Legge regionale 9 giugno 1981, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere.

(B.U. 31 agosto 1984, n. 11)

Art. 1

(Attività ricettiva)

1. E' attività ricettiva l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

2. La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione. (1)

Art. 2

(Aziende alberghiere) (2)

1. Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi. In tali aziende, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l'attività ricettiva alberghiera. (2a)

3. Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

4. Sono residenze turistico-alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente.

5. Sono alberghi diffusi le aziende che, al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il recupero degli immobili in disuso, forniscono alloggio e altri servizi alberghieri in camere dislocate in più stabili esistenti ubicati in un ambito territoriale definito e integrati tra loro dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, nello stesso o in altro stabile delle sale di uso comune e, eventualmente, degli altri servizi offerti. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa illustrazione al Consiglio permanente degli enti locali e alla Commissione consiliare competente, individua:

a) i requisiti minimi strutturali, tecnici e di servizio ed i parametri per il riconoscimento dei diversi livelli di classificazione;

b) la distanza massima tra le camere e i locali di servizio centralizzati e le modalità per la relativa misurazione.

5bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso. (2b)

6. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3, 4 e 5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3

(Classificazione delle aziende alberghiere)

1. Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e sono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, tre superior, quattro, quattro superior e cinque stelle per gli alberghi, due, tre, quattro e cinque stelle per le residenze turistico-alberghiere e due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi diffusi. (3)

2. Gli alberghi contrassegnati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

3. L'attribuzione del livello di classificazione e del conseguente numero di stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.

4. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligatori", predeterminati e indispensabili per ciascun livello di classificazione, e in "requisiti fungibili", fra loro sostituibili, che concorrono alla formazione del punteggio complessivo in base al quale viene determinata la classificazione.

5. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria e condizione per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 3bis. (4)

6. E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile all'esterno e all'interno di ciascuna azienda alberghiera il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate, realizzato in conformità a modello da approvarsi successivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 3bis

(Segnalazione certificata di inizio attività) (5)

1. Chiunque intenda gestire un'azienda alberghiera di cui all'articolo 2 presenta allo sportello unico competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. (5a)

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente;

d) del provvedimento di classificazione dell'azienda alberghiera, adottato ai sensi dell'articolo 9.

2bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional, l'avvenuta presentazione della SCIA. (5b)

2ter. La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. (5c)

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attività alberghiera è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2bis e all'articolo 3ter. (5d)

3bis. La cessazione dell'esercizio dell'attività è comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio. (5e)

Art. 3ter

(Adempimenti dello sportello unico) (6)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 3bis, comma 1, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Qualora gli esiti della verifica risultino negativi, con conseguente adozione del provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA, ne è data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.

Art. 3quater

(Cessazione e sospensione dell'attività) (7)

1. L'esercizio di un'azienda alberghiera senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento dello sportello unico competente per territorio. (7a)

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, lo sportello unico competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività. (7b)

2bis. Fatte salve le disposizioni del r.d. 773/1931, il gestore dell'azienda alberghiera che intenda sospendere l'attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell'attività si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività medesima. (7c)

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.

Art. 4

(Tipologie e definizioni)

1. Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina e/ o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10 percento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica delle autovetture, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar, possono assumere la denominazione di "motel".

2. Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'unica area possono assumere la denominazione di "villaggio albergo".

3. Le aziende alberghiere contrassegnate da tre, due e una stella che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate possono assumere la denominazione di "pensione".

4. Per le aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione "meublé" o "garni".

5. In alternativa all'indicazione "albergo" può essere usata l'indicazione "hotel" o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da cinque o quattro stelle, "grand hotel", "grande albergo" o "palace".

6. E' vietato usare per le aziende alberghiere definizioni diverse da quelle previste dalla presente legge.

Art. 4bis

(Definizioni e tipologie di camere) (7d)

1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi, si intende per:

a) appartamento, l'unità composta da due camere comunicanti, entrambe destinate al pernottamento, dotata di almeno un bagno privato in comune;

b) junior suite, la camera con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità, con bagno privato, composta da un unico locale all'interno del quale una parte è allestita a soggiorno;

c) suite, l'unità composta da almeno tre vani: una camera, un soggiorno e un bagno privato, con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità.

2. Le tipologie junior suite e suite di cui al comma 1 possono avere una dotazione massima di quattro posti letto.

Art. 5

(Casi consentiti di promiscuità)

1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto - cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 percento di quella complessiva dell'esercizio. (8)

2. Nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto - cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 percento di quella complessiva dell'esercizio. (8a)

Art. 6

(Requisiti tecnici e igienici delle camere e delle unità abitative delle aziende alberghiere)

1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2 le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore. Nelle zone territoriali di tipo A dei PRG, le camere a due letti possono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12. (8b)

1bis. Nella junior suite, come definita dall'articolo 4bis, comma 1, lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il bagno privato, deve essere maggiorata del 30 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 40 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle. (8c)

1ter. Nella suite, come definita dall'articolo 4bis, comma 1, lettera c), la superficie minima dell'unità, escluso il bagno privato, deve essere pari alla superficie di cui al comma 1 maggiorata del 65 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 100 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle. (8d)

2. E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere in deroga ai limiti di superficie previsti dai commi 1, 1bis e 1ter nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo. (8e)

3. Le altezze delle camere e dei locali comuni sono quelle previste dalle norme e dai regolamenti per l'edilizia residenziale.

4. Le singole unità abitative delle residenze turistico-alberghiere possono essere composte da due o più vani di cui uno adibito a cucina-pranzo-soggiorno o a cucina-pranzo e gli altri adibiti, rispettivamente, a pernottamento o a soggiorno e pernottamento, oppure da un monolocale attrezzato per assolvere a tutte le predette funzioni. (9)

5. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento, possono essere autorizzati al massimo due posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 17,50, tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto. (9a)

6. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa. (9b)

7. I servizi igienici annessi a singole camere o unità abitative devono avere areazione diretta dall'esterno o adeguata aspirazione meccanica.

8. I predetti servizi, ad eccezione di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono avere una superficie minima di mq 3.

9. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

Art. 7

(Dipendenze)

1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o casa madre, ove sono, di regola, ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze. (9c)

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad essa si acceda da un diverso ingresso.

3. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di 100 metri di distanza, percorribili a piedi. (9d)

4. Per le aziende alberghiere con dipendenza la classificazione della "casa madre" e delle singole dipendenze viene effettuata separatamente, tenendo conto dei reciproci rapporti funzionali.

Alle dipendenze non può essere attribuita una classificazione superiore a quella della "casa madre".

5. Il limite di distanza non si applica alle dipendenze esistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7bis

(Disposizioni inerenti i villaggi albergo e le residenze turistico-alberghiere) (10)

1. La proprietà delle sole unità abitative facenti parte di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni: (10a)

a) i proprietari possono utilizzare in via esclusiva le proprie singole unità abitative per non più di 1/12 del periodo di apertura effettiva dell'intera struttura, secondo le modalità indicate nella convenzione di cui alla lettera c). Qualora la convenzione stipulata tra le parti diventi inefficace, per qualsiasi titolo, l'uso esclusivo dei proprietari delle singole unità abitative non può essere esercitato sino alla stipulazione di una nuova convenzione;

b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario; (10b)

c) la gestione della struttura deve essere disciplinata da una convenzione, da stipulare prima o contestualmente al rilascio del titolo abilitativo di tipo edilizio nel caso di nuove costruzioni o trasformazioni di strutture esistenti e prima del frazionamento nel caso di villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere esistenti, in assenza della quale l'attività ricettiva non può essere esercitata. La convenzione, da trascriversi presso i pubblici registri immobiliari a cura e spese dei proprietari e di durata minima pari a venti anni, è stipulata tra i proprietari e il Comune in conformità ad una convenzione-tipo approvata con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e deve prevedere:

1) la garanzia da parte dei proprietari delle obbligazioni assunte dal gestore;

2) la garanzia da parte dei proprietari a non esercitare la facoltà di cui alla lettera a) in ipotesi di sopravvenuta inefficacia, per qualsiasi titolo, della convenzione stipulata;

3) l'esclusione di soggetti terzi dall'esercizio della facoltà di cui alla lettera a) a favore dei proprietari;

4) l'obbligo di rispettare il vincolo urbanistico di destinazione alberghiera previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica sulla proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere;

5) il livello minimo di servizi necessario a qualificare l'esercizio dell'attività turistico-ricettiva nell'intera struttura;

6) la possibilità per le parti, al termine del decimo anno di vigenza della convenzione stipulata, di aggiornare il contenuto della medesima per intervenuto mutamento delle condizioni economico-sociali del comune interessato o per esigenze di altra natura.

2. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000 per ogni unità abitativa. Nei casi di reiterazione delle predette violazioni, i limiti edittali sono raddoppiati. (10c)

Art. 8

(Durata della classifica)

1. La classifica ha validità per un quinquennio con decorrenza primo dicembre 1984.

2. Le operazioni relative alla classificazione sono espletate nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

3. Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al suo compimento, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione, il titolare dell'esercizio interessato richiede una nuova classificazione corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classificazione assegnato, il titolare dell'esercizio interessato è tenuto a darne comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive per l'adozione del provvedimento di revisione della classificazione. In mancanza della richiesta o della comunicazione, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive provvede d'ufficio alla revisione della classificazione. (11)

4. Per le nuove aziende aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

5. Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità dell'esercizio o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, lo sportello unico competente per territorio ne dà comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi. (12)

Art. 9

(Modalità della classificazione) (13)

1. La classificazione delle aziende alberghiere avviene con provvedimento del dirigente competente in materia di strutture ricettive, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta del soggetto interessato e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine, la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

2. Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi dichiarati secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

3. Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati e accertati.

4. I titolari di aziende alberghiere devono, entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione, inoltrare all'Assessorato regionale del turismo una dichiarazione, su apposito modulo predisposto e distribuito dall'Assessorato competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la classificazione.

5. Analoga dichiarazione deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle esistenti.

6. Alla dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto interessato deve allegare il progetto edilizio, una relazione descrittiva dell'intervento e il titolo abilitativo sanitario del fabbricato. (15)

7. (15a)

8. (15b)

9. Entro i 10 giorni successivi, il provvedimento di cui al comma 1, contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi e agli sportelli unici. (15c)

10. I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente ai titolari degli esercizi interessati.

Art. 9bis

(Denunce obbligatorie) (15d)

1. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del r.d. 773/1931, il gestore dell'attività ricettiva alberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional.

Art. 10

(Ricorsi avverso la classificazione) (14)

Art. 11

(Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate) (15)

Art. 12

(Sanzioni amministrative) (16)

1. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera senza aver presentato la SCIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell'azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l'assenza del provvedimento di classificazione allo sportello unico competente per territorio per i conseguenti adempimenti. (16a)

4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:

a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di classificazione.

bbis) omette di prestare anche solo uno dei servizi previsti tra i requisiti obbligatori per ciascun livello di classificazione.

5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.

5bis. La violazione di quanto disposto dall'articolo 3bis, comma 3bis, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150 a euro 1.000. (16b)

6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno.

7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5bis, e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5 e all'art. 7bis, comma 2, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). (16c)

8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora all'applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.

Art. 13

(Vigilanza) (17)

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Per il biennio 1985-86, gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai fini del conseguimento del livello di classifica risultante dalla tabella di corrispondenza sottoriportata, difettino di non più di due requisiti obbligatori possono, a richiesta del titolare dell'esercizio, ottenere la nuova classifica corrispondente, a condizione che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligatori mancanti entro e non oltre il 31 dicembre 1986.

TABELLA DI CORRISPONDENZA

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Categorie previste dalla legge Livelli di classificazione

n. 2651 del 30-12-1937 istituiti con la presente legge

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- albergo di lusso: cinque stelle

- albergo di prima categoria: quattro stelle

- albergo di seconda categoria

e pensione di prima categoria: tre stelle

- albergo di terza categoria e

pensione di seconda categoria: due stelle

- albergo di quarta categoria,

pensione di terza categoria e

locanda: una stella

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2. Gli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il livello minimo di classificazione di cui alla allegata tabella A, vengono provvisoriamente classificati con una stella, a condizione che si dotino, entro e non oltre il termine di un anno dalla data del provvedimento di classificazione, dei requisiti minimi necessari, fatta eccezione per il requisito concernente il numero delle camere, che comunque non dovrà essere inferiore a quattro.

3. Agli alberghi che, trascorso tale termine, non dispongano dei requisiti minimi, è revocata la licenza di esercizio.

4. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge la camere a due letti destinate agli ospiti possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 12, ferma restando la superficie minima di mq 8 per le camere a un letto e l'aumento di mq 6 per ogni letto in più oltre il secondo.

5. Negli alberghi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che per effetto della medesima vengono classificati residenze turistico - alberghiere, le camere dotate di posto - cottura possono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, pari a mq 8 per le camere a un letto, mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.

6. Le modifiche di scritte e di insegne rese necessarie dall'applicazione della presente legge devono essere attuate entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione.

7. Le aziende alberghiere che inizino l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono classificate secondo le disposizioni della legge stessa.

8. Per le aziende alberghiere esistenti la classificazione sarà operante dal primo dicembre 1984.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegati - (Omissis) (*)

(*) L'articolo 4, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1, dispone che: "Le tabelle A e B e il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, allegati alla l.r. 33/1984, sono abrogati con effetto dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5 della l.r. 33/1984, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge". L'articolo 4, comma 2, della medesima legge dispone, altresì, che: "Le disposizioni contenute negli atti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi alle domande di classificazione presentate anteriormente alla data di pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1".

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 1 recitava:

"2) La presente legge definisce l'attività ricettiva alberghiera e ne classifica le aziende nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nelle allegate tabelle.".

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1

L'articolo 2 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 33, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31:

"1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è abrogato.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 2 recitava:

"Aziende alberghiere

1) Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

2) Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli " alberghi " propriamente detti e le " residenze turistico - alberghiere ".

3) Sono " alberghi " le aziende aventi le caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella A.

4) Sono " residenze turistico - alberghiere " le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella B.

5) Nelle residenze turistico - alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

6) Le tabelle A e B di cui ai precedenti commi, nonché il quadro di classificazione indicante il punteggio complessivo minimo previsto per i singoli livelli di classificazione, formano parte integrante della presente legge.".

(2a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 2 recitava:

"2. Sono considerati aziende alberghiere e vengono assoggettati alla relativa disciplina gli alberghi propriamente detti, le residenze turistico-alberghiere e gli alberghi diffusi.".

(2b) Comma inserito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1) Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate, in relazione alla classificazione attribuita, rispettivamente con una, due, tre, quattro e cinque stelle per gli alberghi e due, tre e quattro stelle per le residenze turistico - alberghiere.".

(4) Comma sostituito nel modo seguente dall'art. 26, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"5) L'attribuzione della classificazione è obbligatoria e condizione per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 3bis.".

ai sensi della disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA"

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 3 recitava:

"5) L'attribuzione della classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura (stagionale o annuale) e all'ubicazione.".

(5) Articolo modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA"

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 27, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16, l'articolo 3bis recitava:

"1. Chiunque intenda gestire un'azienda alberghiera di cui all'articolo 2 presenta al Comune competente per territorio la dichiarazione di inizio attività (DIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, l'interessato deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente;

d) del provvedimento di classificazione dell'azienda alberghiera, adottato ai sensi dell'articolo 9.

3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella DIA, è comunicata entro e non oltre dieci giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 3ter. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.".

Il comma 3 dell'articolo 3bis è stato successivamente così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

(5a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 27, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16,,

il testo del comma 1 dell'art. 3bis recitava:

"1. Chiunque intenda gestire un'azienda alberghiera di cui all'articolo 2 presenta al Comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2."

(5b) Comma inserito dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(5c) Comma inserito dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(5d) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Il comma 3 dell'articolo 3bis era già stato sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attività alberghiera, ivi compresa la cessazione dell'attività, è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2bis e all'articolo 3ter."

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 27, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16, il testo del comma 3 dell'art. 3bis recitava:

"3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella SCIA, è comunicata entro e non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, al Comune competente per territorio che provvede con le modalità di cui all'articolo 3ter. Il Comune provvede inoltre ad informare la struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e l'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office régional.".

(5e) Comma aggiunto dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(6) Articolo sostituito dal comma 3 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

L'articolo 3ter era stato modificato dall'art. 32, comma 1 della L.R. 29 maggio 2011, n. 12 nel modo seguente:

" (Adempimenti dei Comuni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.".

L'articolo 3ter era stato inserito dall'art. 28, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16, nel modo seguente:

Art. 3ter

(Adempimenti dei Comuni)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della DIA, il Comune competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti procedendo, se del caso, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della l.r. 19/2007. Gli esiti della verifica sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional.".

(7) Articolo modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1, della L.R. 29 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale l'espressione "DIA" ovunque ricorra nelle leggi o nei regolamenti regionali è sostituita dalla seguente: "SCIA".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 29, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16, l'articolo 3quater recitava:

"(Cessazione e sospensione dell'attività)

1. L'esercizio di un'azienda alberghiera senza aver presentato la DIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.

2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono comunicati alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.".

(7a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 29, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16,,il testo del comma 1 dell'articolo 3quater recitava:

"1. L'esercizio di un'azienda alberghiera senza aver presentato la SCIA comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la cessazione dell'attività medesima con provvedimento del Comune competente per territorio.".

(7b) Comma modificato dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 29, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16,,il testo del comma 2 dell'art. 3quater recitava:

"2. In caso di sopravvenuta carenza rispetto ad una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il Comune competente per territorio assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale l'attività è sospesa fino ad un massimo di sessanta giorni. In casi eccezionali, tale termine può essere prorogato. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni di legge, il Comune competente per territorio dispone la cessazione dell'attività .".

(7c) Comma inserito dalla lettera c) del comma 4 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(7d) Articolo inserito dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(8) Comma modificato dal comma 6 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 1 dell'art. 5 era già stato modificato dall'art. 1, comma 4, della L.R. 16 febbraio 2011, n. 1, nel modo seguente:

"1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto - cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 percento di quella complessiva dell'esercizio.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1) Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto - cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 percento di quella complessiva dell'esercizio.".

(8a) Comma modificato dal comma 6 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Nelle residenze turistico - alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto - cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 percento di quella complessiva dell'esercizio.".

(8b) Comma sostituito dalla lettera a) del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. Negli alberghi le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore.".

(8c) Comma inserito dalla lettera b) del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(8d) Comma inserito dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(8e) Comma modificato dalla lettera d) del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 6 recitava:

"2. E' ammessa la possibilità di aggiungere un letto nelle camere in deroga ai limiti di superficie previsti dal comma precedente nel caso in cui gli ospiti accompagnino un fanciullo di età inferiore ai 15 anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo.".

(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 6 recitava:

"4) L'unità abitativa delle residenze turistico - alberghiere può essere composta da due vani distinti adibiti rispettivamente a cucina - soggiorno e pernottamento o da un monolocale attrezzato per assolvere ad entrambe le funzioni.".

(9a) Comma sostituito dalla lettera e) del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 6 recitava:

"5. Nel primo caso la superficie minima del vano riservato al pernottamento non può essere inferiore a quella prevista dal primo comma del presente articolo.".

(9b) Comma sostituito dalla lettera f) del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 6 recitava:

"6. Nel secondo caso la superficie del monolocale dovrà essere maggiorata del 25 percento rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo.".

(9c) Comma sostituito dalla lettera a) del comma 8 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Le aziende alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o casa madre, ove sono di regola allogati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.".

(9d) Comma modificato dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. Rispetto alla "casa madre" le dipendenze devono essere di norma ubicate a non più di 50 metri di distanza.".

(10) Articolo sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Il comma 2 dell'art. 7bis è stato successivamente modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 1, comma 2, della L.R. 30 giugno 2010, n. 19, il comma 2 dell'art. 7bis recitava:

"2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinati i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.".

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 33, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, l'articolo 7bis recitava:

"(Disposizioni particolari in materia di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere)

1. Nel caso di realizzazione di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, la proprietà delle strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata.

2. Il vincolo di non frazionabilità di cui al comma 1 è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.".

(10a) Alinea sostituito dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23,.l'alinea del comma 1 dell'articolo 7bis recitava:

"1. La proprietà di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:".

(10b) Lettera sostituita dalla lettera b) del comma 9 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7bis recitava:

"b) la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;".

(10c) Comma sostituito dalla lettera c) del comma 9 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione precedente, inserita dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, il comma 2 dell'articolo 7bis recitava:

"2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000 a euro 1.250.000. La Giunta regionale determina con apposita deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri ed i parametri necessari per l'applicazione della sanzione anche in considerazione della differenza di valore tra l'unità di residenza temporanea e l'unità adibita a villaggio albergo o a residenza turistico-alberghiera.".

(11) Comma così sostituito dall'art. 30, comma 1, lettera a), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'art. 8 recitava:

"3) Qualora durante il quinquennio, e sempre che manchi almeno un semestre al compimento di esso, si siano verificati cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica, può, d'ufficio o a domanda, provvedersi all'assegnazione dell'azienda alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. In presenza di sopravvenuta carenza di requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d'esercizio è tenuto a farne denuncia all'Assessorato regionale del turismo, per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.".

(12) Comma modificato dal comma 10 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Il comma 5 dell'art. 8 era già stato modificato dall'art. 30, comma 1, lettera b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16, nel modo seguente:

"5. Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità dell'esercizio o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.".

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 8 recitava:

"5) Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d'esercizio o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà comunicazione all'Assessorato del turismo per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione degli elenchi.".

(13) Articolo così modificato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, l'articolo 9 recitava:

"Modalità della classificazione

1) La classificazione delle aziende alberghiere avviene con decreto dell'Assessore regionale al turismo.

2) Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'esercizio e degli elementi denunciati secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

3) Per le aziende alberghiere di nuova apertura la classifica viene assegnata sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati e accertati.

4) I titolari della licenza di azienda alberghiera devono, entro il mese di aprile dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione, inoltrare all'Assessorato regionale del turismo una denuncia, su apposito modulo predisposto e distribuito dall'Assessorato competente, contenente tutti gli elementi relativi alle prestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature, nonché all'ubicazione e all'aspetto dell'esercizio, necessari per la classificazione.

5) Analoga denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera o di modificazione delle strutture e delle attrezzature di quelle esistenti.

6) In tal caso alla denuncia dovrà essere allegato il progetto edilizio, la relazione descrittiva dell'arredamento dell'esercizio e l'autorizzazione sanitaria del fabbricato.

7) I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati con decreto dell'Assessore regionale al turismo, entro 40 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

8) Entro lo stesso termine l'Assessorato può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

9) Entro i 10 giorni successivi il decreto contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.

10) I provvedimenti di classificazione di aziende alberghiere di nuova apertura e quelli contenenti variazioni della classifica precedentemente detenuta vengono altresì notificati direttamente ai titolari degli esercizi interessati.".

I commi 7 ed 8 dell'articolo 9 sono stati abrogati dall'art. 33, comma 1, lettera a), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

(14) Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, l'articolo 10 recitava:

"Ricorsi avverso la classificazione

1) Avverso i provvedimenti di classificazione i titolari delle aziende alberghiere interessate possono proporre ricorso.

2) Il ricorso, indirizzato alla Giunta regionale, deve essere presentato all'Assessorato regionale del turismo entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza dell'affissione del decreto di classificazione all'albo pretorio del Comune o dal ricevimento della comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

3) La Giunta regionale decide in merito ai ricorsi entro i 15 giorni successivi, sentito il parere dell'associazione regionale degli albergatori della Valle d'Aosta maggiormente rappresentativa.

4) Il provvedimento di decisione del ricorso ha carattere definitivo.".

(15) Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, l'articolo 11 recitava:

"Pubblicazione degli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate

Scaduti i termini utili per la presentazione dei ricorsi e decisi i ricorsi presentati, gli elenchi definitivi delle aziende alberghiere classificate sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.".

(15a) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 9 recitava:

"7. I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati con decreto dell'Assessore regionale al turismo, entro 40 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda".

(15b) Comma abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, il comma 8 dell'articolo 9 recitava:

"8. Entro lo stesso termine l'Assessorato può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica".

(15c) Comma modificato dal comma 11 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 9 dell'articolo 9 recitava:

"9. Entro i 10 giorni successivi, il provvedimento di cui al comma 1, contenente l'elenco delle aziende alberghiere classificate è trasmesso ai Comuni per essere affisso all'albo pretorio per la durata di 15 giorni consecutivi.".

(15d) Articolo inserito dal comma 12 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

(16) Articolo modificato dalla disposizione di coordinamento contenuta nell'art. 32, comma 1 della L.R. 23 maggio 2011, n. 12 ai sensi della quale le espressioni "dichiarazione di inizio attività" e "DIA" ovunque ricorrano nelle leggi o nei regolamenti regionali sono sostituite dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività" e "SCIA".

L'articolo 12 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 32 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16:

"(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera senza aver presentato la DIA, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.800 a euro 6.000. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si applica la stessa sanzione.

2. Chiunque gestisca un'azienda alberghiera in violazione dell'articolo 3bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 800 a euro 3.000.

3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell'azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l'assenza del provvedimento di classificazione al Comune competente per territorio per i conseguenti adempimenti.

4. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000, il titolare di azienda alberghiera che:

a) attribuisce al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

b) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore rispetto a quanto previsto nel provvedimento di classificazione.

5. Chiunque attribuisca ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione di azienda alberghiera in violazione delle disposizioni della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 4.200 a euro 12.000.

6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate.

7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2 e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora all'applicazione delle stesse provvedano i Comuni e, negli altri casi, dalla Regione.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 12 recitava:

"Sanzioni amministrative

1) È assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000

a lire 2.000.000 il titolare di azienda alberghiera che:

a) omette di inoltrare denuncia ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 9 della legge, ovvero denunci elementi non veritieri o incompleti;

b) attribuisce al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, una attrezzatura non conforme a quella esistente, ovvero una classifica o una denominazione diversa da quella approvata;

c) utilizza i locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge;

d) rifiuta di fornire all'Assessorato le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dall'Assessorato stesso al medesimo fine;

e) omette di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria.

2) Nei casi di recidiva delle violazioni di cui sopra la sanzione è raddoppiata; per le violazioni di cui alle lettere a), b), d), e) può essere altresì disposta dal Comune la sospensione della licenza di esercizio per un periodo non superiore a un mese.

3) Chiunque attribuisce ad un immobile e ne pubblicizzi in qualsiasi forma la qualificazione d'azienda alberghiera, in violazione delle norme della presente legge, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 3.000.000.

4) È altresì disposta la chiusura dell'azienda alberghiera qualora il suo titolare non sia in possesso della prescritta licenza di esercizio.

5) I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.".

La lettera bbis), del comma 4, dell'articolo 12 è stata aggiunta dall'art. 1, comma 2, della L.R. 30 gennaio 2012, n. 1.

Il comma 6 dell'articolo 12 è stato successivamente modificato nel modo seguente dall'art. 1, comma 3, della L.R. 30 gennaio 2012, n.1:

"6. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate e, limitatamente alle ipotesi di cui al comma 4, può altresì essere adottato il provvedimento di revisione della classificazione la cui efficacia non deve essere inferiore ad un anno.".

Nella formulazione precedente, di cui all'art. 32 della L.R. 1° giugno 2010, n. 16, il comma 6 dell'articolo 12 recitava:

"6. In caso di recidiva le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate".

(16a) Comma modificato dalla lettera a) del comma 13 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 12 recitava:

"3. La violazione di quanto disposto dall'articolo 9, commi 4 e 5, comporta la mancata classificazione dell'azienda alberghiera. In tale caso, il dirigente competente in materia di strutture ricettive comunica l'assenza del provvedimento di classificazione al Comune competente per territorio per i conseguenti adempimenti.".

(16b) Comma inserito dal comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

(16c) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Il comma 7 dell'articolo 12 era già stato modificato dalla lettera b) dal comma 13 dell'art. 14 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23, nel modo seguente:

"7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2 e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5 e all'art. 7bis, comma 2, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'art. 12 recitava:

"7. Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comune competente per territorio in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2 e dalla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive in relazione ai commi 3, 4 e 5, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

(17) Articolo abrogato dall'art. 33, comma 1, lettera b), della L.R. 1° giugno 2010, n. 16.

Nella formulazione originaria, l'articolo 13 recitava:

"Vigilanza

Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali - Direzione regionale del turismo.".