Legge regionale 22 luglio 1980, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 22 07 1980

Bollettino ufficiale 12 9 1980 n. 8

Organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario nel territorio della Regione Valle d’Aosta.

Art. 1

(Premessa)

La Regione Valle d’Aosta provvede all’organizzazione del servizio di pronto soccorso sanitario e di trasporto degli ammalati in virtù delle funzioni amministrative previste dal DPR 14 gennaio 1972 n. 4 e trasferite ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196 nonché delle competenze attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Tali servizi operano in collegamento e in stretta connessione con il Dipartimento di emergenza e di accettazione dell’Ospedale generale e con i servizi di guardia medica notturna, festiva e prefestiva sul territorio previsti e organizzati secondo i criteri stabiliti dalle convenzioni uniche nazionali di cui alle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833.

TITOLO I

ARTICOLO 2

(Obiettivi)

Gli obiettivi che la gestione integrata dei servizi di pronto soccorso sanitario persegue sono:

a) garantire l’intervento del medico a domicilio del paziente al di fuori dell’orario di attività del medico di famiglia;

b) garantire il tempestivo trasporto in ospedale o presso centri di medicina di base dell’infortunato o del malato in caso di urgenza o emergenza;

c) consentire la prestazione immediata delle cure necessarie in ospedale o nei servizi di medicina di base.

Art. 3

(Articolazione del servizio)

I mezzi attraverso i quali si attua il servizio di pronto soccorso sanitario sono:

a) una centrale operativa regionale;

b) quattro centri di emergenza di base;

c) stazioni di autoambulanze;

d) i medici addetti alla guardia medica, notturna, festiva e prefestiva;

e) il Dipartimento di emergenza e di accettazione dell’Ospedale generale e i centri di medicina di base.

Art. 4

(Centrale operativa regionale)

Presso il Dipartimento di emergenza ed accettazione dell’Ospedale generale è istituita una centrale operativa regionale, dotata di un numero telefonico unico per tutto il territorio della Regione, il cui funzionamento è tecnicamente coordinato da un medico di turno presso il Dipartimento stesso il cui organico è così rideterminato:

- due aiuti;

- nove assistenti.

La centrale operativa regionale è collegata con i quattro centri di emergenza di base.

I compiti della centrale operativa regionale sono i seguenti:

a) dare una risposta adeguata a qualsiasi chiamata selezionandola a seconda del tipo di urgenza, emergenza o necessità segnalata;

b) mettere in movimento il centro di emergenza di base o provvedere all’invio di una autoambulanza;

c) segnalare al medico addetto alla guardia medica notturna, festiva e pre - festiva in servizio nel distretto socio - sanitario del malato, la necessità di un intervento a domicilio del paziente;

d) richiedere l’intervento dei vari servizi pubblici cointeressati all’emergenza come i vigili del fuoco, i carabinieri, le forze di pubblica sicurezza e dell’esercito, il soccorso alpino, l’ufficio regionale per la protezione civile;

e) far predisporre l’accoglimento del paziente nell’opportuna divisione ospedaliera o nelle unità di terapia intensiva, sale operatorie, ovvero il trasferimento in sede ospedaliera fuori del territorio della Valle d’Aosta.

La centrale operativa regionale è dotata di centralinisti e di un ufficio per l’espletamento dei compiti amministrativi riguardanti il complesso dei servizi.

Art. 5

(Centri di emergenza di base)

Sono istituiti quattro centri di emergenza di base con sede a Morgex, Aosta, Chatillon e Donnas ed aventi le seguenti aree di intervento:

- Centro di Morgex operante per i distretti socio -sanitari n.ri 1 e 2;

- Centro di Aosta operante per i distretti socio -sanitari n.ri 3, 4, 5 e 6;

- Centro di Chatillon operante per i distretti socio -sanitari n.ri 7, 8 e 9;

- Centro di Donnas operante per i distretti socio -sanitari n.ri 10, 11, 12, 13 e 14.

Il centro di emergenza di Aosta è gestito dall’Associazione della Croce Rossa Italiana con le finalità e i principi organizzativi della presente legge.

I centri di emergenza di base, collegati telefonicamente con la centrale operativa regionale, sono dotati di autoambulanze e si avvalgono, per le necessità mediche ed infermieristiche, durante le ore diurne (8,00/ 20,00) dei medici addetti alla medicina generica e del personale dei servizi distrettuali di base e, durante le ore notturne (20,00/ 8,00), festive e pre - festive, dei medici addetti alle guardie sul territorio.

Le autoambulanze di ogni centro di emergenza di base sono collegate, attraverso radiotelefoni pluricanalizzati, tra loro, con il centro di emergenza e con la centrale operativa regionale.

I centri di emergenza di base provvedono:

a) al trasporto con autoambulanza dei pazienti con a bordo, se del caso, il medico e/ o personale infermieristico;

b) a richiedere l’intervento del medico in caso di incidente stradale, di montagna, di infortuni nelle fabbriche e nei luoghi di lavoro;

c) a redigere i rapporti quotidiani sui servizi svolti, da trasmettere alla centrale operativa regionale.

Art. 6

(Stazioni di autoambulanze)

Stazioni di autoambulanze, dipendenti dal centro di emergenza di base di zona, possono essere dislocate in località ad alto afflusso turistico, durante le ore diurne e durante determinati periodi dell’anno.

L’Ospedale generale è dotato di una autoambulanza per i trasferimenti di pazienti ricoverati.

Art. 7

(Medici addetti alle guardie)

I medici addetti alla guardia medica notturna, festiva e pre - festiva segnalano preventivamente alla centrale operativa regionale i turni di lavoro, la zona di operatività ed il numero telefonico di reperibilità.

La centrale operativa regionale, a sua volta, segnala i dati ai competenti centri di emergenza di base.

TITOLO II

ARTICOLO 8

(Mezzi mobili)

Le autolettighe attualmente operanti sul territorio di proprietà di enti locali e di comunità montane sono messe a disposizione del servizio regionale di pronto soccorso sanitario.

Il diritto di proprietà sui mezzi mobili rimane riservato ai singoli enti sino al loro trasferimento all’Unità Sanitaria Locale.

Le autolettighe di proprietà di enti privati e del corpo dei Vigili del fuoco sono utilizzate, previ accordi o convenzioni, in funzione sussidiaria. La mappa della loro dislocazione è messa a disposizione della centrale operativa regionale.

In sede di prima applicazione della presente legge, il fabbisogno di autolettighe per ogni centro di emergenza di base è quantificato nella allegata tabella A).

In futuro la dotazione di autoambulanze per ogni centro di emergenza di base è fissata dalla Unità Sanitaria Locale.

Art. 9

(Personale)

Il personale attualmente in servizio presso enti locali e comunità montane, gestori di servizi di trasporto infermi, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale dell’Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell’articolo 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ove si verifichino le condizioni previste dal DPR 20 dicembre ?79 n. 761.

In sede di prima applicazione l’organico del personale degli istituendi centri di emergenza di base e della centrale operativa è indicato nelle allegate tabelle B) e C).

La pianta organica definitiva del personale del servizio regionale di pronto soccorso, con esclusione di quello dipendente dalla Associazione della Croce Rossa Italiana, è approvata dall’assemblea dell’Unità Sanitaria Locale a norma dell’articolo 15, ottavo e nono comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in conformità ai piani sanitari nazionale e regionale.

Il personale interessato è inquadrato nei ruoli nominativi regionali dell’Unità Sanitaria Locale e ad esso si applicano le norme del DPR 20 dicembre 1979, n. 761.

Il personale volontario opera presso i centri di emergenza di base a titolo gratuito ed è assicurato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale, per i rischi di responsabilità civile, infortunio e morte.

Art. 10

(Formazione ed aggiornamento del personale)

La Regione, nell’ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale addetto al servizio di pronto intervento sanitario.

La Regione promuove altresì appositi corsi di addestramento al pronto soccorso per il personale di polizia, per i vigili urbani e per il personale operante in servizi pubblici di emergenza, nonché iniziative atte a diffondere tra la popolazione le più elementari ed immediate tecniche di soccorso e a favorire la costituzione di associazioni di volontariato che possano concorrere senza fine di lucro al conseguimento delle finalità della presente legge, nell’osservanza della normativa di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11

(Gestione)

La gestione del servizio di pronto soccorso sanitario è espletata dall’Unità Sanitaria Locale.

Art. 12

(Oneri del servizio di trasporto in autoambulanza)

L’onere delle spese di trasporto in autoambulanza dei cittadini è disciplinato dalla Giunta regionale.

Art. 13

(Finanziamento del servizio)

Le spese di gestione e di investimenti per l’attuazione del servizio regionale di pronto soccorso sanitario sono finanziate attraverso la quota del fondo sanitario nazionale, attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 14

(Servizio della Croce Rossa Italiana)

In attesa dell’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apposite convenzioni tra la Regione e la Croce Rossa Italiana disciplinano l’utilizzazione dei mezzi e del personale dell’Ente.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA A

DOTAZIONE DI AUTOAMBULANZE PER OGNI CENTRO DI EMERGENZA DI BASE. ATTO ALLEGATO

Morgex: 2

Chatillon: 3

Donnas: 3

Ospedale generale: 1

TABELLA B

ORGANICO DEI CENTRI DI EMERGENZA DI BASE (AGENTI TECNICI).

ATTO ALLEGATO

Morgex: 5 autisti e 5 ausiliari socio - sanitari Chatillon: 6 autisti e 6 ausiliari socio - sanitari

Donnas: 6 autisti e 6 ausiliari socio - sanitari

Ospedale generale: 3 autisti e 3 ausiliari socio - sanitari.

TABELLA C

ORGANICO DELLA CENTRALE OPERATIVA REGIONALE

ATTO ALLEGATO

Assistente amministrativo: 1; //

Coadiutore amministrativo: 1; //

Operatori tecnici (centralinisti): 9.