Legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 16 08 1982

Bollettino ufficiale 30 9 1982 n. 12

Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi generali)

La presente legge disciplina lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi nelle varie fasi di conferimento, raccolta trasporto, trattamento e recupero come stabilito negli articoli seguenti.

Lo smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi costituisce attività di pubblico interesse, ai fini della tutela della salute e del benessere della collettività e dei singoli, della protezione dall’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, nonché da ogni inconveniente derivante da rumori ed odori, della salvaguardia della flora e della fauna, della tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Lo smaltimento dei rifiuti deve tener conto delle necessarie interazione con le disposizioni regionali di risanamento delle acque, applicative della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

(Classificazione dei rifiuti)

I rifiuti solidi e semisolidi vengono classificati nelle seguenti categorie:

1) Rifiuti urbani:

a) rifiuti interni: le immondizie e gli ordinari rifiuti della vita civile provenienti da fabbricati a qualsiasi uso adibiti e insediamenti turistici di qualsiasi tipo;

b) rifiuti esterni: le immondizie e i rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree pubbliche o comunque anche temporaneamente destinate ad uso pubblico;

c) rifiuti voluminosi: i rifiuti insoliti per volume e dimensione, quali i beni di consumo durevole di arredamento o di impiego domestico.

2) Rifiuti speciali:

a) residui di lavorazioni industriali, artigianali e agricole, partite di merci avariate od obsolete;

b) rifiuti provenienti da ospedali, case di cura, ambulatori, laboratori di analisi ed affini;

c) residui di olii combustibili, lubrificanti o materiali impregnati di tali sostanze;

d) residui delle macellazioni;

e) fanghi provenienti dalla depurazione delle acque di rifiuto urbano e industriale;

f) materiali provenienti da demolizioni e scavi;

g) carcasse di autoveicoli e pneumatici;

h) rifiuti prodotti nei rifugi alpini;

i) altri rifiuti con caratteristiche particolari e insolite per qualità e quantità.

3) Rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani interni: residui provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e agricole aventi la composizione di rifiuti urbani interni.

Art. 3

(Definizione delle attività )

Agli effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

1) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati e successivamente consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;

2) raccolta: le operazioni di prelievo e ritiro dei rifiuti nell’ambito del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta;

3) trasporto: le operazioni di movimentazione dei rifiuti per portarli al luogo di trattamento o di recupero;

4) trattamento: le operazioni di eliminazione, trasformazione e recupero dei rifiuti;

5) smaltimento: il complesso delle attività sopradescritte;

6) impianto di smaltimento: il complesso della struttura immobiliare e degli apparati meccanici e tecnici di ammasso atti a riutilizzare, riciclare, recuperare, confinare o rendere innocui i rifiuti.

Art. 4

(Criteri di smaltimento)

Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti speciali di cui alla lettera a), punto 2), dell’articolo 2 deve assicurare, nel quadro delle finalità di cui all’articolo 1, il recupero dei materiali riutilizzabili ed il loro utilizzo a fini economici. A tale scopo fin dal conferimento, lo smaltimento dei rifiuti deve essere differenziato a seconda che si tratti di:

- carte;

- metalli;

- vetro;

- rifiuti organici.

Art. 5

(Gestione dei rifiuti)

Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti speciali di cui alla lettera a), punto 2), dell’articolo 2, competono ai Comuni che le esercitano, preferibilmente in forma associata, ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Allo smaltimento degli altri rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i produttori .dei rifiuti stessi, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, e 20.

Art. 6

(Competenze dei Comuni)

I Comuni esplicano le attività del conferimento e della raccolta dei rifiuti direttamente o mediante concessione ad imprese specializzate. Tali attività sono disciplinate con apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale. In particolare detto regolamento, nel rispetto del criterio della raccolta differenziata di cui all’articolo 4 deve stabilire:

a) i perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti;

b) le modalità per il conferimento differenziato e di raccolta;

c) le modalità atte ad assicurare la tutela igienico - sanitaria nell’esercizio delle attività espletate con particolare riguardo alle stazioni di raccolta;

d) la tassa per l’operazione di smaltimento, ivi comprese le attività espletate dall’Associazione dei Comuni ai sensi dell’articolo 5, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione statale.

I regolamenti sono soggetti alla omologazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, il quale, a tal fine, può avvalersi della consulenza del servizio di igiene pubblica e ambientale, dell’alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell’USL della Valle d’Aosta. I regolamenti vigenti devono essere adeguati alla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 7

(Forme di gestione delle attività )

Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 6, i Comuni possono fare ricorso ad una delle seguenti forme di gestione:

a) gestione autonoma da parte di ciascun Comune;

b) gestione in forma associativa mediante convenzione fra Comuni;

c) affidamento dell’attività ad altro Comune adeguatamente attrezzato.

I criteri di ripartizione delle spese delle gestioni di cui al precedente comma devono essere tali da attribuire equamente a tutti i Comuni interessati i benefici ottenibili dalle economie di scala. A tal fine i criteri devono essere commisurati a parametri quali la popolazione, la quantità dei rifiuti prodotta, la distanza fra le stazioni di raccolta.

Art. 8

(Competenze dell’Associazione dei Comuni)

Fermo restando quanto disposto al primo comma del precedente articolo 5, le attività di smaltimento dei rifiuti espletate dall’Associazione dei Comuni di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 concernono le operazioni di trasporto e il trattamento.

Compete altresì alla Associazione lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbani e dal trattamento dei rifiuti solidi e semisolidi urbani, nonché lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali.

Per l’esercizio di tali attività l’Associazione dei Comuni opera anche mediante gli organi dell’Unità Sanitaria Locale di cui all’articolo 19 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, ferme restando le vigenti norme che disciplinano l’attività di tali organi in quanto compatibili con la presente legge.

Art. 9

(Esercizio delle attività dell’Associazione)

L’Associazione dei Comuni, nell’osservanza dei criteri della differenziazione e della economicità dell’utilizzo dei rifiuti, espleta le attività di cui all’articolo 8 direttamente o mediante concessione.

Apposito regolamento, approvato dall’Assemblea dell’Associazione su proposta del Comitato di gestione dell’USL, disciplina l’esercizio delle attività attribuite. In particolare detto regolamento deve stabilire:

a) le modalità di trasporto dei rifiuti dalle stazioni di raccolta all’impianto di trattamento;

b) le modalità per la conservazione, la cessione ed il trasporto dei rifiuti inorganici e dei compatti;

c) le modalità per la manutenzione ed il funzionamento dell’impianto di trattamento.

Il regolamento è omologato dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui al penultimo comma del precedente articolo 6.

Art. 10

(Personale addetto allo smaltimento dei rifiuti)

Il Comune e l’Associazione dei Comuni, per l’assunzione in servizio e la disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto allo smaltimento dei rifiuti, applicano le norme e gli accordi vigenti per i dipendenti degli Enti locali.

Il personale addetto allo smaltimento dei rifiuti deve essere selezionato con visita medica da parte dei competenti servizi dell’USL della Valle d’Aosta diretta ad accertare l’idoneità fisica al particolare tipo di lavoro e deve essere sottoposto a visita di controllo ogni sei mesi onde accertare la persistenza della suddetta idoneità fisica.

Il personale deve essere dotato a cura del datore i lavoro di indumenti igienicamente idonei e delle attrezzature necessarie dell’espletamento dell’attività cui è destinato.

Al personale addetto a qualunque fase dello smaltimento dei rifiuti è fatto obbligo delle vaccinazioni e di tutte le misure di profilassi previste da leggi e regolamenti vigenti in materia di igiene e sanità pubblica nonché di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

TITOLO II

Conferimento, raccolta e trasporto rifiuti urbani

Art. 11

(Conferimento)

I rifiuti urbani e assimilati sono conferiti a cura del produttore mediante preventiva selezione, separando la carta, i metalli ed il vetro, fra loro e dai rimanenti rifiuti prodotti.

A tal fine i Comuni provvedono a collocare, in punti prestabiliti igienicamente idonei e di facile accesso per la raccolta, appositi cassonetti per la immissione separata dei rifiuti.

I cassonetti possono essere collocati in numero pari al tipo omogeneo di rifiuti da immettere di cui al primo comma, ovvero, possono essere predisposti in maniera che la carta, i metalli ed il vetro siano immessi nello stesso cassonetto, in spazi separati a seconda del tipo di rifiuto immesso, ed in un cassonetto apposito siano destinati i restanti rifiuti.

Il cassonetto per la carta e quello per i rifiuti in genere devono essere dotati di contenitori di plastica.

I contenitori ed i cassonetti devono essere di colore diverso a seconda del tipo di rifiuti da immettere. I colori adottati devono essere unici per tutto il territorio regionale e tali da non recare pregiudizio al paesaggio.

All’acquisto dei contenitori e dei cassonetti provvede, secondo le indicazioni dei Comuni, l’Associazione dei Comuni ai sensi delle norme di cui al Capo VIII della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 61 in quanto compatibili.

Il produttore è tenuto a conservare i rifiuti in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante.

È fatto divieto di conferire assieme ai rifiuti interni anche i rifiuti voluminosi o speciali di cui alla presente legge.

Art. 12

(Rifiuti voluminosi)

Alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti voluminosi, provvedono i Comuni. I detentori che intendono disfarsi di tali rifiuti sono tenuti a conferirli secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 6.

Art. 13

(Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani)

La raccolta e trasporto dei rifiuti urbani od assimilati prodotti all’interno del perimetro di raccolta stabilito ai sensi del precedente articolo 6 devono essere eseguiti in modo da mantenere differenziati i rifiuti conferiti ai sensi dell’articolo 11 e da evitare ogni dispersione o sversamento di materiale, effetto maleodorante o pericoli per l’igiene.

La frequenza della raccolta è stabilita dal regolamento di cui all’articolo 3 e può essere diversificata a seconda del tipo di rifiuto da raccogliere.

I Comuni, in relazione alle modalità ed alle forme di gestione stabilite nell’esercizio delle attività attribuite con la presente legge costituiscono, in appositi luoghi igienicamente idonei e di facile accesso ai mezzi di trasporto, stazioni di raccolta per l’ammasso dei rifiuti ai fini del trasporto all’impianto di smaltimento o del prelevamento per la riutilizzazione.

Le stazioni di raccolta consistono in aree coperte destinate all’ammasso per tipo omogeneo di rifiuti di cui all’articolo 11, ovvero, in attrezzature mobili, tipo containers, distinguibili fra loro a seconda del tipo di rifiuti immesso e predisposte per il trasporto.

La gestione della stazione di raccolta spetta al Comune che l’ha costituita, secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di cui all’articolo 9.

È vietato costituire stazioni di raccolta sotto forma di discarica ancorchè controllata, intendendosi per discarica il terreno adibito allo sversamento dei rifiuti ed alla loro copertura.

Entro un anno dall’entrata in funzione dell’impianto, i Comuni provvedono alla chiusura delle discariche comunali esistenti ed alla relativa bonifica.

In caso di inerzia delle Amministrazioni comunali, l’Associazione dei Comuni provvede in via sostitutiva.

Art. 14

(Rifiuti prodotti all’esterno del perimetro di raccolta)

I rifiuti urbani interni od assimilati prodotti all’esterno del perimetro nel quale è effettuata la raccolta devono essere conferiti dagli interessati nei modi di cui all’articolo 11 e nel luogo indicato dal Comune.

Art. 15

(Pulizia delle aree pubbliche)

La pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e lo smaltimento dei rifiuti da esse derivanti spettano ai Comuni che vi provvedono ai sensi della presente legge.

Il servizio è prestato entro limiti territoriali fissati dal Comune e periodicamente aggiornati secondo le necessità.

TITOLO III

Disciplina rifiuti speciali

Art. 16

(Smaltimento dei rifiuti delle istituzioni sanitarie)

I rifiuti comunque prodotti negli ospedali ed istituti di cura e prevenzione, pubblici o privati, che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, possono essere conferiti nei modi previsti dalla presente legge.

I rifiuti che presentano pericolo per la salute pubblica devono essere inceneriti sul posto in appositi impianti.

Art. 17

(Smaltimento dei fanghi)

Lo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque di scarico urbane è effettuato a cura dell’Associazione dei Comuni.

Lo smaltimento dei fanghi residuati da processi produttivi o da impianti di depurazione di acque industriali è regolato da apposite convenzioni stipulate con i produttori dei fanghi stessi.

In ogni caso devono essere osservati i criteri e le disposizioni impartite con la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n. 48.

Art. 18

(Veicoli a motore, rimorchi e simili)

I veicoli a motore, i rimorchi e simili che per volontà dei proprietari o per disposizione di legge siano destinati alla demolizione, debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente in appositi centri di raccolta per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione ovvero all’impianto di compattazione di cui all’articolo 20.

La scelta delle aree da adibire a centro di raccolta di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentito il Comune interessato, nel rispetto delle esigenze della tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge i Comuni censiscono i centri o le aree comunque adibiti a raccolta di carcasse di autoveicoli, ne trasmettono i dati alla Giunta Regionale e provvedono altresì, secondo le disposizioni della Giunta stessa, per la modifica o chiusura delle aree o centri riconosciuti non conformi alle norme della presente legge.

Art. 19

(Pulizia rifugi alpini)

Periodicamente e, comunque, almeno annualmente, i Comuni provvedono per la raccolta dei rifiuti prodotti nei rifugi alpini compresi nel proprio territorio.

A tal fine concordano con i soggetti gestori dei rifugi la data di raccolta e possono avvalersi, previa autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, anche dell’elicottero.

Art. 20

(Smaltimento di altri rifiuti speciali)

Lo smaltimento di tutti i rifiuti speciali, salvo quanto disposto nei precedenti articoli 16, 17, 18 e 19, viene effettuato:

a) mediante apposite convenzioni con i Comuni o l’Associazione dei Comuni in conformità alle disposizioni della presente legge;

b) direttamente dal produttore medesimo.

Le operazioni relative allo smaltimento comunque eseguite devono essere autorizzate dal Comune interessato.

TITOLO IV

Trattamento dei rifiuti

Art. 21

(La compattazione)

I rifiuti assoggettati alla disciplina della presente legge, ove non direttamente recuperabili attraverso il conferimento e la raccolta diversificata, devono essere trattati mediante compattazione consistente nella elevata compressione dei rifiuti al fine di ottenere compatti disidratati che si mantengano tali anche nel tempo, con possibilità di utilizzo igienicamente sicuro.

La Giunta regionale, in relazione alle condizioni territoriali del luogo in cui è ubicato l’impianto ed a quelle di mercato, stabilisce l’eventuale trattamento aggiuntivo che deve subire il compatto in funzione del successivo utilizzo.

Altri sistemi di trattamento diversi da quello previsto nel presente articolo possono essere impiegati su autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima, sentite le competenti commissioni del Consiglio regionale.

Art. 22

(Impianto di compattazione)

L’impianto di compattazione per il trattamento di cui all’articolo 20 è ubicato nel territorio del Comune di Brissogne, nell’area già destinata a discarica controllata e/ o in altre aree adiacenti di Comuni limitrofi.

L’impianto deve essere dotato delle apparecchiature necessarie per la depurazione del liquame spillato dalla compressione, nonché delle attrezzature e di ogni altro elemento ausiliario, tecnico ed immobiliare, necessario al funzionamento dell’impianto nell’osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni vigenti in materia igienico - sanitaria e di sicurezza.

Il progetto e l’elaborato tecnico relativo all’impianto sono approvati dalla Giunta regionale.

Alla realizzazione dell’impianto provvede l’Amministrazione regionale.

Art. 23

(Smaltimento dei rifiuti per conto di enti pubblici e privati)

Le imprese che devono effettuare lo smaltimento dei rifiuti per conto degli enti competenti ai sensi della presente legge o di privati, devono richiedere al Presidente della Giunta regionale una apposita autorizzazione.

Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma precedente è subordinato alla dimostrazione da parte dell’impresa richiedente, del possesso di un’idonea capacità tecnica ed organizzativa e di una adeguata attrezzatura che risponda ai principi generali della presente legge ed alle norme particolari relative alle attività che l’impresa intende svolgere.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie, controlli e sanzioni

Art. 24

(Contributi)

La Regione, per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, al trasporto ed alla costituzione delle stazioni di raccolta, concede ai Comuni e all’Associazione dei Comuni contributi in conto capitale ed in conto interessi, secondo un piano di finanziamento approvato dal Consiglio regionale.

I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi in conto interessi cono concessi nella misura percentuale costante del 7,50 percento della spesa globale ritenuta ammissibile, per la durata massima di trentacinque annualità. I contributi in interesse si intendono elevati al dieci per cento, qualora siano contratti con Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Gli enti interessati alla concessione dei contributi, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da una relazione tecnica che illustri le modalità di esercizio delle attività di smaltimento e le relative forme di gestione, le caratteristiche tecnologiche delle attrezzature da impiegare, i costi di gestione, gli utili economici ricavabili, i fondi già disponibili.

Art. 25

(Obbligo di smaltimento)

Chiunque detenga rifiuti è tenuto a smaltirli secondo le modalità previste dalla presene legge.

È fatto divieto di abbandonare o depositare rifiuti di qualsiasi genere su aree pubbliche o private, nonché scaricare o gettare rifiuti nei corsi d’acqua, canali, laghi stagni ed altre zone umide.

Nel caso di violazione di detto obbligo il Sindaco, qualora sussistano motivi sanitari, igienici e di tutela dell’ambiente, notifica ai trasgressori l’intimazione a provvedere al trasporto nei luoghi di raccolta o di trattamento indicando altresì il tempo entro il quale il trasgressore deve provvedere. In caso di inosservanza il Sindaco provvede d’Ufficio, nei modi e termini di legge, ponendo le spese a carico del trasgressore.

Art. 26

(Controlli)

Con scadenza periodica almeno annuale la Giunta regionale verifica l’osservanza delle disposizioni della presente legge, il regolare funzionamento delle stazioni di raccolta e dell’impianto di compattazione.

Tali controlli sono effettuati da funzionari dell’Amministrazione regionale esperti nei settori sanitario, della tutela dell’ambiente e del territorio scelti da un apposito elenco annualmente redatto con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima.

I funzionari incaricati hanno accesso a tutti gli atti dei soggetti gestori delle attività di cui alla presente legge, né ad essi può essere opposto il segreto d’ufficio.

I soggetti gestori delle attività di cui alla presente legge sono tenuti a dare all’Amministrazione regionale tutte le informazioni richieste sull’organizzazione, gestione ed esercizio delle attività e sulle attrezzature impiegate, a consentire l’esame dettagliato, nonché a fornire la propria collaborazione alle operazioni di controllo mettendo a disposizione il personale e le attrezzature.

I risultati dei controlli sono trasmessi alla Giunta regionale, agli enti interessati ed ai comitati di zona di cui all’articolo 10 della legge regionale 22 gennaio 1980 n. 2.

Art. 27

(Statistiche e registri)

È fatto obbligo ai Comuni ed all’Associazione dei Comuni provvedere al rilevamento statistico di tutti i dati inerenti la produzione dei rifiuti ed il loro smaltimento.

L’Associazione dei Comuni deve tenere appositi registri di carico e scarico da cui risultino tipo, quantità e provenienza dei rifiuti trasportati nell’impianto di compattazione, quantità e destinazione dei compatti, quantità e destinazione dei rifiuti recuperati ammassati nelle stazioni di raccolta e nell’impianto.

Art. 28

(Sanzioni amministrative)

A chiunque violi le disposizioni inerenti lo smaltimento dei rifiuti, gli obblighi e i divieti di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 20.000 a L. 60.000 per cose singole o per un insieme di cose anche racchiuse in contenitore, il cui trasporto sia agevolmente effettuabile a mano;

b) da L. 80.000 a L. 240.000 per cose singole o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l’uso di un mezzo a trazione animale, ovvero di un mezzo motorizzato a tre ruote destinato al trasporto di cose, ovvero di un mezzo motorizzato a tre o quattro ruote destinato al trasporto di persone, ovvero per l’abbandono di carcasse di automobili, motociclette od altri mezzi di locomozione;

c) da L. 200.000 a L. 600.000 per oggetti singoli o per loro complessi per il cui trasporto si reputi necessario o sia stato accertato l’uso di un mezzo motorizzato a quattro o più ruote destinato al trasporto di cose.

Le imprese e le aziende che non osservino gli obblighi ed i divieti di cui alla presente legge, per lo smaltimento dei rifiuti speciali, sono sottoposte alla sanzione amministrativa dal L. 200.000 a L. 1.000.000. Le sanzioni amministrative di cui sopra sono ridotte della metà qualora il trasgressore provveda, all’atto della contestazione dei fatti, al recupero di quanto gettato o lasciato.

Le sanzioni amministrative previste sono altresì raddoppiate quando la violazione sia effettuata da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima del levar del sole.

Gli importi di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminati, con frequenza almeno biennale, con apposita legge, tenuto anche contodell’incremento dell’indice medio del costo della vita nel periodo considerato, rilevato dall’ISTAT.

Art. 29

(Accertamento infrazioni)

Per l’accertamento delle infrazioni e le relative sanzioni si applicano le disposizioni della legge statale 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora l’accertamento dell’infrazione sia avvenuto ad opera di agenti comunali e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 30

(Proventi)

I proventi delle sanzioni amministrative di spettanza regionale saranno introitati al cap. 7700 " Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni " della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 31

(Abrogazione di legge)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le norme della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 14 ed ogni altra norma incompatibile.

Art. 32

(Contabilità )

Al bilancio dell’USL della Valle d’Aosta, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 del DPR 14 luglio 1980, n. 595, saranno iscritti appositi capitoli nella parte Entrata, al Titolo V - Entrate per partite di giro e nella parte Spesa al Titolo IV - Spese per partite di giro.

Le entrate e le uscite di cui al primo comma, non possono essere distratte per qualsiasi motivo.

Al termine di ogni esercizio finanziario, il comitato di gestione dell’USL della Valle d’Aosta deve comunicare a ciascun Comune i costi sostenuti ed i proventi derivanti da tariffe di utenza per il servizio di smaltimento e dalla cessione dei rifiuti.

Contestualmente, ai fini della imposizione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi per l’anno successivo, il comitato di gestione comunica - in base ad apposito provvedimento di ripartizione dei costi fra i Comuni effettuata secondo parametri stabiliti annualmente dalla Giunta regionale - la quota di costo attribuita a ciascun Comune al netto dei proventi.

Art. 33

(Oneri)

L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 22 e 24 della presente legge, previsto in lire 2.000.000.000 per l’anno 1982 e in annue lire 200.000.000 a decorrere dal 1983, graverà sugli istituendi capitoli 22850, 22855 e 29980 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 e sui capitoli corrispondenti ai capitoli 22850 e 22855 dei bilanci preventivi per gli anni successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l’anno 1982 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982;

- per gli anni 1983/ 1984, con la disponibilità relativa a " 2.1. Interventi a carattere generale - Programma 2.1.1. Finanza Locale " del bilancio pluriennale 1982/ 1984;

- per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 34

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 2.000.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.1. - Interventi a carattere generale

Programma 2.1.1. - Finanza locale

Cap. 22850 (di nuova istituzione) "Contributi in conto capitale ai Comuni e all’Associazione dei Comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" L. 100.000.000

Cap. 22855 (di nuova istituzione) "Contributi in conto interessi ai Comuni e all’Associazione di Comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" L. 100.000.000

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente

Programma 2.2.1.09. - Acquedotti, fognature ed altre opere igieniche

Cap. 29980 (di nuova istituzione) " Spese per l’acquisto dell’impianto di compattazione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani " L. 1.800.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.