Legge regionale 8 giugno 1990, n. 35 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 08 06 1990

Bollettino ufficiale 19 6 1990 n. 25

Rifinanziamento per l’esercizio 1990 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico.

Art. 1

1. Per l’applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente provvidenze per il patrimonio alpinistico rifugi ed altre opere alpine, č autorizzata, limitatamente all’esercizio 1990, la spesa di lire 1.600.000.000.

2. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul bilancio della Regione per l’anno 1990 al capitolo 37350, per quanto a lire 1.300.000.000, e al capitolo 37360, per quanto a lire 300.000.000.

3. Alla copertura dell’onere di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento ", a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 - punto 2.2.2. - settore 2: sviluppo economico) della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1990.

Art. 2

1. Al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 1.600.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37350 Contributi e sussidi ad imprese per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico

LR 10 gennaio 1961, n. 1

LR 9 maggio 1963, n. 11

L. 1.300.000.000

Cap. 37360 Contributi e sussidi ad enti pubblici per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico

LR 10 gennaio 1961, n. 2

LR 9 maggio 1963, n. 11

L. 300.000.000

Art. 3

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.