Legge regionale 2 settembre 1997, n. 33 - Testo storico

Legge regionale 02 settembre 1997, n. 33

Bollettino Ufficiale regionale 08 09 1997 n. 41

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale), già modificata dalla legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7.

Art. 1

1. Il titolo della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità."

Art. 2

1. L'art. 1 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, interventi atti a promuovere nelle imprese l'attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi nonché l'introduzione di metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualità e affidabilità delle produzioni, di certificazione dei prodotti e di sicurezza dei consumatori."

Art. 3

1. L'art. 3 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Oggetto degli interventi per la qualità)

1. L'intervento regionale per migliorare e garantire la qualità, con l'obiettivo di promuovere la diffusione presso le imprese di metodologie e di sistemi per l'adeguamento della qualità aziendale complessiva, è finalizzato:

a) alla realizzazione di progetti aziendali per l'attuazione di sistemi di qualità, in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria;

b) alla certificazione della conformità di sistemi di qualità aziendali, di prodotti, di processi alla normativa nazionale e comunitaria;

c) al mantenimento della certificazione della conformità di sistemi di qualità."

Art. 4

1. L'art. 4 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Attività per la realizzazione

di sistemi di qualità aziendale)

1. Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le iniziative di progettazione e realizzazione di un sistema aziendale di qualità, inteso come l'adeguamento delle strategie aziendali, della struttura organizzativa, delle responsabilità gestionali, delle procedure e delle risorse messe in atto per la conduzione aziendale della qualità in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria.

2. Le iniziative comprendono:

a) gli studi di valutazione per l'eventuale introduzione di un sistema di qualità;

b) l'elaborazione del manuale di qualità;

c) l'attuazione e l'avvio del sistema progettato in tutte le sue componenti, quali le risorse umane e le capacità specialistiche, la formazione del personale coinvolto, l'impiego di apparecchiature per prove, controlli e collaudi e di programmi per la gestione della qualità a mezzo di elaboratore elettronico;

d) la valutazione della conformità del sistema di qualità;

e) la certificazione della conformità del sistema di qualità;

f) il mantenimento del sistema di qualità.

3. La conformità del sistema di qualità alla normativa nazionale e comunitaria viene attestata da parte di organismi che il beneficiario può scegliere fra quelli accreditati conformemente alle norme vigenti ed è condizione necessaria per la concessione dei benefici di cui all'art. 9."

Art. 5

1. Il comma 1 dell'art. 6 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalle imprese per il primo rilascio della certificazione del proprio sistema di qualità, nonché per il mantenimento della certificazione stessa per i primi cinque anni, e per la certificazione dei propri prodotti e processi da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale e da strutture equivalenti in ambito europeo con le quali sia intervenuto un mutuo riconoscimento."

Art. 6

1. L'art. 7 della l.r. 84/1993, già modificato dalla legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7, è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Beneficiari)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge:

a) per gli investimenti di cui all'art. 2, le imprese industriali con un numero di dipendenti non inferiore a dieci;

b) per gli investimenti di cui agli art. 4 bis, 5 e 6, le seguenti imprese:

1) le imprese artigiane di produzione e le piccole e medie imprese industriali, anche in forma di cooperativa;

2) le imprese artigiane e le piccole e medie imprese di servizi, anche in forma di cooperativa;

3) le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e alberghiere anche in forma di cooperativa;

4) i consorzi e le società consortili fra imprese di cui ai numeri 1) , 2) e 3);

5) le società consortili miste, a condizione che le imprese abbiano la maggioranza all'interno del consorzio.

2. Sono considerate piccole e medie imprese quelle rispondenti ai criteri fissati dalle direttive comunitarie in vigore al momento della presentazione delle domande."

Art. 7

1. L'art. 8 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Contributi per la ricerca e lo sviluppo)

1. Per gli investimenti di cui all'art. 2 possono essere concessi contributi nella misura massima:

a) del cinquanta per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di ricerca industriale come definita nell'allegato I alla comunicazione 96/C 45/06 della Commissione (Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo);

b) del venticinque per cento della spesa considerata ammissibile, se si tratta di attività di sviluppo precompetitiva come definita nell'allegato I alla sopracitata comunicazione 96/C 45/06.

2. Per le piccole e medie imprese la misura massima percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata di dieci punti.

3. I contributi possono essere erogati per stato di avanzamento del progetto di ricerca, ma non possono superare:

a) l'importo di 1.000 milioni annui per le grandi imprese;

b) l'importo di 300 milioni annui per le piccole e medie imprese.

4. La durata massima del progetto di ricerca è fissata in cinque anni.

5. Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad attività di ricerca svolta da grandi imprese a decorrere dal 1° gennaio 1996, purché il relativo progetto sia stato presentato alla Regione prima di tale data."

Art. 8

1. L'art. 11 della l.r. 84/1993, già modificato dalla l.r. 7/1996, è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Procedure)

1. Le domande di contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria svolta, per i contributi relativi alla ricerca ed allo sviluppo, in collaborazione con consulenti esterni e/o con Finaosta s.p.a.

3. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle nuove norme europee in materia di qualità, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.

4. Le modalità per la liquidazione dei contributi e la documentazione da allegare alla domanda sono determinate con provvedimento della Giunta regionale."

Art. 9

1. L'art. 12 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Comitato tecnico)

1. Per l'esame e la valutazione delle domande dirette ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge, è costituito un comitato tecnico, nominato dalla Giunta regionale, composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di industria, o suo delegato, con funzione di presidente;

b) un esperto indicato dalla Finaosta s.p.a.;

c) un esperto di organizzazione aziendale segnalato dall'Associazione valdostana industriali;

d) un esperto di informatica con conoscenze particolari nel campo dei sistemi di automazione industriale;

e) un esperto di economia industriale;

f) un esperto di ingegneria industriale;

g) un esperto di organizzazione e controllo della qualità aziendale;

h) un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria, individuato dal dirigente della stessa.

2. Il comitato tecnico viene nominato ogni tre anni su proposta dell'assessore regionale competente in materia di industria.

3. I compiti di segreteria del comitato sono assicurati da un funzionario della struttura regionale competente in materia di industria.

4. Ai componenti del comitato tecnico, con esclusione dei funzionari regionali, è corrisposto per ogni giornata di riunione un compenso lordo pari a lire 200.000, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente dell'Amministrazione regionale."

Art. 10

1. L'art. 13 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Controlli)

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 2, entro tre mesi dalla realizzazione dei programmi approvati, provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione tecnica accompagnata da idonea documentazione che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti.

2. I beneficiari dei contributi previsti dall'art. 4 della presente legge dopo la realizzazione dei progetti approvati provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria una relazione tecnica accompagnata da idonea documentazione che illustri le modalità di svolgimento del progetto di certificazione, i risultati conseguiti e sia accompagnata, ove richiesto, dall'attestato di avvenuta certificazione."

Art. 11

1. L'art. 14 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Revoca dei contributi)

1. La mancata presentazione della documentazione prevista dall'art. 13, comma 1, comporta la revoca del contributo concesso, che viene disposta con provvedimento della Giunta regionale.

2. La revoca implica la restituzione del contributo alla Regione, nel termine di trenta giorni dalla contestazione, maggiorato degli interessi legali."