Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33 - Testo vigente

Legge regionale 12 ottobre 2009, n. 33

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida e di aspirante guida alpina in Valle d'Aosta).

(B. U. 3 novembre 2009, n. 44)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2) (1)

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 2bis) (2)

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3) (3)

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 3bis) (4)

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3ter) (5)

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 4) (6)

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 5) (7)

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 6)

1. (8)

2. (9)

3. (10)

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 7) (11)

Art. 10

(Modificazione all'articolo 8) (12)

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 9) (13)

Art. 12

(Abrogazione dell'articolo 10)

1. L'articolo 10 della l.r. 7/1997 č abrogato.

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 11) (14)

Art. 14

(Modificazioni all'articolo 12)

1. (15)

2. (16)

Art. 15

(Modificazioni all'articolo 13)

1. (17)

2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 7/1997 č abrogato.

Art. 16

(18)

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 15) (19)

Art. 18

(Modificazioni all'articolo 17)

1. (20)

2. (21)

3. (22)

4. (23)

Art. 19

(Sostituzione dell'articolo 18) (24)

Art. 20

(Sostituzione dell'articolo 19) (25)

Art. 21

(Inserimento dell'articolo 19bis) (26)

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 20)

1. (27)

2. (28)

3. (29)

4. (30)

Art. 23

(Modificazioni all'articolo 26)

1. (31)

2. (32)

3. (33)

4. (34)

5. (35)

6. (36)

Art. 24

(Disposizioni di coordinamento)

1. Alla l.r. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (37)

b) (38)

c) (39)

d) (40)

e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) (41)

2) (42)

f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) (43)

2) (44)

g) (45)

h) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) (46)

2) (47)

i) (48)

j) (49)

k) (50)

l) al comma 1 dell'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) (51)

2) (52)

Art. 25

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 7/1997 alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 9.

2. Le societą locali e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della medesima, la polizza assicurativa prescritta, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della l.r. 7/1997, come sostituito dall'articolo 20, e dell'articolo 20, comma 2, lettera cbis), della l.r. 7/1997, inserita dal comma 4 dell'articolo 22.

3. Le associazioni o altri enti costituiti per organizzare e coordinare il lavoro degli aderenti provvedono a costituire o adeguare, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, la polizza assicurativa prescritta ai sensi dell'articolo 19bis, comma 2, inserito dall'articolo 21.

(1) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(2) Inserisce l'art. 2bis alla L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(3) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(4) Inserisce l'art. 3bis alla L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(5) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Inserimento dell'articolo 3ter)

1. Dopo l'articolo 3bis della l.r. 7/1997, come introdotto dall'articolo 4, č inserito il seguente:

Art. 3ter

(Divisa professionale)

1. Le guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6 devono adottare, nello svolgimento della loro attivitą, la divisa professionale ufficiale individuata dall'UVGAM."."

(6) Sostituisce l'art. 4 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(7) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(8) Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(9) Aggiunge il comma 3bis all'art. 6 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(10) Aggiunge il comma 3ter all'art. 6 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(11) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(12) Aggiunge il comma 2bis all'art. 8 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(13) Sostituisce l'art. 9 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(14) Sostituisce l'art. 11 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(15) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(16) Modifica il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(17) Modifica il comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(18) Articolo abrogato dalla lettera h) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 21 maggio 2012, n. 15.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 recitava:

"(Modificazioni all'articolo 14)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 č sostituito dal seguente:

"1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 7/1997 č abrogato.".

(19) Sostituisce l'art. 15 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(20) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(21) Sostituisce la lettera g) del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(22) Aggiunge la lettera ibis) al comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(23) Aggiunge la lettera iter) al comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(24) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(25) Sostituisce l'art. 19 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(26) Inserisce l'art. 19bis alla L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(27) Modifica la rubrica ed il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(28) Modifica la lettera b) del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(29) Modifica la lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(30) Aggiunge la lettera cbis) al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(31) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(32) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(33) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(34) Modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(35) Modifica la lettera e) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(36) Modifica il comma 2 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(37) Modifica il titolo della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(38) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(39) Modifica il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(40) Modifica il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(41) Modifica il comma 1 dell'art. 16 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(42) Modifica il comma 3 dell'art. 16 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(43) Modifica la lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(44) Modifica le lettere e), f), e i) del comma 1 dell'art. 17 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(45) Modifica la lettera a) del comma 2 dell'art. 20 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(46) Modifica la rubrica dell'art. 21 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(47) Modifica il comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(48) Modifica il comma 1 dell'art. 22 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(49) Modifica i commi 2 e 3 dell'art. 23 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(50) Modifica il comma 3 dell'art. 25 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(51) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(52) Modifica la lettera f) del comma 1 dell'art. 26 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.