Legge regionale 9 giugno 1981, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 09 06 1981

Bollettino ufficiale 14 7 1981 n. 9

Ulteriori modificazioni della LR 15 giugno 1978, n. 14: norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e modificazione dell’articolo 3 della LR 22 luglio 1980, n. 34: disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dagli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, seguenti:

"Art. 1

(Campo di applicazione del divieto)

L’edificazione è vietata:

a) sui terreni ubicati a distanza inferiore di m. 10 dalle rive dei corsi d’acqua pubblici;

b) sui terreni sedi di frane o di alluvioni o di smottamenti, in atto o potenziali, e sui terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine;

c) nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali;

d) nelle zone umide.

In relazione alle disposizioni che precedono, all’atto della richiesta di concessione, il sindaco deve preliminarmente accertare se il terreno su cui l’opera che si intende realizzare sia ubicato o meno in una delle zone indicate nel primo comma. Ove l’accertamento dia esito positivo, il sindaco può assentire la concessione esclusivamente per opere di straordinaria manutenzione di edifici esistenti, sempreché il richiedente provvede preventivamente, a proprie spese, all’esecuzione di opere di bonifica o di consolidamento dei terreni medesimi, tali da eliminare i dissesti e i rischi esistenti. In tal caso è altresì necessario che il sindaco richieda previamente parere del competente ufficio regionale o statale operante nel settore dei lavori pubblici e vi si attenga.

La richiesta di detto parere deve essere preceduta dalla consultazione dei servizi forestali ove si tratti di eseguire opere nell’ambito di aree boscate.

In caso di motivata necessità nelle aree boscate, nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali e artificiali, è ammessa l’esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali. La concessione per tali opere è assentita dal sindaco su conforme parere della Giunta regionale sentito il comitato regionale per la pianificazione territoriale( CRPT) di cui all’articolo 18.

Art. 1 bis

(Definizione di area boscata)

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali esistano o vengano comunque a costituirsi, per via tanto naturale che artificiale, dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo o arbustivo, costituenti un sovrassuolo continuo anche se rado, a qualunque stadio di sviluppo essi si trovino, ed aventi superficie non inferiore a 2.500 metri quadrati, indipendentemente dalla loro designazione catastale, nonché le zone circostanti per una larghezza di 30 metri, con esclusione degli impianti artificiali di pioppo, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali e contigue agli insediamenti esistenti e destinate all’edificazione dai piani regolatori generali vigenti.

Art. 1 ter

(Definizione di zona umida)

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per zone umide si intendono gli specchi d’acqua privi di affluenti superficiali o serviti da affluenti superficiali di portata minima, caratterizzati dalla bassa profondità delle acque, dalla diffusa presenza di vegetazione acquatica emersa e dall’assenza di stratificazione termica o di termoclino durevoli sull’intera superficie o sulla massima parte di essa, nonché i laghi naturali o artificiali e le zone circostanti entro un ambito di 100 metri dalle sponde.

Art. 1 quater

(Definizione di terreno soggetto al rischio di valanghe o slavine, sede di frane, smottamenti e alluvioni)

Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni della presente legge, per terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine, sedi di frane, smottamenti e alluvioni, si intendono, rispettivamente: - terreni che, a memoria d’uomo e per loro stessa conformazione orografica, siano soggetti a cadute di valanghe e slavine nonché agli effetti rovinosi del conseguente spostamento d’aria;

- terreni in cui siano in atto smottamenti o frane intesi come movimenti di terreno tali da pregiudicare la stabilità dei versanti, e sui terreni in cui, per loro caratteristiche idrogeologiche e orografiche, detti fenomeni siano prevedibili, nonché sui terreni soggetti agli effetti dei fenomeni stessi;

- terreni soggetti a inondazioni prodotte dai corsi d’acqua naturali.

Art. 1 quinquies

(Criteri per l’applicazione del divieto)

Le norme di divieto di cui all’articolo 1, si applicano in base alle indicazioni e definizioni contenute nei precedenti articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater.

I comuni sono, comunque, tenuti a individuare e delimitare in cartografia catastale i terreni di cui al primo comma dell’articolo 1 in base alle indicazioni e definizioni richiamate nel comma precedente con deliberazione del consiglio comunale; tale cartografia costituisce elaborato integrativo del piano regolatore generale ed è approvato anche dai comuni già dotati di piano regolatore generale ".

Art. 2

Alla fine del primo comma dell’articolo 2 della LR 15 giugno 1978, n. 14, il " punto " è sostituito con un " punto e virgola " e sono aggiunte le parole seguenti: " nel sottosuolo di dette aree è ammessa l’esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati ".

Il secondo comma dell’articolo 2 della LRR 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dai commi seguenti: " Sui fabbricati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammessi interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di cui alle lettere a), b), c), dell’articolo 31 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, e, ove compatibile con il carattere architettonico delle strutture edilizie preesistenti, l’ampliamento in elevazione per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dall’articolo 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11. Sui fabbricati diroccati compresi negli agglomerati di cui al comma precedente sono ammessi interventi di ripristino mediante l’esecuzione di un insieme sistematico di opere che - nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta - ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera ai sensi e per gli effetti del primo comma. Detti interventi sono sempre ammessi sempreché sussistano la strada pubblica, anche soltanto pedonale, e l’acquedotto pubblico o di uso pubblico".

" Fatta salva la possibilità di eseguire piccole demolizioni funzionali all’esecuzione degli interventi di cui al comma precedente, sui fabbricati, anche se diroccati, sono ammessi interventi di demolizione parziale o totale solo nei casi in cui ciò sia necessario per dare esecuzione a opere dirette a migliorare la funzionalità di infrastrutture pubbliche ".

" Per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ripristino, ampliamento in elevazione, demolizione e di costruzione di infrastrutture e servizi, la concessione è assentita dal sindaco su conforme parere della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali ".

" I fabbricati alberghieri compresi negli agglomerati di cui al primo comma sono soggetti alle suesposte limitazioni, salvo quanto previsto nel successivo articolo 20 ".

Art. 3

Il primo comma dell’articolo 3 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

" Fuori dagli ambiti di cui all’articolo 1 e dagli agglomerati di cui all’articolo 2 sono ammessi l’esecuzione di nuovi fabbricati, nonché interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di ampliamento di quelli esistenti destinati o da destinare a uso abitativo, commerciale, industriale e artigiano, solo ove sussistano le opere seguenti:

a) strada carrabile;

b) fognatura pubblica;

c) acquedotto pubblico o di uso pubblico;

e ove sia anche assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti solidi ".

Dopo il secondo comma dell’articolo 3 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, è inserito il comma seguente: " Fuori dagli ambiti di cui all’articolo 1 e dagli agglomerati di cui all’articolo 2, sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ai sensi dell’articolo 31, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, prescindendo dalla verifica della sussistenza delle opere di cui al primo comma. In questi casi è altresì ammesso l’ampliamento in elevazione per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, dei seguenti valori:

- metri 2,55 nelle località site fino a 500 metri sul livello del mare;

- metri 2,40 nelle località site da 500 a 1000 metri sul livello del mare;

- metri 2,20 nelle località site oltre 1000 metri sul livello del mare ".

Il punto 5) del quinto comma dell’articolo 3 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, è integrato con il comma seguente:

" L’esistente acquedotto, ove non sia adeguato a soddisfare i fabbisogni di un nuovo insediamento, può essere considerato idoneo, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, nei casi in cui il concessionario dimostri di disporre, nella quantità unitaria di cui al comma precedente, di altra acqua dichiarata potabile ai sensi delle norme vigenti e si impegni per sé, successori o aventi causa, con atto unilaterale d’obbligo ad allacciare su richiesta del comune l’insediamento realizzando o realizzato all’acquedotto pubblico o di uso pubblico non appena esso acquedotto sia adeguato a soddisfare i fabbisogni dell’insediamento stesso. L’atto unilaterale di obbligo è trascritto nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario ". Alla fine dell’articolo 3 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, sono aggiunti i commi seguenti:

" I fabbricati destinati ai servizi e gli allestimenti fissi unifamiliari aventi le caratteristiche di fabbricati di un parco di campeggio, ai sensi della vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto, ivi compreso l’eventuale alloggio del gestore o del custode la cui superficie lorda non può essere superiore a metri quadrati 150, non possono avere superficie coperta superiore a un venticinquesimo della intera superficie del parco di campeggio relativo. Detti fabbricati non possono presentare più di due piani e altezza superiore a sei metri e cinquanta centimetri e devono distare dai confini di proprietà non meno di cinque metri e dagli altri fabbricati non meno di dieci metri. Nel caso in cui i fabbricati anzidetti siano realizzati in tutto o in parte con due piani sovrapposti, la superficie coperta è ridotta in misura pari a quella del primo piano dedotta la quota parte relativa all’eventuale alloggio del gestore o del custode. Per quanto attiene alla viabilità, all’approvvigionamento idrico e allo smaltimento delle acque luride e dei rifiuti solidi, si applicano le disposizioni di cui alla vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto ". " I villaggi turistici, di cui alla vigente legislazione regionale concernente la disciplina delle attività di ricezione turistica all’aperto, devono rispettare le prescrizioni del presente articolo relative ai fabbricati ad uso abitativo ".

La seconda parte del punto b) del secondo comma dell’articolo 3 della LR 22 luglio 1980, n. 34, che recita: " Stabilendo che i fabbricati destinati a servizi, ivi compreso l’eventuale alloggio del gestore o del custode, debbano rispettare le disposizioni concernente l’edificazione a scopo abitativo e commerciale. " è abrogata.

Art. 4

I primi cinque commi dell’articolo 5 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, sono sostituiti dai seguenti: " La costruzione di fabbricati rurali ad uso aziendale destinati al ricovero del bestiame, a deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché di fabbricati residenziali congruamente connessi alla conduzione dell’azienda, è ammessa ove sui terreni coltivati dell’azienda non esistano fabbricati aventi dette destinazioni, ovvero nei casi in cui i fabbricati esistenti non siano più idonei, neppure mediante l’esecuzione di opere di ristrutturazione e di ampliamento, a soddisfare le esigenze derivanti dalla conduzione dell’azienda e ove sussistano le opere seguenti:

a) strada anche soltanto pedonale;

b) acquedotto anche se privato ".

" I fabbricati urali ad uso aziendale - di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento - destinati a ricovero del bestiame, deposito degli attrezzi, alla raccolta, lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, non possono avere superficie coperta superiore a un terzo del terreno edificabile su cui sorgono, non possono presentare più di due piani, devono distare dai confini di proprietà di una misura non inferiore alla metà della propria altezza con un minimo assoluto di cinque metri e devono distare dai fabbricati residenziali di una misura non inferiore alla propria altezza con un minimo assoluto di dieci metri ".

" I fabbricati residenziali - di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento - connessi alla conduzione di una azienda e previsti nello stesso corpo della sede dell’azienda stessa o siti nelle aree di pertinenza, devono essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo l’indice volumetrico di metri cubi 0,03 per ogni metro quadrato di terreno coltivato dall’azienda e compreso nel territorio del comune in cui la sede dell’azienda è situata con un limite massimo di metri cubi 500. La concessione edilizia relativa a detti fabbricati può essere assentita esclusivamente a favore di imprenditori agricoli a titolo principale di cui all’articolo 4, ultimo comma, della LR 28 luglio 1978, n. 49, previo nullaosta dell’assessore regionale all’agricoltura e alle foreste concernente l’accertamento del requisito anzidetto. L’istanza di concessione deve essere proposta,

in ogni caso, dal proprietario dell’immobile o da chi ne abbia titolo per diritto reale di godimento del medesimo anche se persona diversa dall’imprenditore agricolo a titolo principale ". " Per un impianto zootecnico dimensionato per accogliere un numero di capi bovini adulti non inferiore a 20 e per le strutture di una cooperativa per la produzione, trasformazione e commercializzazione non industriale dei prodotti agricoli è ammessa la costruzione dell’abitazione del custode nella misura massima di metri cubi 500 ".

Art. 5

L’articolo 6 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente:

" Fino a quando non siano stati delimitati gli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale di cui all’articolo 2, su tutto il territorio comunale è vietato eseguire nuovi fabbricati e sui fabbricati esistenti, ovunque situati, sono ammessi soltanto interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi dell’articolo 31, lettere a), b), c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché non sia prevista modificazione della destinazione d’uso ".

Al primo comma, punti 1), 2) e 3) dell’articolo 14 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: " per le operazioni di risanamento conservativo ", sono sostituite con le seguenti: " per gli interventi di ristrutturazione edilizia " e le parole: " di ammodernamento funzionale " sono sostituite con le parole seguenti: " di ristrutturazione edilizia ".

Al secondo comma dell’articolo 14 della LR 15 giugno 1978, n. 14, le parole: " le operazioni di ammodernamento funzionale ", sono sostituite con le seguenti: " gli interventi di ristrutturazione edilizia ".

Art. 6

Il punto c) del secondo comma dell’articolo 18 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito col seguente:

" c) negli altri casi previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali ".

L’ultimo comma dell’articolo 18 della LR 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall’articolo 2 della LR 31 maggio 1979, n. 32, è abrogato.

All’articolo 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, dopo il secondo comma sono aggiunti i commi seguenti:

" Il CRPT esprime inoltre parere sui seguenti argomenti, per importi di spesa oltre la cifra di 400 milioni, restando competenza degli organi consultivi individuali gli argomenti di importo inferiore:

a) problemi e procedure di massima interessanti l’esecuzione di opere pubbliche;

b) progetti tipo e criteri di progettazione per categoria di opere pubbliche;

c) schemi di capitolati speciali di appalto per categorie di opere;

d) ogni altra questione in materia di opere pubbliche che il Consiglio, la Giunta regionale e i singoli assessori intendano sottoporre al CRPT.

Il comitato si pronuncia anche:

a) sui progetti di opere pubbliche di qualunque importo interessanti due o più comuni, quando insorgano contestazioni in merito agli oneri attribuibili agli enti interessati;

b) sui progetti di massima ed esecutivi, o sui capitolati - programma in caso di appalto concorso, di importo superiore a 400 milioni afferenti ad opere da eseguirsi dalla Regione, oppure dai Comuni o da altri enti quando per l’esecuzione sia richiesta la concessione, a termine di legge, di contributi o concorsi regionali;

c) sulle vertenze sorte con le imprese, in corso d’opera o in sede di collaudo, per maggiori compensi o per l’esonero da penalità contrattuali quando ciò che si chiede all’Amministrazione di promettere, di abbandonare o di pagare sia determinato o determinabile in somma superiore a lire 400 milioni;

d) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratto di lavori pubblici per contratti superiori a lire 400 milioni;

e) sulla classificazione di strade regionali;

f) sulle richieste di autorizzazione di linee di distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150 mila volts;

g) su ogni altra opera pubblica, di importo superiore a 400 milioni, attinente a materie di interesse regionale per la quale la competenza a provvedere sia della Regione.

La Giunta regionale è delegata a variare con proprio provvedimento l’importo di 400 milioni di cui alla presente legge in base alle variazioni annuali dell’indice ISTAT del costo della vita ".

Art. 7

L’articolo 19 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall’articolo 3 della L. R. 31 maggio 1979, n. 32, è sostituito col seguente:

" Il comitato regionale per la pianificazione territoriale è composto da:

1) il segretario generale dell’Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;

2) il dirigente dell’ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio o suo sostituto;

3) il sovrintendente regionale per i beni culturali e ambientali o suo sostituto;

4) il dirigente dei servizi forestali regionali o suo sostituto;

5) l’ingegnere capo dell’assessorato regionale dei lavori pubblici o suo sostituto;

6) il capo ufficio studi e programmazione regionale o suo sostituto;

7) un architetto, un ingegnere e un geometra designati dai rispettivi ordini e collegio professionale della Valle d’Aosta;

8) un esperto in ordine ai problemi dell’assetto geofisico del territorio;

9) un esperto in materia giuridico - amministrativa. La Giunta può designare altro esperto per ciascuna delle materie indicate ai punti 8) e 9) del comma precedente per i casi di assenza del titolare.

Il comitato è integrato dal dirigente dell’assessorato regionale all’industria, al commercio e all’artigianato o suo sostituto e dal dirigente dell’ufficio regionale del turismo o suo sostituto per i pareri di cui, rispettivamente, all’articolo 19 ter e all’articolo 20 della presente legge.

I membri non appartenenti all’Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale e non possono essere consiglieri regionali. Gli esperti di cui al punto 7) del primo comma del presente articolo sono designati su terne di nominativi segnalate dai rispettivi ordini e collegio professionali.

Il CRPT è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all’inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del CRPT sono prorogati fino al suo rinnovo.

Il CRPT designa, come primo atto dopo l’insediamento, fra i membri appartenenti all’Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore delle rispettive adunanze per i casi di assenza di quest’ultimo.

Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane interessate.

Il CRPT, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.

Il CRPT è convocato d’ufficio dal coordinatore ogni qualvolta è chiamato a esprimere parere.

Il CRPT è legalmente riunito quando sono presenti sei dei suoi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore o il suo sostituto; tuttavia per la validità delle sedute in cui partecipano i membri di cui, rispettivamente, agli artt.

19 ter) e 20, il numero dei componenti presenti è fissato in sette anziché sei. Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate in apposito registro a pagine numerate.

Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell’ufficio di urbanistica e tutela del paesaggio. Il segretario ha l’obbligo di segnalare al CRPT i casi in cui i membri del CRPT hanno il dovere di astenersi dal partecipare ad atti ai quali siano interessati essi stessi ".

Art. 8

Nell’ultimo comma dell’articolo 19 bis della LR 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, la parola: " Sottocomitato " è abrogata. Nell’ultimo comma dell’articolo 19 ter della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, e successive modificazioni, le parole: " del sottocomitato " sono abrogate.

Art. 9

Il primo comma dell’articolo 20 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall’articolo 4 della L. R. 31 maggio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

" Per i nuovi fabbricati con destinazione alberghiera e per l’adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri esistenti, sono ammesse deroghe all’indice di fabbricazione, al numero dei piani ed al limite di altezza di cui all’articolo 3 ". Dopo il secondo comma dell’articolo 20 della L. R. 15 giugno 1978, n. 14, come modificato dall’articolo 4 della L. R. 31 maggio 1979, n. 32, è inserito il comma seguente:

" Sui fabbricati alberghieri compresi negli agglomerati di cui all’articolo 2 sono ammessi, oltre agli interventi di cui ai primi due commi dell’articolo 2 medesimo, ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l’efficienza dell’organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero. Tali ampliamenti devono rispettare le disposizioni seguenti:

- il volume aggiunto non può superare la misura del 20 percento del volume esistente alla data di entrata in vigore della presente legge; il conteggio del volume esistente e aggiunto è effettuato ai sensi della lettera a) dell’articolo 7, come integrato dall’articolo 9 della legge 2 marzo 1979, n. 11;

- in ordine alle distanze degli edifici vicini il volume aggiunto deve rispettare le disposizioni dell’articolo 873 del codice civile.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.