Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35 - Testo vigente

Legge regionale 24 dicembre 2012, n. 35

Disposizioni per la riduzione della spesa per il funzionamento dei Gruppi consiliari e per il trattamento indennitario e previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 marzo 1986, n. 6, 21 agosto 1995, n. 33, e 8 settembre 1999, n. 28.

(B.U. del 31 dicembre 2012, n. 54)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1986, N. 6

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge contiene disposizioni sulle dotazioni assegnate ai Gruppi consiliari costituiti in conformità al Regolamento interno del Consiglio e disciplina l'erogazione e le modalità di rendicontazione, controllo e pubblicità dei contributi ai Gruppi consiliari stessi.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 4)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6/1986 è sostituito dal seguente:

"1. I contributi finanziari per le spese inerenti alle funzioni politico-istituzionali dei Gruppi consiliari e di studio, editoria, comunicazione, aggiornamento e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché di organizzazione di convegni, conferenze e dibattiti per diffondere sul territorio la conoscenza sull'attività dei Gruppi stessi e sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi capigruppo nella misura fissa mensile di euro 432 per ogni consigliere componente del Gruppo.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 6/1986 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Rendiconto annuale)

1. I capigruppo sono tenuti a redigere il rendiconto annuale delle spese sostenute, secondo il modello, articolato per categorie e per voci, definito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Ai fini della rendicontazione, i capigruppo devono allegare la documentazione di spesa e evidenziare le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

3. Il capogruppo sottoscrive il rendiconto ed è tenuto a dichiarare in calce al medesimo che le spese sostenute dal Gruppo sono conformi alla presente legge e si riferiscono alle sole funzioni e attività di cui all'articolo 4, comma 1.

4. Il rendiconto annuale è depositato, a cura del capogruppo, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese rendicontate. Per i Gruppi cessati, per qualsiasi causa, il rendiconto relativo all'anno di cessazione del Gruppo è depositato entro trenta giorni dalla cessazione. Nell'ultimo anno della legislatura, il rendiconto, riferito al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, è depositato entro la data di convalida delle elezioni.

5. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto nei termini previsti, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e dispone la provvisoria sospensione del versamento dei contributi. La successiva presentazione del rendiconto nei termini assegnati rimuove la sospensione.

6. Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di fine legislatura o del rendiconto di Gruppi cessati, l'Ufficio di Presidenza assegna al capogruppo un termine per la regolarizzazione e, scaduto inutilmente il medesimo, procede al recupero dei contributi erogati nell'ultimo anno.

7. Le eventuali somme che, in sede di rendiconto di fine legislatura di ciascun Gruppo, costituiscono avanzo degli esercizi precedenti sono restituite e introitate nel bilancio del Consiglio regionale.".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 6/1986, come sostituito dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 5bis

(Controllo e pubblicità)

1. Il Consiglio regionale, per il tramite del Presidente del Consiglio, richiede alla sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di inserire nel proprio programma annuale di attività, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), la verifica della regolarità dei rendiconti.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio di Presidenza trasmette alla sezione di controllo i rendiconti e la relativa documentazione.

3. Qualora la sezione di controllo segnali irregolarità, l'Ufficio di Presidenza decurta l'importo del contributo della quota riscontrata irregolare. In caso di fine legislatura o di cessazione del Gruppo, l'importo pari alla quota riscontrata irregolare è restituita e introitata nel bilancio del Consiglio regionale.

4. L'Ufficio di Presidenza provvede a dare pubblicità ai rendiconti nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.".

Art. 5

(Disposizione transitoria)

1. Ai contributi erogati ai Gruppi consiliari nel 2012 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2012.

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 AGOSTO 1995, N. 33, E 8 SETTEMBRE 1999, N. 28

Art. 6

(Oggetto)

1. Il presente Capo riduce il trattamento indennitario e modifica il sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali già disciplinato dalla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è pari a euro 5.185 lordi.".

2. Il comma 2 è abrogato.

Art. 8

(Modificazione all'articolo 3 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è disposta una trattenuta obbligatoria pari al 3,5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e pari all'8,80 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali (*). Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 2, un'indennità mensile di funzione pari a:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Regione: euro 5.730 lordi;

b) per i componenti della Giunta regionale: euro 4.011 lordi;

c) per i vicepresidenti del Consiglio regionale: euro 1.719 lordi;

d) per i Presidenti delle Commissioni consiliari, istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, nonché per i segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: euro 859 lordi.".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Per l'espletamento delle funzioni prefettizie, al Presidente della Regione è attribuita un'ulteriore indennità pari a euro 520 lordi.".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 33/1995)

1. L'articolo 6 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Diaria mensile)

1. L'ammontare della diaria, quale rimborso forfetario mensile per le spese inerenti all'esercizio del mandato spettante ai consiglieri senza distinzione di carica, è pari a euro 2.686.".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 33/1995)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 33/1995, le parole: "fuori sede" sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori del territorio regionale".

Art. 12

(Modificazione all'articolo 13 della l.r. 33/1995)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 33/1995 è sostituito dal seguente:

"1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e abbiano corrisposto il contributo di cui all'articolo 3 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel Consiglio regionale. L'età è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni.".

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"1. L'età per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio è fissata a sessantacinque anni ed è diminuita di un anno per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto, fino al limite di sessanta anni.".

2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 sono abrogati.

Art. 14

(Modificazione all'articolo 5bis della l.r. 28/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 5bis della l.r. 28/1999 le parole: "fatta salva la facoltà di cui all'articolo 5, comma 2" sono soppresse.

Art. 15

(Modificazione all'articolo 6 della l.r. 28/1999)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999 le parole: "stabiliti dall'Ufficio di Presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 24,20 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale".

Art. 16

(Disposizioni transitorie per gli eletti nella XIII legislatura)

1. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIII legislatura e che cessano dal mandato al termine della medesima, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012.

2. Per i consiglieri regionali eletti per la prima volta nella XIII legislatura e che sono rieletti in legislature successive, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità:

a) per ogni anno di mandato esercitato nella XIII legislatura, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012;

b) per ogni anno di mandato esercitato in legislature successive, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data di cessazione dal mandato.

3. Per i consiglieri regionali in carica nella XIII legislatura e già eletti nel corso di precedenti legislature, anche se rieletti in legislature successive, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità.

4. Per i consiglieri regionali in carica nella XIII legislatura, già eletti nel corso della XII legislatura per una durata inferiore alla medesima, la misura dell'indennità di fine mandato di cui all'articolo 12 della l.r. 33/1995 è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato sino al termine della XIII legislatura, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data del 31 dicembre 2012; in caso di rielezione in legislature successive, la misura dell'indennità è stabilita, per ogni ulteriore anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda percepita alla data di cessazione dal mandato, fermo restando il limite massimo di 10 mensilità.

Art. 17

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Per l'anno 2013, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali sono determinati, in deroga agli articoli 3, 4, 5, 5bis, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), nella misura stabilita per l'anno 2012, ridotta di almeno il cinque per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. La riduzione di cui al comma 1 può non essere applicata:

a) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno;

b) qualora gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto ineleggibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera f), della l.r. 4/1995, siano stati determinati per l'anno 2012 in misura pari o inferiore al 70 per cento dell'importo massimo attribuibile in tale anno.

3. La percentuale di riduzione può essere inferiore al cinque per cento nel caso in cui gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile per l'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), e al 70 per cento per l'ipotesi di cui al comma 2, lettera b).

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 32 (Contenimento dei costi della democrazia. Riduzione del trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali. Modificazione della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33);

b) l'articolo 9 della l.r. 33/1995.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

________________

(*) L'art. 3, comma 1, della L.R. 26 febbraio 2018, n. 1 dispone che la denominazione "Istituto dell'assegno vitalizio", di cui alla l.r. 28/1999, è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente "Istituto per il sistema previdenziale dei Consiglieri regionali".