Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 33

Modificazioni alla legge regionale 20 aprile 2004, n. 4 (Interventi per lo sviluppo alpinistico ed escursionistico e disciplina della professione di gestore di rifugio alpino. Modificazioni alle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 21, e 29 maggio 1996, n. 11).

(B.U. del 17 gennaio 2012, n. 3)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. (1)

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3)

1. (2)

2. (3)

3. (4)

4. (5)

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. (6)

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5)

1. (7)

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 5bis)

1. (8)

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. (9)

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 7)

1. (10)

2. (11)

3. (12)

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 8)

1. (13)

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 9)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2004 è abrogata.

2. (14)

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 10)

1. (15)

Art. 11

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 4/2004 è abrogato.

Art. 12

(Modificazione all'articolo 12)

1. (16)

Art. 13

(Modificazioni all'articolo 15)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, dopo le parole: "all'articolo 3, comma 1," sono inserite le seguenti: "lettere a), b), c) e d),".

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, le parole: "separatamente dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "separatamente dalla struttura".

4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004 è abrogata.

5. (17)

Art. 14

(Inserimento dell'articolo 15bis)

1. (18)

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 17)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, dopo le parole: "sono revocate" sono inserite le seguenti: "con deliberazione della Giunta regionale".

2. (19)

3. (20)

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, le parole: "dalle rispettive concessioni edilizie, o effettui dette opere in difformità dalle concessioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "dai rispettivi titoli abilitativi edilizi e, comunque, entro cinque anni dalla concessione della relativa agevolazione, o effettui dette opere in difformità dai predetti titoli abilitativi".

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, le parole: "dalla data di scadenza della relativa concessione edilizia" sono sostituite dalle seguenti: "dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b)".

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. (21)

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Limitatamente all'anno 2012, le domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge sono presentate, a pena di decadenza, entro il 30 aprile.

2. I diritti di prelazione costituiti a favore della Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della l.r. 4/2004, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla presente legge, sono estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 4/2004, sostituito dall'articolo 4 della presente legge, si applica anche alle strutture già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 4/2004, sostituito dall'articolo 13, comma 5, della presente legge, si applica anche alle iniziative già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'articolo 15bis della l.r. 4/2004, introdotto dall'articolo 14 della presente legge, si applica anche alle strutture già agevolate alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le lettere abis), b) e c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 4/2004, rispettivamente introdotte o modificate dall'articolo 15, commi 3, 4 e 5 della presente legge, si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(2) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(3) Aggiunge il comma 3bis all'art. 3 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(4) Aggiunge il comma 3ter all'art. 3 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(5) Aggiunge il comma 3quater all'art. 3 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(6) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(7) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(8) Inserisce l'art. 5bis della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(9) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(11) Aggiunge il comma 2bis all'art. 7 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(12) Aggiunge il comma 2ter all'art. 7 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(13) Sostituisce l'art. 8 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(14) Aggiunge il comma 1bis all'art. 9 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(15) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(16) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(17) Sostituisce il comma 4 dell'art. 15 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(18) Inserisce l'art. 15bis della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(19) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(20) Inserisce la lettera abis) del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

(21) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 20 aprile 2004, n. 4.

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