Legge regionale 23 novembre 2012, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 23 novembre 2012, n. 33

Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).

(B.U. del 27 novembre 2012, n. 49)

Art. 1

(Modificazione all'articolo 7) (1)

[1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

"5. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali della regione e dei limitati quantitativi di rifiuti prodotti, in conformità agli obiettivi di cui all'articolo 10, comma 1, al fine di tutelare la salute e di perseguire criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi non si realizzano né si utilizzano sul territorio regionale impianti di trattamento a caldo quali incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o gassificazione."]

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre - 2 dicembre 2013, n. 285 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2013, n. 49, prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo.