Legge regionale 25 maggio 1993, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 25 05 1993

Bollettino ufficiale 1 6 1993 n. 24

Sottoscrizione di capitale azionario della Società per Azioni Centrale Laitière d’Aoste.

Art. 1

(Oggetto)

1. Al fine dell’attuazione delle linee programmatiche delineate dall’Amministrazione regionale per la riorganizzazione del settore lattiero - caseario la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli aumenti di capitale della Società per Azioni " Centrale Laitière d’Aoste " per un importo di spesa complessivo, a carico del bilancio regionale, di lire 10.300.000.000, sulla base del seguente piano finanziario:

a) anno 1993 lire 3.090.000.000

b) anno 1994 lire 3.000.000.000

c) anno 1995 lire 3.000.000.000

d) anno 1996 lire 1.210.000.000

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in Lire 3.090.000.000 per l’anno 1993 grava sul capitolo 35520 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1993 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

2. Alla copertura dell’onere di cui all’articolo 1 si provvede: - per l’anno 1993 mediante riduzione di L. 2.090.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 (fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli accantonamenti previsti all’allegato n. 8 del bilancio in corso (D. 6.1.6. Interventi per lo stabilimento " Centrale Laitière " per L. 900.000.000; D. 6.1.7. Realizzazione impianto compostaggio fanghi per L. 600.000.000 e D. 6.1.4. interventi nel settore agricolo per L. 590.000.000) e mediante riduzione di L. 1.000.000.000 del cap. 46940 " Spese per l’acquisto e la costruzione di beni patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale ";

- per gli anni 1994 e 1995 mediante l’utilizzo per L. 6.000.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993/1995.

3. Per l’anno 1996 l’onere di L. 1.210.000.000 sarà iscritto ai sensi dell’articolo 17 della Legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta) come modificato dall’articolo 3 della Legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 69020 Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 2.090.000.000

Cap. 46940 " Spese per l’acquisto e la costruzione di beni patrimoniali da destinare ad interventi nel settore industriale L. 1.000.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 35520 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della spA Centrale Laitière d’Aoste " L. 3.090.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.