Legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 - Testo vigente

Legge regionale 16 novembre 1999, n. 36

Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.

(B.U. 23 novembre 1999, n. 52).

(Abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17.)

[Art. 1.

(Finalità).

1. La Regione, con la presente legge:

a) regolamenta le produzioni agricole destinate all'alimentazione umana ottenute secondo il metodo di produzione biologica;

b) disciplina l'attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico), anche ai fini di tutela e di informazione dei consumatori;

c) stabilisce le norme per la produzione, la preparazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico;

d) disciplina la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione e il controllo dei metodi di produzione biologica.

2. La Regione promuove la diffusione del metodo di produzione biologico allo scopo di:

a) incentivare le tecniche peculiari dell'agricoltura regionale tese a valorizzare l'utilizzo dei biotipi autoctoni e l'impiego delle risorse locali rinnovabili;

b) salvaguardare l'ambiente agricolo dall'inquinamento provocato dall'uso dei prodotti chimici di sintesi;

c) soddisfare la domanda dei consumatori, che richiedono in modo sempre maggiore prodotti agricoli e derrate alimentari ottenuti con metodi biologici;

d) tutelare e valorizzare il patrimonio genetico delle specie, delle razze animali e delle coltivazioni vegetali tipiche della regione.

Art. 2.

(Disposizioni per le produzioni biologiche).

1. Ai fini della produzione biologica si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1900/98, di seguito denominato reg. (CEE) 2092/91.

Art. 3.

(Definizioni).

1. Si definisce agricoltura biologica l'attività di produzione agricola svolta nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni (*).

2. Si definisce azienda agricola biologica quella che sull'intera superficie aziendale e negli allevamenti in conduzione svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Si definisce azienda agricola biologica mista quella che svolge attività produttiva biologica nel rispetto degli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91, e successive modificazioni e integrazioni (*), su una o più unità produttive aziendali ben delimitate ed isolate spazialmente dalla restante parte condotta con metodo convenzionale. Altresì separati devono essere i luoghi di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti provenienti dagli appezzamenti con metodi di agricoltura biologica.

4. Si definisce azienda agricola in conversione biologica quella che introduce le norme di produzione di cui agli allegati I e II al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Si definisce azienda di trasformazione biologica l'azienda che trasforma, confeziona, etichetta con proprio marchio, conserva o comunque prepara i prodotti derivanti da colture condotte nel rispetto delle norme previste dal reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni (*).

6. Si definisce operatore biologico la persona giuridica o fisica che svolge una o più delle seguenti operazioni: allevamento, produzione, preparazione ai fini della commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) 2092/91, e successive modificazioni e integrazioni (*), e che risulta regolarmente iscritta nell'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

7. Si definisce preparatore la persona giuridica o fisica che, nell'esercizio della propria attività agricola, svolge le operazioni indicate dall'articolo 4, comma 3, del reg. (CEE) 2092/91, e successive modificazioni e integrazioni (*), e utilizza anche prodotti provenienti da aziende ad agricoltura biologica le cui produzioni sono già certificate.

8. Si definisce prodotto spontaneo da agricoltura biologica il vegetale commestibile che cresce spontaneamente nelle aree naturali, nelle foreste, nei parchi e nelle aree agricole per le quali è possibile indicare le garanzie che soddisfino i parametri stabiliti dall'allegato I, punto 4, al reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni (*).

Art. 4.

(Funzioni della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica).

1. La struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica, di seguito denominata struttura competente, esercita le seguenti funzioni:

a) vigilanza sull'attività degli organismi di controllo di cui all'articolo 3 del d.lgs. 220/1995, da esercitare presso le strutture degli organismi stessi presenti nella regione, nonché presso le aziende condotte dagli operatori biologici;

b) tenuta dell'elenco degli operatori biologici;

c) formazione ed aggiornamento dei tecnici, dei produttori e dei trasformatori che operano o che intendono operare nell'agricoltura biologica;

d) divulgazione di informazioni e notizie utili ai fini dell'orientamento produttivo e di mercato delle aziende biologiche;

e) informazioni ai cittadini sui vantaggi derivanti dall'uso dei prodotti biologici;

f) promozione dei prodotti biologici;

g) invio alle competenti autorità di dati e di informazioni dalle stesse richiesti;

h) predisposizione della modulistica necessaria ai fini dell'applicazione della presente legge e sostegno anche mediante supporti informatici.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), la struttura competente può stipulare convenzioni con enti pubblici, università, istituti, associazioni di produttori biologici e soggetti privati.

Art. 5.

(Vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati).

1. La vigilanza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), consiste nella verifica periodica dei requisiti tecnici, previsti nella parte I dell'allegato II, nell'allegato III e nell'allegato IV al d.lgs. 220/1995, degli organismi di controllo autorizzati agenti sul territorio regionale. Rientra nei compiti di vigilanza la verifica del rispetto del piano di controllo annuale predisposto dagli stessi organismi di controllo ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 220/1995.

2. La struttura competente svolge la vigilanza di cui al comma 1 sulla base di un programma annuale da essa predisposto. Il programma deve prevedere sopralluoghi presso le strutture organizzative degli organismi di controllo operanti sul territorio regionale e presso un campione rappresentativo di operatori biologici, iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Qualora la struttura competente, durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza, accerti che gli organismi di controllo non sono più in possesso dei requisiti sulla base dei quali è stata concessa l'autorizzazione, dispone, entro trenta giorni dall'accertamento, tempi e modalità affinché gli organismi di controllo mettano in atto i necessari correttivi.

4. Trascorsi i trenta giorni di cui al comma 3, la struttura competente valuta i risultati raggiunti e, se del caso, propone al Ministero per le politiche agricole la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 220/1995.

5. La struttura competente, congiuntamente al programma annuale, predispone un resoconto dell'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.

Art. 6.

(Obblighi degli operatori dell'agricoltura biologica).

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7, comma 1, devono:

a) rispettare le norme del reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni (*) in relazione alla specifica attività svolta;

b) essere iscritti all'elenco degli operatori biologici;

c) comunicare alla struttura competente e all'organismo di controllo le eventuali variazioni di consistenza dell'unità produttiva aziendale;

d) sottoporsi ai controlli della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione delle produzioni ottenute mediante metodi biologici;

e) conservare la documentazione atta ad identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate;

f) tenere aggiornati i registri aziendali previsti dalla normativa vigente;

g) dimostrare all'organismo di controllo la conformità al reg. (CEE) 2092/91, e successive modificazioni e integrazioni (*), dei prodotti agricoli, trasformati e non trasformati, eventualmente utilizzati.

Art. 7.

(Elenco regionale degli operatori biologici).

1. Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 220/1995, è istituito, presso la struttura competente, l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica, suddiviso nelle tre seguenti sezioni:

a) produttori agricoli;

b) preparatori;

c) raccoglitori dei prodotti spontanei.

2. Gli operatori dell'agricoltura biologica che producono, preparano e raccolgono i prodotti di cui all'allegato I al reg. (CEE) 2092/91, e successive modificazioni e integrazioni (*), devono notificare, alla struttura competente e all'organismo di controllo cui fanno riferimento, l'inizio delle loro attività ovvero il loro prosieguo alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. La notifica, sottoscritta dall'operatore biologico, è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'operatore trasmette copia della notifica all'organismo di controllo cui fa riferimento.

4. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 2, l'organismo di controllo deve rilasciare alla struttura competente il parere di conformità, che attesta il rispetto dei requisiti richiesti dal reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni (*).

5. L'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente.

6. La struttura competente deve comunicare, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero per le politiche agricole, l'elenco regionale così come previsto dall'articolo 8, comma 4, del d.lgs. 220/1995.

7. L'elenco regionale degli operatori biologici di cui al comma 1 è pubblico ed è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

(Cancellazione dall'elenco).

1. La struttura competente, su segnalazione dell'organismo di controllo, dispone la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici nei confronti dei quali sia stata accertata la perdita dei requisiti richiesti dal reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni (*).

2. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco, l'operatore può presentare ricorso alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

3. I produttori biologici conduttori di aziende biologiche, miste o in conversione biologica, e i raccoglitori dei prodotti spontanei, dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare, trascorso un anno dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, una nuova domanda come azienda agricola in conversione biologica.

4. I preparatori, nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'elenco, possono presentare, trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di cancellazione, nuova domanda di iscrizione alla relativa sezione.

Art. 9.

(Controlli).

1. Gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 devono affidare l'espletamento dei controlli ad organismi di controllo autorizzati secondo le modalità previste dal d.lgs. 220/1995.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, indica i requisiti minimi di controllo e le misure precauzionali previste nell'ambito del regime di controllo di cui agli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni e integrazioni (*).

3. Gli organismi di controllo di cui al comma 1 devono trasmettere alla struttura competente le eventuali irregolarità riscontrate durante i controlli sugli operatori, le sanzioni applicate e, entro il 30 ottobre di ogni anno, il piano annuale di controllo. La struttura competente ha sessanta giorni per formulare osservazioni e approvare il piano con provvedimento dirigenziale.

4. La struttura competente può disporre ispezioni e controlli a campione di cui all'articolo 5, comma 2. Di ciascuna visita effettuata è redatto circostanziato verbale.

5. Gli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 7 devono consentire ai funzionari regionali incaricati delle ispezioni e dei controlli libero accesso all'azienda, agli impianti e alle documentazioni e al prelevamento di campioni, devono fornire le informazioni richieste e offrire collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme comunitarie e statali.

Art. 10.

(Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico).

1. E' istituita la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico, di seguito denominata Commissione, con i seguenti compiti:

a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;

b) formulare proposte di modifica alle norme statali e regionali sull'agricoltura biologica;

c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;

d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;

e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.

Art. 11.

(Composizione della Commissione).

1. Fanno parte della Commissione:

a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

c) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di agricoltura biologica;

d) un rappresentante designato dalle associazioni che si occupano di agricoltura biologica presenti sul territorio della regione;

e) un rappresentante designato tra gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti nell'albo regionale di cui all'articolo 7, comma 1;

f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo presenti nel territorio della regione;

g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura biologica.

3. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.

4. La Commissione dura in carica cinque anni. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.

5. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 12.

(Interventi finanziari) (1)

1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, possono essere concessi aiuti, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, ai produttori agricoli e ai raccoglitori dei prodotti spontanei iscritti nelle corrispondenti sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i servizi agevolati e le relative modalità di erogazione. L'ammontare degli aiuti non può comunque superare il 100 per cento della spesa relativa ai servizi agevolati.

3. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al comma 1 siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato.

4. Ai preparatori iscritti nella corrispondente sezione dell'elenco regionale di cui all'articolo 7 possono essere concessi aiuti al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo; detti aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis).

5. Gli interventi finanziari della presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici previsti da leggi regionali aventi per oggetto le stesse spese.

Art. 13.

(Modalità di presentazione delle domande e concessione dei contributi).

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 12, i soggetti interessati devono presentare domanda, entro il 31 marzo di ogni anno, alla struttura competente, corredata di:

a) copia del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo;

b) copia della fattura quietanzata relativa alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo.

2. La struttura competente, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande, verifica l'ammissibilità delle domande stesse.

3. I contributi di cui all'articolo 12 sono concessi dal dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento.

Art. 14.

(Norma finanziaria).

1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per gli anni 2000 e 2001, la spesa annua di L. 10.000.000 (Euro 5164,57) e a decorrere dall'anno 2002 una spesa annua di Euro 5.200 [10.068.604].

2. L'onere di cui al comma 1 grava sul capitolo di nuova istituzione 42100 (Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 42360 (Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative) del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001.

Art. 15.

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio pluriennale della Regione 1999/2001 sono apportate, per gli anni 2000 e 2001, le seguenti variazioni annue:

a) in diminuzione:

capitolo 42360 "Spese per attività sperimentali, dimostrative e divulgative", lire 10.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.03.

codificazione: 02 01 01 06 03 02 10 010

capitolo 42100 di nuova istituzione "Contributi per la promozione dell'agricoltura biologica", lire 10.000.000.

Art. 16.

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) L'art. 8, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3, ha disposto che dopo le parole: "regolamento CEE n. 2092/91", ovunque esse ricorrano, siano inserite le seguenti: "e successive modificazioni e integrazioni".

(1) Articolo già modificato dall'art. 68 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32, e così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.]