Legge regionale 22 novembre 2021, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 22 novembre 2021, n. 33

Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune.

(B.U. del 26 novembre 2021, n. 60)

Art. 1

(Interventi a sostegno degli investimenti nel settore degli impianti a fune)

1. Al fine di incentivare l'economia montana, particolarmente colpita dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la realizzazione di interventi di mantenimento e miglioramento dell'offerta sciistica e trasportistica mediante impianti a fune, il finanziamento degli investimenti previsti dalla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è incrementato, per l'anno 2021, di euro 28.360.000.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 28.360.000, per l'anno 2021, e fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione 2021/2023 nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento).

2. Al finanziamento dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede, per l'anno 2021, con le seguenti modalità:

a) riduzione del fondo accantonato a copertura delle minori entrate, per euro 15.000.000, di cui agli articoli 4 e 37 della legge regionale 16 giugno 2021, n. 15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti);

b) riduzione del contributo al risanamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), per euro 7.130.000, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti);

c) riduzione, per euro 1.200.000, dell'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 14, della l.r. 15/2021, Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti);

d) riduzione, per euro 1.730.000, delle spese nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), a valere sui trasferimenti al fondo di dotazione della Gestione speciale presso Finaosta S.p.A.;

e) riduzione, per euro 1.120.000, delle spese nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti), a valere sugli stanziamenti previsti per l'imposta sugli spettacoli;

f) iscrizione di una maggiore entrata, già accertata e incassata nel bilancio regionale, per l'anno 2021, per proventi da dividendi di società a partecipazione regionale, per euro 2.180.000, al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 400 (Altre entrate da redditi da capitale).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 4 e 37 della l.r. 15/2021 sono abrogati.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.