Legge regionale 31 agosto 1972, n. 37 - Testo storico

Legge regionale n. 37 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

INTERVENTI REGIONALI PER L’ESTENSIONE DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, IN ATTIVITÀ E PENSIONATI, E DEI FAMILIARI CONVIVENTI ED A CARICO, NONCHÉ A FAVORE DI TUTTI COLORO CUI DETTA ASSISTENZA NON SPETTI IN VIRTÙ DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PROPRIA O DI ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA O PER ALTRO TITOLO.

Art. 1

L’Amministrazione Regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, in attività o pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonché a favore di tutti coloro a cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

Art. 2

Possono beneficiare dell’assistenza integrativa regionale di cui al precedente articolo tutti i lavoratori autonomi iscritti alle rispettive Casse Mutue di Malattia, funzionanti in Valle d’Aosta, e tutti coloro che, residenti in Valle, non abbiano diritto all’assistenza farmaceutica.

Art. 3

I medicinali per i quali è ammessa la concessione dei contributi regionali devono essere compresi nell’elenco dei medicinali erogati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie ai propri assistiti.

Art. 4

Il concorso regionale è stabilito nella misura dell’80 percento del costo effettivo dei medicinali e consiste nel rimborso alle singole farmacie di pari importo, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l’Amministrazione Regionale e l’Ordine dei Farmacisti della Valle d’Aosta, su presentazione delle prescrizioni mediche e degli appositi fustelli comprovanti l’avvenuta fornitura del prodotto.

Art. 5

Al rimborso provvederà trimestralmente la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 6

Per aver diritto al contributo regionale l’assistito dovrà presentare alla farmacia convenzionata la prescrizione medica sulla quale dovranno essere riportate le generalità e l’indirizzo dell’assistito, il libretto di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia oppure la dichiarazione rilasciata dal Sindaco attestante che lo stesso non ha diritto all’assistenza farmaceutica.

Sarà cura del farmacista di riportare sulla prescrizione medica il numero del libretto o della dichiarazione del Sindaco.

Art. 7

Le Casse Mutue di Malattia per l’assistenza ai coltivatori diretti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali dovranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettere all’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale l’elenco dei propri assistiti, avendo cura di inviare mensilmente l’elenco delle variazioni intervenute sia in aumento che in diminuzione.

I Comuni, a richiesta degli interessati e previo accertamento dei casi, rilasceranno una dichiarazione, con numerazione progressiva, attestante che l’interessato non ha diritto all’assistenza farmaceutica.

Art. 8

I contributi regionali previsti dalla presente legge saranno concessi sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altri Enti.

Art. 9

Le disposizioni necessarie per la pratica applicazione della presente legge potranno essere approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la Sanità e l’Assistenza Sociale.

Art. 10

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue Lire 150.000.000, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall’anno 1972, con lo stanziamento annuo di Lire 150.000.000.

Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di Lire 150.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, è approvata l’istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972 del seguente nuovo capitolo di spesa 756 (" Contributi per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali "), con lo stanziamento annuo di Lire 150.000.000, somma da prelevare al capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.