Legge regionale 16 novembre 1999, n. 35 - Testo storico

Legge regionale 16 novembre 1999, n. 35

Bollettino Ufficiale regionale 23 11 1999 n. 52

Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale).

Art. 1

(Modificazioni dell'articolo 1 della legge regionale

4 marzo 1988, n. 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica.".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 15/1988 è inserito il seguente:

"5bis. Entro il 31 dicembre 2004 devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti.".

Art. 2

(Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:

"3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato competente per il Turismo e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.".

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 15/1988, è inserito il seguente:

"6bis. La Giunta regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, può modificare l'allegato A.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale

4 marzo 1988, n. 15

)

  1. L'articolo 3 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

1. L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:

  • il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
  • gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di "crociera silenziosa" quale modalità per il contenimento del rumore;
  • i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;
  • le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
  • gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.

3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.

5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio.

6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all'art. 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 15 maggio. La Giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.

7. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo, è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri."

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)

  1. L'articolo 6 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Disposizioni sulla pubblicazione della legge)

1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) anche sulle Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), per l'informazione ai piloti."

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.