Legge regionale 16 maggio 1988, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 16 05 1988

Bollettino ufficiale 13 06 1988 n. 9, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 13 del 10 06 1988

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale regionale. Modificazioni delle disposizioni concernenti il trattamento economico di missione.

Art. 1

(Contenuto)

1. La presente legge modifica le disposizioni in materia di trattamento economico di missione del personale dell'Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 7 maggio 1975, n. 19.

Art. 2

(Disposizioni particolari)

1. Al personale che percepisce l'indennità o il rimborso di trasferta in misura forfettaria, nel caso di missioni compiute all'estero e nel caso di missioni fuori dal territorio regionale che prevedono anche il pernottamento, è dovuto il rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute, compreso il vitto, su presentazione di idonea documentazione.

Art. 3

(Abrogazione di norme)

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, è abrogato.

Art. 4

(Oneri finanziari)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lorde lire 5.000.000 graverà sul capitolo 21000 (" Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione ") del bilancio di previsione per l'esercizio 1988, nonché sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'esercizio 1988 mediante riduzione di L. 5.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" del bilancio per l'anno in corso, a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 concernente l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei vigili del fuoco; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 138.750.000.

- per gli esercizi 1989 e 1990 mediante utilizzo per L. 10.000.000 delle disponibilità già iscritte al programma 1 - 2 personale regionale del bilancio pluriennale 1988/ 1990. A decorrere dall'anno 1989 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali "

(Spese correnti) L. 5.000.000

in aumento:

Cap. 21000 " Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione. " L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.