Legge regionale 23 aprile 1987, n. 34 - Testo storico

Legge regionale n. 35 del 06 05 1987

Modifiche alle norme sul Fondo Regionale Investimenti Occupazione (FRIO) - Leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51, e 5 gennaio 1987, n. 1.

(B.U. 29 maggio 1987, n. 11, 1° S.S. al n. 10 del 25 maggio 1987)

Art. 1

1. La spesa complessiva di lire 30 miliardi autorizzata per il triennio 1986- 1988 con l'articolo 10, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, è rideterminata, per lo stesso periodo, in lire 19.095 milioni, fermo restando lo stanziamento di lire 8.000 milioni per l'anno 1986.

Art. 2

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, è così sostituito:

" 1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria di cui all'articolo 3, quarto comma, delibera, entro 90 giorni dal termine di cui all'articolo 2, primo comma il programma triennale degli interventi, sentite le commissioni consiliari competenti riunite in seduta congiunta, ne specifica le modalità di attuazione, anche per quanto concerne le attività formative di cui all'articolo 5, terzo comma, approva la spesa complessiva per il triennio, impegnandone la quota annuale in applicazione dell'articolo 55, terzo comma, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 ".

Art. 3

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1, sono così sostituiti:

" 1. Le quote di competenza degli esercizi 1987 e 1988 del programma triennale 1986/ 1988 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione sono determinate rispettivamente in 7.722 e in 3.373 milioni di lire (cap. 22890), ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51.

2. È inoltre autorizzato lo stanziamento di lire 46.905 milioni per l'attuazione del secondo programma triennale 1987/ 1989, di cui lire 16.278 milioni a carico dell'esercizio 1987 (cap. 22890) ".

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.