Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 - Testo vigente

Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34

Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013.

(B.U. 2 novembre 2010, n. 45)

Art. 1

(Approvazione del Piano)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è approvato il Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013, allegato alla presente legge.

Art. 2

(Partecipazione dei cittadini all'attuazione del Piano e istituzione della Consulta)

1. I residenti nella Regione, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute e il benessere sociale, alla valutazione dell'attività e dei risultati dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi della Valle d'Aosta. A tal fine la Regione:

a) promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per la salute e il benessere sociale collettivi;

b) individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e delle loro associazioni alla valutazione dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale e socio-educativa;

c) favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, degli organismi del volontariato.

2. Al fine di favorire forme di confronto e per dare attuazione alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale in ordine agli interventi e alle azioni indicate dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013 e per le finalità indicate al comma 1, è istituita la Consulta regionale per la salute e il benessere sociale composta dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di volontariato, dalle associazioni dei consumatori che operano per la tutela del diritto alla salute e al benessere sociale, con compiti di consulenza, impulso e proposta.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento della Consulta. (1)

Art. 3

(Istituzione del Consiglio sanitario e sociale)

1. Al fine di favorire forme di confronto con tutti gli attori istituzionali e sociali per la definizione e l'attuazione delle politiche contenute nel Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013, è istituito il Consiglio sanitario e sociale, organo consultivo della Giunta regionale.

2. Il Consiglio sanitario e sociale è nominato dalla Giunta regionale per la durata della legislatura.

3. Il Consiglio sanitario e sociale è composto dall'Assessore regionale competente in materia di sanità che lo presiede, dal presidente della Commissione competente in materia di sanità e da rappresentanti del Consiglio regionale, dell'Azienda USL, del CPEL, della Consulta per la salute e il benessere sociale, da rappresentanti del personale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, dell'Azienda USL e degli Enti locali, da rappresentanti del privato sociale.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Consiglio. (2)

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Allegato Omissis)

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 2 recitava:

"3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, il numero di componenti e le modalità di funzionamento della Consulta.".

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 2 recitava:

"4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Consiglio.".