Legge regionale 31 agosto 1991, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 31 08 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Concessione di incentivi per il potenziamento e la qualificazione della ricettività alberghiera.

Art. 1

(Finalità )

1. Al fine di favorire il potenziamento e il miglioramento qualitativo dell’offerta turistica della regione e di contribuire ad un tempestivo riequilibrio del rapporto tra ricettività alberghiera e infrastrutture turistiche, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi relativi a mutui a tasso ordinario, da contrarsi con gli istituti di credito autorizzati, in favore delle società " Valle d’Ayas servizi SpA ", " Sesto Grado Srl " e " Alga Srl per la realizzazione di tre complessi alberghieri che le società stesse intendono costruire rispettivamente nei comuni di Ayas, di Gressoney - Saint - Jean e di Aosta.

Art. 2

(Modalità di intervento)

1. La misura del contributo regionale in conto interessi è pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali concessi per analoghe iniziative ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, concernente "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta ", e quello di riferimento determinato ai sensi dell’articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902 per il settore relativo alla razionalizzazione e allo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica, vigente al momento della stipula del mutuo.

2. Il contributo di cui al comma uno viene accordato per mutui ordinari concessi nella misura massima del 70 percento della spesa ammessa e aventi una durata non superiore ad anni tredici più due di preammortamento.

3. Concorrono a formare la spesa ammissibile di cui al comma due le spese relative alla costruzione del complesso, alla fornitura degli arredi e delle attrezzature, nonché le spese di progetto, direzione e collaudo lavori, fino ad massimo del 6 percento dell’ammontare di spesa relativa alla costruzione, con esclusione delle spese afferenti l’acquisto del terreno e gli oneri di urbanizzazione.

Art. 3

(Stipula di convenzione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti di credito autorizzati apposite convenzioni per la concessione, su proposta della Regione, per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui assistiti da contributo in conto interessi, della durata prevista dal comma due dell’articolo 2, alle condizioni in uso presso gli Istituti medesimi.

Art. 4

(Domanda di finanziamento)

1. Per l’ottenimento dei finanziamenti di cui all’articolo 2 le società interessate devono presentare all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali domanda in carta legale corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto delle opere e relativa concessione edilizia;

b) relazione tecnico - illustrativa;

c) computo metrico estimativo;

d) piano economico - finanziario.

2. Dopo l’istruttoria compiuta dall’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, la domanda è sottoposta all’esame della commissione di cui all’articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni, per un parere tecnico - consultivo.

3. Ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale le domande vengono trasmesse agli istituti di credito convenzionati, prescelti dai mutuatari, per gli ulteriori adempimenti necessari ai fini dell’erogazione del mutuo.

Art. 5

(Non cumulabilità dei benefici)

1. I contributo previsti dall’articolo 2 non sono in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.

Art. 6

(Controlli)

1. L’Assessorato regionale delle Finanze, in collaborazione con gli istituti di credito convenzionati, provvede al controllo amministrativo e contabile sull’impiego dei contributi concessi ai sensi della presente legge.

2. L’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali provvede al controllo tecnico delle opere nonché alla loro conformità al progetto di cui alla lettera a) del comma uno dell’articolo 4; a tale scopo i mutuatari devono consentire ogni tipo di controllo richiesto dall’Amministrazione regionale.

Art. 7

(Vincolo di destinazione)

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato dei contributi previsti dall’articolo 2 non possono mutare la destinazione per la quale venne concesso il contributo per il periodo corrispondente alla durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Art. 8

(Finanziamento)

1. Per l’effettuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzato un limite di impegno di L. 1.000.000.000, per la durata di anni 20, per contribuzioni in conto interessi su mutui a tasso ordinario da contrarsi con gli istituti di credito autorizzati.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, ammontante ad annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall’anno 1991 per l’intera durata dei piani di ammortamento, graverà sul capitolo n. 65225 che viene all’uopo istituito per l’anno finanziario 1991 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede, per gli anni 1991/ 1993, mediante riduzione di lire 1.000.000.000 per ciascun anno dallo stanziamento iscritto al capitolo 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991/ 1993.

3. Ad una eventuale rimodulazione del limite di impegno si provvederà ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente " Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 10

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

in diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento "

competenze Lire 1.000.000.000

cassa lire 500.000.000

in aumento

Cap. 65225 (di nuova istituzione)

programma regionale: 2.2.2.13

codificazione: 2.1.2.4.03.03.10.24.09

" Contributi per il concorso nel pagamento di interessi su mutui concessi per il potenziamento e la qualificazione dell’attività alberghiera ". Limite di impegno per l’anno 1991:

competenza lire 1.000.000.000

cassa lire 500.000.000

Art. 11

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.