Legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 31 08 1991

Bollettino ufficiale 5 9 1991 n. 40

Disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale.

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione, nell’ambito dello sviluppo della programmazione sanitaria e in relazione al fabbisogno di professioni necessarie a soddisfare la domanda sanitaria, corrisponde assegni mensili omnicomprensivi di formazione professionale secondo l’ammontare, le modalità e nei limiti di cui ai successivi articoli.

2. L’assegno mensile di formazione professionale è corrisposto al personale dipendente di ruolo dell’USL della Valle d’Aosta, residente nella Regione e a cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d’Aosta che siano iscritti e frequentino per la prima volta scuole dirette a fini speciali o scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento a fini di riqualificazione professionale di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162, ovvero scuole o corsi di formazione professionale per operatori sanitari non medici, istituiti dalla Regione, da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti Pubblici facenti parte del Servizio Sanitario Nazionale, da Paesi della CEE.

Art. 2

(Determinazione degli assegni)

1. L’assegno mensile è corrisposto per la formazione professionale e per la frequenza di aree disciplinari per le quali, sulla base delle indicazioni del piano socio - sanitario vigente e della programmazione sanitaria regionale, venga individuata l’esigenza di favorire o promuovere la formazione o la specializzazione di personale necessario all’esercizio ed allo sviluppo dei compiti e delle attività del Servizio Sanitario Regionale.

2. All’individuazione delle specifiche professionalità ed aree disciplinari nonché alla determinazione del rispettivo numero di soggetti interessati provvede la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, con apposita deliberazione entro il 31 maggio di ciascun anno, sentiti l’Unità Sanitaria Locale, le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti ed i rappresentanti delle federazioni regionali degli ordini delle professioni sanitarie e delle sezioni regionali degli ordini nazionali delle altre professioni sanitarie. Nel caso sia stabilita una pluralità di assegni per la stessa professionalità o area disciplinare la deliberazione indica il numero di assegni riservati a soggetti privi di rapporti di dipendenza o convenzionali pubblici o privati.

3. Con la deliberazione di cui al secondo comma viene approvato l’avviso al pubblico per la presentazione delle domande.

Art. 3

(Dipendenti USL in aspettativa)

1. Il personale dipendente di ruolo dell’USL della Valle d’Aosta, collocato in aspettativa senza assegni, iscritto a scuole o corsi di cui all’articolo 1 concernenti le discipline o professionalità di cui all’articolo 2, secondo comma, che aspira all’attribuzione dell’assegno di formazione professionale di cui alla presente legge deve presentare apposita domanda all’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale allegando:

a) certificato di iscrizione alla scuola o corso prescelto;

b) certificato di residenza e stato di famiglia;

c) copia del piano di studi rilasciato dall’Università, Istituto o Scuola frequentata;

d) fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello di iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito. In caso di presentazione del mod. 740, la fotocopia da unire alla domanda di cui trattasi deve essere completa di tutti i quadri allegati e da suddetta fotocopia, che deve essere firmata dal dichiarante, deve risultare il numero cronologico assegnato dal competente ufficio comunale al momento della consegna. Se tale numero non è riportato sull’apposito spazio del frontespizio della dichiarazione deve essere presentata una fotocopia del modulo rilasciato dal competente ufficio o, se la dichiarazione è stata spedita per posta una fotocopia del tagliando postale. Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici è sufficiente la dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di avvenuta presentazione all’ufficio di appartenenza;

e) copia del certificato di pensione, per coloro che ne siano beneficiari, anche se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi;

f) dichiarazione rilasciata dall’USL attestante il numero e la data del provvedimento dell’USL di collocamento in aspettativa senza assegno nonché il trattamento economico in godimento alla data di inizio dell’aspettativa stessa relativamente alle seguenti voci stipendiali lorde:

1) stipendio iniziale

2) classi e scatti stipendiali

3) indennità integrativa speciale.

2. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere in godimento di altri assegni o borse o premi di studio concessi dallo Stato, dalla Regione o comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati, nonché di non essere titolari di rapporto convenzionale di incarico o di consulenza con altre strutture sanitarie pubbliche o private.

3. In caso di personale che già frequenta la scuola o corso prescelto deve essere altresì presentato certificato rilasciato dall’Università o Istituto frequentato attestante gli esami sostenuti e la relativa votazione.

4. L’assegno di formazione è attribuito con provvedimento nominativo della Giunta regionale.

5. L’importo lordo dell’assegno mensile di formazione è determinato in misura pari al 60 percento delle seguenti voci stipendiali lorde in godimento alla data di inizio dell’aspettativa:

a) stipendio iniziale

b) classi e scatti stipendiali

c) indennità integrativa speciale.

6. Alla liquidazione dell’assegno provvede l’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale in rate trimestrali posticipate previa presentazione di documentazione attestante la regolare frequenza del corso o scuola nonché il superamento degli esami previsti secondo il piano di studi prescritto e la relativa durata ivi compresi gli esami o scrutini di passaggio all’anno successivo.

7. Il periodo di aspettativa per i fini di cui alla presente legge può avere durata massima corrispondente a quella di effettiva frequenza prevista dal piano di studi della scuola o corso prescelto.

8. L’assegno di formazione è attribuito per la durata dell’effettiva frequenza prevista dal piano di studi prescritto dalla scuola o corso prescelto, purché permangano le condizioni di attribuzione dell’assegno previste dalla presente legge ed è corrisposto per il periodo di collocamento in aspettativa.

9. I beneficiari dell’assegno di formazione sono tenuti, al termine di ogni anno di corso a presentare all’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, domanda di conferma dell’assegno attribuito, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al primo comma e secondo comma del presente articolo, ed allegando altresì la certificazione attestante il passaggio al successivo anno scolastico o il superamento delle prove di esame previste dal piano di studi e la regolarità della frequenza.

10. Per ottenere la conferma dell’assegno i beneficiari devono aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno di corso frequentato.

11. L’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale provvede al controllo del rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’attribuzione e la conferma dell’assegno stabilite con la presente legge.

12. In caso di mancanza delle condizioni o requisiti previsti i beneficiari decadono dal diritto dell’attribuzione dell’assegno.

Art. 4

(Dipendenti USL non in aspettativa)

1. Al personale dipendente di ruolo dell’USL della Valle d’Aosta, non collocato in aspettativa e iscritto a scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento a fini di riqualificazione professionale di cui al DPR 10 marzo 1982, n. 162, o istituiti da altri Enti Pubblici o Istituti di Ricerca Scientifica, riguardanti le discipline o professionalità di cui all’articolo 2, secondo comma della presente legge, viene corrisposto un assegno di formazione professionale a titolo di rimborso delle spese di iscrizione e di contributo nella misura massima del 50 percento delle spese di viaggio effettivamente sostenute e dimostrate calcolate secondo le disposizioni previste per il personale dipendente dell’USL.

2. Per i corsi di perfezionamento, gli assegni sono corrisposti nel limite delle disponibilità finanziarie e del numero di assegni previsti da stabilire con il provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 2.

3. Per ottenere l’assegno il personale deve presentare all’inizio dell’anno di corso apposita domanda all’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, allegando:

a) certificato di iscrizione alla scuola o corso prescelto;

b) certificato di residenza e stato di famiglia;

c) certificato del piano di studi e relativa durata rilasciato dall’Università o Istituto prescelto;

d) ricevuta o quietanza comprovante il pagamento della tassa di iscrizione;

e) fotocopia della dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello di iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare produttori di reddito. In caso di presentazione del mod. 740, la fotocopia da unire alla domanda di cui trattasi deve essere completa di tutti i quadri allegati e da suddetta fotocopia, che deve essere firmata dal dichiarante, deve risultare il numero cronologico assegnato dal competente ufficio comunale al momento della consegna. Se tale numero non è riportato sull’apposito spazio del frontespizio della dichiarazione deve essere presentata una fotocopia del modulo rilasciato dal competente ufficio o, se la dichiarazione è stata spedita per posta, una fotocopia del tagliando postale. Per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici è sufficiente la dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilità, di avvenuta presentazione all’ufficio di appartenenza;

f) copia del certificato di pensione, per coloro che ne siano beneficiari, anche se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto propria responsabilità di non essere in godimento di altri assegni o borse o premi di studio concessi dallo Stato, dalla Regione, o comunque corrisposti da altri enti pubblici o privati, nonché di non essere titolari di rapporto convenzionale di incarico o di consulenza con altre strutture sanitarie pubbliche o private.

5. L’assegno è attribuito con provvedimento nominativo della Giunta regionale ed è liquidato a cura dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale al termine dell’anno di corso frequentato presentando la certificazione attestante il superamento delle prove di esame previste secondo il piano di studio prescritto e la relativa durata ovvero il diploma o attestato conseguito.

6. L’assegno non può essere attribuito qualora tutti gli esami previsti dal piano di studi non siano stati superati ovvero manca il diploma o attestato conseguito.

7. In caso di personale che già frequenta la scuola o corso prescelto deve essere altresì presentato certificato rilasciato dall’Università o Istituto interessato attestante gli esami sostenuti e la relativa votazione.

8. I beneficiari dell’assegno di formazione sono tenuti, al termine di ogni anno di corso a presentare all’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, domanda di conferma dell’assegno attribuito, a pena di decadenza, secondo le modalità di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

9. Per ottenere la conferma dell’assegno i beneficiari devono aver comunque superato tutti gli esami previsti dal piano di studi per l’anno di corso frequentato.

10. L’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale provvede al controllo del rispetto dei requisiti e delle condizioni per l’attribuzione e la conferma dell’assegno stabilito con la presente legge.

11. In caso di mancanza delle condizioni e requisiti previsti i beneficiari decadono dal diritto dell’attribuzione dell’assegno.

Art. 5

(Soggetti residenti in Valle d’Aosta)

1. I cittadini residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d’Aosta che non abbiano superato l’età di 30 anni, che siano iscritti e frequentino scuole o corsi dei cui all’articolo 1 concernenti le discipline o le professionalità di cui all’articolo 2, secondo comma ed aspirino alla concessione dell’assegno di formazione professionale di cui alla presente legge, devono presentare apposita domanda all’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale secondo le modalità di cui all’articolo 3.

2. Nella domanda gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) di non essere in godimento di altri assegni o borse o premi di studio concessi dallo Stato, dalla Regione o comunque corrisposti da altri Enti pubblici o privati;

b) di non essere titolari di rapporto convenzionale, di impiego o lavoro, di incarico o di consulenza con Amministrazioni pubbliche o private;

c) di essere iscritti e frequentare per la prima volta la scuola o corso prescelto;

d) i titoli di studio e di specializzazione o perfezionamento già in loro possesso, allegando relativa fotocopia autenticata. 3. L’importo lordo dell’assegno mensile è determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2, secondo comma, ed in misura che, comunque, non può essere superiore ad un dodicesimo dello stipendio tabellare iniziale annuo spettante, ai sensi del vigente accordo nazionale unico, al personale dell’USL di qualifica corrispondente alla disciplina o professionalità prescelta ai fini formativi. Dalla determinazione dell’importo sono comunque escluse le indennità a qualunque titolo attribuite.

4. Per l’attribuzione e la liquidazione dell’assegno mensile si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 3, in quanto applicabili.

Art. 6

(Frequenza corsi all’estero)

1. Gli assegni di formazione professionale previsti dalla presente legge sono aumentati del 50 percento dell’importo determinato ove si tratti di scuole o corsi da frequentare in Università o Istituti pubblici ubicati all’estero.

2. Tale aumento, comunque, non può riguardare il rimborso delle spese di iscrizione.

Art. 7

(Criteri di graduatoria)

1. In caso di più domande di attribuzione di assegno mensile di formazione professionale per una stessa disciplina o professionalità costituisce titolo di priorità, nell’ordine:

a) l’appartenenza ad unità operativa o cui spettano compiti o attività il cui esercizio è direttamente connesso con la preparazione tecnica e pratica della scuola o corso che si intende frequentare;

b) l’iscrizione alla specifica disciplina o disciplina equipollente;

c) il rapporto di lavoro a tempo pieno;

d) la titolarità del rapporto di impiego di ruolo con l’USL;

e) l’assenza di altri titoli di professionalità, specializzazione o perfezionamento.

f) l’inferiorità delle condizioni di reddito;

g) la minore età.

2. In sede di prima applicazione della presente legge hanno comunque la priorità i soggetti già iscritti e che frequentano corsi o scuole concernenti discipline e professionalità di cui all’articolo 2, secondo comma.

Art. 8

(Limiti)

1. Gli assegni previsti dalla presente legge possono essere attribuiti una sola volta nel quinquennio per lo stesso corso, non sono cumulabili fra loro e comunque, non possono essere attribuiti più di due volte allo stesso soggetto.

Art. 9

(norme transitorie)

1. Per l’anno accademico e scolastico 1989/ 90 gli assegni, contributi o sussidi per motivi di studio o formazione professionale attribuiti alla data d’entrata in vigore della presente legge sono mantenuti fermo restando gli importi determinati.

2. Tali importi sono corrisposti altresì per le nuove domande presentate per il suddetto anno.

3. Eventuali assegni, contributi o sussidi per motivi di studio o formazione professionale attribuiti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all’art, 2 secondo comma, per discipline o professionalità non individuate da tale provvedimento, sono mantenuti ad esaurimento con l’importo attribuito che comunque non può essere maggiore a quello determinabile ai sensi della presente legge.

Art. 10

(Norma finale)

1 Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della formazione professionale ordinaria o di base di operatori sanitari possono essere disposti interventi finanziari di sostegno solo nei casi previsti in attuazione della presente legge e secondo le relative modalità e procedure.

Art. 11

(Istituzione centro regionale di formazione professionale per personale del Servizio Sanitario Regionale)

1. La Regione, al fine di sviluppare e promuovere la formazione degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riguardo ai non medici ed ai non laureati, in armonia con i principi dello Statuto Speciale e in coordinamento con i principi, gli obiettivi e l’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, disciplina con apposita legge la costituzione e il funzionamento di un Centro di formazione professionale per operatori necessari al sopracitato Servizio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

2. Tale Centro è la struttura tecnico - funzionale attraverso la quale la Regione organizza ed attua la formazione del personale sanitario del Servizio Sanitario Regionale, in conformità agli indirizzi della programmazione sanitaria regionale e del Piano Sanitario Regionale vigente concernenti le figure professionali ritenute necessarie e le relative iniziative di formazione, nonché agli indirizzi di natura politica in materia di assistenza sanitaria, ospedaliera e di tutela sanitaria dell’ambiente.

3. Nell’ambito dell’attività di tale Centro possono altresì essere istituiti corsi di collaborazione con Scuole e facoltà universitarie e con Istituti di ricerca scientifica operanti nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, a livello comunitario europeo, o in ambito internazionale, organizzati ed attuati sulla base di apposite convenzioni stipulate dall’Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, in conformità a schemi deliberati dalla Giunta regionale.

Art. 12

(Norme finanziarie)

1. Al finanziamento delle spese di attuazione della presente legge quantificate in lire 600.000.000 per l’anno 1991 e in lire 1.200.000.000 per gli anni 1992 e 1993, che graveranno sul capitolo 59920 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci si provvederà con le quote del fondo sanitario nazionale attribuite alla Valle d’Aosta.

2. Alla relativa copertura si provvede:

a) per l’anno 1991 mediante utilizzo di Lire 600 milioni dal Capitolo 59920 del bilancio per l’esercizio in corso che presenta la relativa disponibilità;

b) per gli anni 1992 e 1993 mediante utilizzo per Lire 1.200.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al cap. 59920 del bilancio pluriennale 1991/ 1993.

Art. 13

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.