Legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 10 05 1983

Bollettino ufficiale 25 5 1983 n. 10

Modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, recante norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 1

Classificazione del personale

Con decorrenza dal primo gennaio 1982, il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è modificato come segue: "Il personale regionale di ruolo è inquadrato in otto livelli funzionali, secondo le norme del titolo I, nelle qualifiche vice-dirigenziali ed in quelle dirigenziali, secondo le norme del titolo II della presente legge".

Titolo I

ARTICOLO 2

Livelli funzionali

Le tabelle allegati A e B alla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, concernenti i livelli, i posti, le retribuzioni del personale regionale e le relative declaratorie, sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle tabelle allegati A e B alla presente legge.

Art. 3

I livelli funzionali sono raggruppati in fasce funzionali, come segue:

- primo, secondo, terzo, quarto livello: prima fascia;

- quinto e sesto livello: seconda fascia;

- settimo e ottavo livello: terza fascia.

Art. 4

Inquadramento del personale

Il personale regionale è inquadrato nei nuovi livelli funzionali sulla base della qualifica posseduta alla data del primo gennaio 1982, o se successiva, alla data di nomina nei ruoli regionali.

La corrispondenza fra le qualifiche già in possesso dei dipendenti ed i nuovi livelli funzionali è stabilita nella tabella allegato A) alla presente legge.

È fatto salvo l’inquadramento nel terzo livello del personale già inserito nel terzo livello in applicazione della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

In sede di prima applicazione della presente legge, il personale in possesso, alla data del primo gennaio 1982, ovvero alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di magazziniere (ruolo del personale scolastico non docente) e di quella di telefonista (ruolo del personale tecnico) è inquadrato nel quinto livello funzionale.

Art. 5

Soppressione e modificazione di qualifiche

La qualifica di capo usciere è soppressa.

L’attuale titolare del posto di capo usciere è inquadrato nel quinto livello funzionale e conserva la qualifica " ad personam ".

La denominazione delle qualifiche di cuciniere e di aiutante cuciniere è modificata in quella rispettivamente di cuoco e di aiuto cuoco.

La denominazione della qualifica di operaio è modificata in quella di operaio qualificato.

Art. 6

Attribuzione dell’anzianità economica nei livelli

Al personale è attribuita, nel livello d’inquadramento, l’anzianità, utile agli effetti dell’attribuzione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio, maturata alla data del primo gennaio 1982 o alla data di nomina, se successiva.

Art. 7

Trattamento economico in caso di avanzamento

L’articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è modificato come segue:

" Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello inferiore ad uno superiore, è attribuita nel nuovo livello l’anzianità utile agli effetti della progressione economica corrispondente alla classe di stipendio o all’aumento periodico pari o immediatamente inferiore al trattamento economico in godimento nel livello di provenienza, maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello e quella del livello inferiore.

L’eventuale differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam " riassorbibile con la successiva progressione economica.

All’anzianità determinata ai sensi del precedente primo comma è aggiunta l’anzianità residua corrispondente alla frazione di tempo decorso dall’ultima attribuzione dell’aumento periodico o della classe di stipendio.

Art. 8

Modalità di accesso alle qualifiche funzionali

L’articolo 79 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificato come segue:

La nomina a ruolo è effettuata secondo le seguenti modalità:

1) mediante concorso pubblico, per titoli, per la nomina alle seguenti qualifiche:

- aiuto cuoco

- cantoniere

- custode castelli e musei

- giardiniere

- inserviente

- magazziniere

- operaio qualificato

- usciere

2) mediante concorso interno, per titoli ed esami, per la nomina alle seguenti qualifiche:

- archivista capo

- autista meccanico capo garage

- capo cantoniere

- capo fabbro e simili

- capo operaio

- capo operaio autista

- capo servizio tecnico

- cuoco

- economo regionale

- manovratore

- operaio specializzato

3) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a tutte le rimanenti qualifiche.

Art. 9

Riserva di posti per i dipendenti regionali

Un terzo dei posti da ricoprire mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, è riservato ai dipendenti regionali che siano in possesso dei prescritti titoli di studio oppure che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nel livello immediatamente inferiore e che prestino servizio da almeno due anni senza demerito.

Il computo della percentuale di posti riservata deve essere calcolata sul totale dei posti vacanti per ogni qualifica alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Qualora il computo della percentuale di posti riservata non dia luogo ad un numero intero, si procede all’arrotondamento della stessa all’unità superiore.

La riserva non opera nel caso in cui venga messo a concorso un solo posto.

I posti che in ogni concorso non venissero utilizzati in favore dei dipendenti aventi titolo alla riserva, sono attribuiti agli altri concorrenti, secondo l’ordine di graduatoria.

La riserva relativa alle qualifiche del 7+ livello è estesa ai dipendenti regionali che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo del secondo livello, che abbiano prestato servizio senza demerito nell’ultimo biennio e che siano in possesso del titolo di studio normalmente previsto per l’accesso al secondo livello.

Nel caso in cui il concorso interno abbia dato esito negativo o sia andato deserto, la nomina a ruolo è effettuata mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Possono partecipare ai concorsi pubblici per la nomina a posti appartenenti alla fascia funzionale immediatamente superiore a quella di appartenenza anche i dipendenti regionali privi del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo nella fascia funzionale immediatamente inferiore, che prestino servizio da almeno due anni senza demerito e che siano in possesso del titolo di studio normalmente previsto per l’accesso al livello di appartenenza.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di concorsi per la nomina a posti per i quali vengano richiesti titoli di specializzazione o titoli di studio specifici con l’esclusione di qualsiasi altro titolo, fatta eccezione per i posti appartenenti al 7+ livello per i quali venga richiesto il diploma di ragioniere.

Al 31 dicembre di ogni anno l’Amministrazione regionale accerta la disponibilità dei posti vacanti di organico, che devono essere messi a concorso, secondo le modalità di cui ai comma precedenti, entro il termine di un anno dalla data di accertamento.

I concorsi, pubblici o interni, sono espletati entro il quinto mese decorrente dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ai concorsi ed alle nomine del personale forestale, del personale appartenente ai ruoli del personale scolastico non docente e del personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " di Aosta, si applicano le vigenti norme sullo stato giuridico di detto personale.

Art. 10

Modalità di accesso alle qualifiche funzionali di economo regionale e di archivista capo

La nomina nelle qualifiche di ragioniere economo regionale e di archivista capo è effettuata mediante concorso interno, per titoli ed esami, al quale sono ammessi i dipendenti regionali che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo, rispettivamente, di ragioniere e di posti appartenenti al settimo livello e che prestino servizio senza demerito da almeno due anni.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previ accordi con le rappresentanze sindacali del personale regionale, presenterà al Consiglio regionale un disegno di legge relativo alla determinazione dei posti e delle qualifiche da inserire nell’ottavo livello, nonché alle modalità di accesso ai posti stessi del personale proveniente dal settimo livello.

Titolo II

PERSONALE NON INQUADRATO

NEI LIVELLI FUNZIONALI

Art. 11

Trattamento economico dei vicedirigenti

Al personale inquadrato nelle qualifiche vicedirigenziali è attribuito il trattamento economico iniziale annuo lordo, negli importi e con decorrenza dalle date sottoindicate:

dal primo gennaio 1982: Lire 8.354.500

dal primo gennaio 1983: Lire 8.948.500

dal primo gennaio 1984: Lire 9.350.000

Art. 12

Trattamento economico dei dirigenti

Con decorrenza dal primo gennaio 1982, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, già equiparato agli effetti economici ai dirigenti dell’Amministrazione civile dello Stato dall’articolo 28 della Legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente superiore delle Amministrazioni dello Stato dall’articolo 1 del Decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito nella legge 20 novembre 1982, n. 869.

Ulteriori modificazioni del trattamento economico dei Dirigenti delle Amministrazioni dello Stato potranno essere estese al personale Dirigente della Regione con successive leggi regionali.

Il beneficio economico derivante dall’applicazione del primo comma del presente articolo è attribuito in percentuale alle seguenti scadenze:

dal primo gennaio 1982: 40 percento

dal primo gennaio 1983: 75 percento

dal primo gennaio 1984: 100 percento

Art. 13

Trasferimento del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali

L’articolo 26 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 è sostituito dal seguente:

" Il trasferimento del personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali è disposto dal Presidente della Giunta regionale previo parere del Consiglio del personale, se costituito.

Ove il trasferimento riguardi, comunque, i servizi del Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato d’intesa con il Presidente del Consiglio ".

Art. 14

Accesso alle qualifiche vicedirigenziali

Il terzo comma dell’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è abrogato.

Art. 15

Accesso alle qualifiche dirigenziali

I primi due commi dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, sono sostituiti dal seguente:

" La nomina a dirigente si consegue mediante concorso interno per titoli ed esami al quale sono ammessi gli impiegati regionali in possesso del prescritto titolo di studio e titolari da almeno un biennio, alla data di scadenza del bando, di un posto di ruolo delle qualifiche vicedirigenziali ".

Il quarto comma dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è sostituito dal seguente:

" Nel caso di impossibilità a ricoprire i posti mediante concorso interno, l’Amministrazione può bandire appositi concorsi pubblici, ai quali sono ammessi coloro che, oltre ad essere in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato, alla data di scadenza del bando, per almeno un triennio effettivo servizio quali titolari di posti della carriera dirigenziale o direttiva presso lo Stato, la Regione o altri enti pubblici territoriali ".

Il quinto comma dell’articolo 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, è abrogato.

Titolo III

NORME FINALI

Art. 16

Efficacia delle graduatorie

All’articolo 94 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, come modificato dalle leggi regionali 5 novembre 1973, n. 35 e 23 novembre 1976, n. 53, sono aggiunti i seguenti commi:

" L’utilizzazione della graduatoria di cui al quinto comma può essere esercitata nel limite di un numero di posti doppio di quello messo a concorso ". "

L’efficacia della graduatoria dei concorsi interni si limita al numero di posti messi a concorso ".

Art. 17

Aggiornamento professionale

La Regione provvede alla formazione ed all’aggiornamento dei dipendenti mediante la predisposizione, previo parere della Conferenza dei Dirigenti e sentito il Consiglio del personale, dei programmi annuali di formazione, di aggiornamento e perfezionamento professionale.

Il personale che è tenuto a partecipare ai corsi previsti dai programmi di cui al precedente comma è considerato in servizio a tutti gli effetti.

La frequenza di detti corsi è obbligatoria per i dirigenti ed i vicedirigenti nel primo biennio di nomina.

La partecipazione a corsi formativi, ovvero l’esito favorevole degli esami finali costituiscono titoli da valutarsi nei concorsi per l’accesso ai livelli superiori e alle qualifiche vicedirigenziali e dirigenziali.

Art. 18

Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi Istituzionali e al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L’informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l’organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi.

Art. 19

La presente legge costituisce l’applicazione dell’accordo sindacale triennale 1982/ 1984 per il personale regionale ed i miglioramenti retributivi derivanti dalla stessa assorbono l’assegno mensile concesso con legge regionale 15 dicembre 1982, n. 94.

Art. 20

Finanziamento di spesa

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 4.507.400.000 per l’anno 1983 (di cui lire 1.833.650.000 per conguaglio 1982) ed in lire 3.192.500.000, per gli anni successivi, graverà sui sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi:

Capitolo 20900: " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente ".

Capitolo 21200: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale".

capitolo 26560: " Spese per il personale regionale addetto alla viabilità. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente ".

Capitolo 26590: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità ".

Capitolo 29070: " Spese per il corpo forestale valdostano. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente ".

Capitolo 29100: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale valdostano ".

Capitolo 38060: " Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente ".

Capitolo 38075: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois ".

Capitolo 43150: " Personale non docente. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente ".

Capitolo 43350: " Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico. Stipendi, indennità ed assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente ".

Capitolo 43400: " Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale" F. Chabod" ".

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l’anno 1983 mediante prelievo della somma di Lire 2.905.000.000 dal capitolo 50.000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese correnti - Allegato n. 8). Spese di funzionamento istituzionale), nonché della somma di Lire 1.602.400.000 dal capitolo 50150 (Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento -) sullo stanziamento iscritto per il collegamento stradale Aosta - Courmayeur (Allegato n. 8 - Settore I) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983.

- per gli anni 1984- 1985 mediante utilizzo per Lire 6.385.000.000 delle risorse disponibili relative a " 1. Spese di funzionamento istituzionale - 1.2. Personale regionale " del bilancio pluriennale 1983- 1985 all’uopo integrato per Lire 2.635.000.000 con riduzione di pari importo del programma 2.2.1.03 - Viabilità.

A decorrere dall’anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 21

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

in diminuzione

Cap. 50.000: " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 2.905.000.000

Cap. 50150: " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " (Spese di investimento) L. 1.602.400.000

Totale in diminuzione L. 4.507.400.000

in aumento

Cap. 20900: " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 1.363.000.000

Cap. 21200: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale" L. 934.750.000

Cap. 26560: " Spese per il personale addetto alla viabilità. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 68.000.000

Cap. 26590: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali ed assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità " L. 46.650.000

Cap. 29070: " Spese per il corpo forestale valdostano. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 196.100.000

Cap. 29100: Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il corpo forestale valdostano " L. 134.500.000

Cap. 38060: " Spese per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 27.200.000

Cap. 38075: " Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois " L. 18.650.000

Cap. 43150: " Personale non docente. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 1.525.300.000

Cap. 43350: " Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all’obbligo scolastico. Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 59.000.000

Cap. 43400: " Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale" F. Chabod" " L. 134.250.000

Totale in aumento L. 4.507.400.000

Al bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1983- 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

in diminuzione

settore 2.2.1.: Assetto del territorio e tutela dell’ambiente

Programma 2.2.1.03: Viabilità

anno 1984 L. 1.317.500.000

anno 1985 L. 1.317.500.000

Totale in diminuzione L. 2.635.000.000

in aumento

1. Spese di funzionamento istituzionale

1.2. Personale regionale

anno 1984 L. 1.317.500.000

anno 1985 L. 1.317.500.000

Totale in aumento L. 2.635.000.000

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

Livelli funzionali, qualifiche e trattamento economico del personale regionale (retribuzioni iniziali annue lorde).

Livello primo, Personale addetto ai lavori di pulizia parametro 100:

Dal primo- 1- 1982 L. 3.038.000,

Dal primo- 1- 1983 L. 3.254.000,

Dal primo- 1- 1984 L. 3.400.000.

Livello secondo, posti 299,

Accudiente,

Aiutante guardarobiere,

Bidello,

Custode,

Custode castelli e musei,

Inserviente,

Usciere parametro 113:

Dal primo- 1- 1982 L. 3.432.940,

Dal primo- 1- 1983 L. 3.677.020,

Dal primo- 1- 1984 L. 3.842.000.

Livello terzo, posti 103

Fattorino - Cassiere,

Giardiniere,

Guardarobiere,

Operaio qualificato parametro 122:

Dal primo- 1- 1982 L. 3.706.360,

Dal primo- 1- 1983 L. 3.969.880,

Dal primo- 1- 1984 L. 4.148.000.

Livello quarto, posti 66,

Aiuto cuoco,

Autista meccanico,

Cantoniere,

Capo fabbro

,

Capo carpentiere

,

Capo falegname

,

Capo giardiniere

,

Capo muratore

,

Magazziniere,

Manovratore,

Operaio autista,

Operaio specializzato,

Telefonista parametro 140:

Dal primo- 1- 1982 L. 4.253.200,

Dal primo- 1- 1983 L. 4.555.600,

Dal primo- 1- 1984 L. 4.760.000.

Livello secondo, posti 473,

Aiutante tecnico,

Autista meccanico capo garage,

Coadiutore,

Coadiutore operatore microfilmature,

Capo cantoniere

,

Capo operaio

,

Capo operaio

autista,

Cuoco,

Disegnatore,

Guardia forestale,

Infermiere,

Istruttore di centro formazione professionale,

Vice capo servizio tecnico parametro 150:

Dal primo- 1- 1982 L. 4.557.000,

Dal primo- 1- 1983 L. 4.881.000,

Dal primo- 1- 1984 L. 5.100.000.

Livello 6+, posti 52,

Aiuto restauratore,

Brigadiere forestale,

Capo servizio

tecnico,

Coadiutore esperto nel settore enologico,

Coadiutore esperto nel settore lattiero caseario,

Coadiutore esperto nel settore viticolo,

Coadiutore tecnico,

Coadiutore esperto nel settore ortofrutticolo,

Tecnico economia domestica e rurale parametro 160:

Dal primo- 1- 1982 L. 4.860.800,

Dal primo- 1- 1983 L. 5.206.400,

Dal primo- 1- 1984 L. 5.440.000.

Livello 7°, posti 312,

Aiuto archeologo,

Animatore,

Archivista bibliotecario,

Archivista materiale iconografico,

Archivista ricercatore,

Assistente di biblioteca,

Catalogatore,

Controllore,

Geometra,

Insegnante centro formazione professionale,

Interprete,

Ispettore ufficio turismo,

Istitutore,

Maresciallo forestale,

Perito agrario,

Perito agrario analista,

Perito industriale,

Programmatore,

Ragioniere,

Ragioniere economo,

Rilevatore archeologico,

Segretario,

Tecnico addetto,

Traduttore parametro 200:

Dal primo- 1- 1982 L. 6.076.000,

Dal primo- 1- 1983 L. 6.508.000,

Dal primo- 1- 1984 L. 6.800.000.

Livello 8°, posti 13,

Ragioniere economo regionale,

Assistente sociale,

Archivista capo parametro 233:

Dal primo- 1- 1982 L. 7.078.540,

Dal primo- 1- 1983 L. 7.581.820,

Dal primo- 1- 1984 L. 7.922.000.

Allegato B) alla Legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

DECLARATORIE DEI LIVELLI FUNZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA REGIONE

primo LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) a) Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale comportante anche l’utilizzazione di strumenti di lavoro di uso comune;

b) Complessità organizzative: nessuna

2) Professionalità: comuni conoscenze pratiche;

3) Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro;

5) Requisiti di accesso dall’esterno: assolvimento dell’obbligo scolastico.

B) Descrizione delle funzioni riferite alle singole aree di attività

1) Area di servizio: sono comprese le posizioni di lavoro riguardanti attività di pulizia.

secondo LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) Complessità delle prestazioni: attività semplici e di tipo manuale e comportanti anche l’utilizzo di strumenti e apparecchiature di facile uso e manovrabilità;

2) Professionalità: conoscenze pratiche di elementi riferiti ai vari profili compresi nel livello;

3) Autonomia operativa: limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito dell’istruzione ricevuta;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro;

5) Requisiti di accesso dall’esterno: assolvimento dell’obbligo scolastico;

B) Declaratorie delle funzioni riferite alle singole aree di attività:

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le attività consistenti nell’espletamento di compiti di pulizia dei locali scolastici, di vigilanza, di attesa e di aiuto guardarobiere; nell’espletamento, altresì, di commissioni anche esterne al luogo di lavoro, con prelievo e trasporto di fascicoli, corrispondenza e plichi;

2) Area di servizio: sono comprese nella presente area le attività di anticamera ed aula, regolando l’accesso al pubblico agli uffici, ai castelli ed ai musei e fornendo informazioni semplici; di custodia; di sorveglianza di locali, materiali, macchine ed uffici, nonché della loro apertura e chiusura; di dislocazione di fascicoli ed oggetti d’ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati, di fascicolature, confezioni di pacchi e plichi; di collaborazione con il personale tecnico ed amministrativo.

terzo LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) Complessità delle prestazioni: attività semplici, ma integrate, con conoscenze specifiche comportanti anche l’uso di strumenti o apparecchiature di facile manovrabilità;

2) Professionalità: non si richiede preparazione specifica ma una qualificazione acquisibile anche attraverso un limitato periodo di pratica di lavoro;

3) Autonomia operativa: limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito della istruzione ricevuta;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro;

5) Requisiti di accesso dall’esterno: assolvimento dell’obbligo scolastico.

B) Declaratorie delle funzioni riferite alle singole aree di attività

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le mansioni consistenti in lavori di guardaroba;

2) Area di servizio: è compreso nella presente area il personale addetto a compiti ausiliari presso impianti funiviari, sportivi e ricreativi, nonché a lavori tecnico - manuali di ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili, giardini, strade e piazzali, nonché nel trasporto e collocazione di segnalazioni e manifesti.

quarto LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) a) Complessità delle prestazioni: attività tecnico - manuali con conoscenze specialistiche comportanti anche gravosità e/ o disagio ovvero l’uso e l’ordinaria manutenzione di strumenti di lavoro;

b) Complessità organizzative: l’attività può comportare il coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

2) Professionalità: preparazione professionale specializzata con adeguata conoscenza di tecniche di lavoro, ovvero di procedure predeterminate acquisibili anche con limitato periodo di pratica;

3) Autonomia operativa: limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate;

4) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro, compreso l’eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

5) Eventuali elementi accessori: può essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti;

6) Requisiti di accesso dall’esterno: assolvimento dell’obbligo scolastico.

B) Descrizione delle funzioni riferite alle singole aree di attività

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella conservazione di arredi, attrezzature e materiale vario comprese le relative operazioni di registrazione e di collaborazione nella conduzione di impianti di cucina;

2) Area tecnico - manutentiva: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella manutenzione e riparazione di impianti tecnici di natura varia, nonché a lavori tecnico - specialistico di ordinaria e generica manutenzione di suppellettili, immobili, strade, piazzali;

3) Area di servizio: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella conduzione di automezzi, motomezzi, automezzi pesanti e/ o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici complesse o nell’uso di attrezzature che possono richiedere particolari abilitazioni o patenti; nel trasporto e nella collocazione, con tecniche di lavoro non elementari, di materiali, di attrezzature; nella conduzione di centralini telefonici e nella conservazione di arredi, attrezzature e materiale vario, comprese le relative operazioni di registrazione e nelle attività di coordinamento degli addetti a lavori comportanti esecuzione di mansioni elementari.

secondo LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) Complessità delle prestazioni: attività esecutive complementari di natura amministrativa, contabile, ovvero attività di natura complessa nel ramo tecnico comportante manutenzione, conduzione, riparazione di impianti, strumenti e apparecchiature, attività che comportano il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori;

2) Autonomia operativa: nell’ambito di istruzioni non necessariamente dettagliate;

3) Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e dell’eventuale coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

4) Eventuali elementi accessori: può essere richiesto il possesso di particolari abilitazioni o patenti;

5) Requisiti di accesso dall’esterno: licenza della scuola media e specializzazione professionale se richiesta;

B) Declaratoria delle funzioni riferite alle singole aree di attività

1) Area di servizio scolastico: sono comprese nella presente area le attività di conduzione di impianti di cucina e le prestazioni di assistenza tecnica nei laboratori degli istituti scolastici;

2) Area tecnico - amministrativa: sono comprese nella presente area le attività a carattere amministrativo e contabile che richiedono la predisposizione anche mediante la raccolta, di atti e provvedimenti, la trascrizione dattilografica di documenti amministrativi e contabili utilizzando anche macchine a supporto magnetico, o terminali dei sistemi di elaborazione a schede perforate, nonché la catalogazione ed archiviazione degli atti;

3) Area di vigilanza: sono comprese nella presente area le attività di vigilanza ittico - faunistico venatoria, forestale ed ogni altra vigilanza affidata all’Ente Regione;

4) Area tecnico - manutentiva: sono comprese nella presente area le attività consistenti nell’esecuzione di operazioni di lavoro tecnico manuali a carattere specialistico nel campo della manutenzione, conduzione, riparazione degli impianti, strumenti ed apparecchiature.

Le predette attività sono prevalentemente esercitate in modo integrato, e comportano sia la direzione di personale appartenente a livelli inferiori che la conduzione di automezzi, automezzi pesanti e/ o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici complesse.

6+ LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) Complessità delle prestazioni: attività che comportano l’uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative a livello di preparazione professionale specializzata, nel campo amministrativo, tecnico - contabile e di vigilanza;

2) Professionalità: è richiesta una preparazione tecnico - scientifica derivante in genere da specifico titolo professionale;

3) Autonomia operativa: secondo le istruzioni principali, norme e procedure valevoli nell’ambito della sfera di attività dell’addetto;

4) Responsabilità: riferita alla corrente esecuzione del proprio lavoro e/ o al coordinamento del lavoro di appartenenti a livelli inferiori;

5) Requisiti di accesso dall’esterno: licenza di scuola media e specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

B) Declaratoria delle funzioni riferite alle singole aree di attività

1) Area di vigilanza: sono compresi nella presente area gli interventi di polizia amministrativa consistenti nella prevenzione, accertamento e repressione di infrazioni, nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti e nell’espletamento di funzioni di vigilanza del patrimonio comunale e regionale, e quelli connessi alle attività nel campo ittico, faunistico e venatorio con coordinamento del personale addetto a livelli inferiori;

2) Area tecnico progettuale: sono comprese nella presenta area le operazioni di carattere prevalentemente tecnico la cui esecuzione può anche richiedere l’utilizzazione di strumenti ed attrezzature complesse o comportare attività di vigilanza e controllo di cantiere, nonché la traduzione in pianta di soluzioni tecniche e di contabilità amministrativa. Sono altresì comprese nella presente area le attività consistenti nella installazione o manutenzione di impianti particolarmente complessi, le attività tecniche che comportano l’adattamento di fasi operative a situazioni per le quali non esistono soluzioni predeterminabili. Tali attività possono richiedere la collaborazione di appartenenti a livelli inferiori ed il possesso di patenti o abilitazioni;

3) Area tecnico - amministrativa: sono comprese nella presente area le attività di collaborazione amministrativa specializzata che richieda la conoscenza, benché generica, di procedure e metodologie, nonché la capacità di relazione anche esterna alla struttura in cui opera, per lo svolgimento di attività di supporto o di collegamento fra diverse strutture operative. Sono altresì comprese le attività operative in sala macchine nei centri elaborazione dati, ivi compreso il controllo dei flussi di lavoro, le risposte ai comandi della macchina ed ogni altra attività operativa che richieda buona conoscenza delle procedure di comunicazione con la macchina.

7+ LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) a) Complessità delle prestazioni: attività di natura amministrativa tecnico - contabile e di vigilanza, riferita a procedure o prassi generali, nonché rapporti esterni per conto dell’Amministrazione nella trattativa di affari o pratiche di rilevante importanza, richiedenti cognizioni di natura tecnico - scientifica a livello di diploma di secondo grado e, nel ramo della gestione dati, una specifica conoscenza dei linguaggi e del sistema operativo dei centri elettronici al fine della predisposizione dei programmi;

b) Complessità organizzative: l’attività può comportare il coordinamento di addetti di qualifiche inferiori;

2) Professionalità: è richiesta una preparazione tecnico - contabile ed amministrativa a livello di diploma di scuola media secondaria superiore;

3) Autonomia operativa: si manifesta nella individuazione e nella scelta delle procedure e delle tecniche più idonee alla soluzione delle concrete situazioni di lavoro;

4) Responsabilità: dei risultati conseguenti alle attività direttamente scelte nonché dei risultati conseguiti dalle eventuali unità sottordinate;

5) Requisiti di accesso dall’esterno: diploma di scuola di secondo grado e specializzazione professionale, se richiesta.

B) Declaratoria delle funzioni riferite alle singole aree di attività

1) Area amministrativa e contabile: sono comprese nella presente area le attività di carattere istruttorio nel campo amministrativo e/ o di segreteria compreso il settore scolastico, anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa assunte secondo fasi operative nell’ambito di procedure definite, nonché l’attività di predisposizione dei programmi per i CED;

2) Area tecnico - progettuale: sono comprese nella presente area le attività consistenti nella predisposizione nell’ambito delle specifiche competenze professionali, di elaborati tecnici o tecnico - amministrativi, di collaborazione per la realizzazione di progetti e preventivi di opere, di sovrintendenza, organizzazione e controllo di operazioni di carattere tecnico dirette a supporto generale di corrispondenti attività nei settori dell’edilizia, delle opere pubbliche, di difesa e controllo dell’ambiente;

3) Area educativo - culturale: sono comprese nella presente area le attività educative e ricreative dei doposcuola, le attività consistenti nella catalogazione di opere librarie o documenti, nel servizio di informazione e di consulenza per gli utenti delle biblioteche, nonché le attività di animazione culturale;

4) Area di vigilanza: sono compresi nella presente area il coordinamento delle attività svolte dai nuclei operativi delle guardie e brigadieri forestali, nonché le funzioni e gli interventi amministrativi, tecnici e di controllo atti a prevenire e reprimere comportamenti contrari a leggi e regolamenti;

8+ LIVELLO FUNZIONALE

A) Declaratoria di qualifica

1) a) Complessità delle prestazioni: attività di natura tecnica, amministrativa, contabile e socio assistenziale, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione di dati, richiedente elevata e specifica preparazione professionale;

b) Complessità organizzative: tali attività possono comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

2) Professionalità: è richiesta una preparazione tecnico - scientifica ed amministrativa a livello di diploma di secondo grado ed eventuali titoli professionali; se specificatamente richiesti;

3) Autonomia operativa: nell’ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l’iniziativa può manifestarsi anche nell’individuazione dei procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro;

4) Responsabilità: dei risultati delle attività direttamente svolte, nonché di quelle del gruppo eventualmente coordinato;

5) Requisiti di accesso dall’esterno: si richiede il diploma di scuola media di secondo grado ed eventuali titoli professionali se richiesti.

B) Declaratorie delle funzioni riferite alle singole aree di attività

1) Area socio - assistenziale: sono comprese nella presente area le attività consistenti nell’assolvimento di compiti di assistenza sociale;

2) Area tecnica contabile e amministrativa: sono comprese nella presente area le attività di analisi dei problemi da risolvere nei centri e della conseguente predisposizione dei programmi. Sono altresì comprese le attività professionali che richiedono preparazione tecnica - contabile, amministrativa, con particolare conoscenza della tecnologia del lavoro per l’espletamento delle proprie mansioni che possono comportare anche il coordinamento del personale appartenente a livelli inferiori. L’attività è caratterizzata da facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.