Legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 10 05 1985

Bollettino ufficiale 29 5 1985 n. 9

Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

Art. 1

(Ruolo speciale del personale non docente)

1. Il ruolo speciale del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione comprende le seguenti qualifiche:

1) Capo dei servizi di segreteria (ottavo livello);

2) Segretario (settimo livello);

3) Coadiutore (quinto livello);

4) Aiutante tecnico (quinto livello);

5) Cuoco (quinto livello);

6) Infermiere (quinto livello);

7) Aiuto cuoco (quarto livello);

8) Magazziniere (quarto livello);

9) Operaio specializzato (quarto livello);

10) Guardarobiere (terzo livello);

11) Accudiente (secondo livello);

12) Aiutante guardarobiere (secondo livello);

13) Bidello (secondo livello);

14) Custode (secondo livello).

2. Gli organici del personale non docente, complessivi e per singola istituzione, sono definiti annualmente dalla Giunta regionale entro il 30 aprile, su proposta dell’Assessore alla pubblica istruzione, secondo i criteri indicati nella tabella A annessa alla presente legge, con riferimento alle stesse situazioni previsionali assunte nei provvedimenti adottati dalla Giunta regionale per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed educativo relative al medesimo anno scolastico.

3. Nel caso di sdoppiamento di classi all’inizio dell’anno scolastico l’Assessore alla pubblica istruzione provvede, ove occorra, all’istituzione di nuovi posti in via provvisoria, in eccedenza agli organici. Analogamente procede quando presso la scuola si effettuino corsi per studenti lavoratori ed attività extracurricolari, parascolastiche ed extrascolastiche, debitamente autorizzate dai competenti organi collegiali, ivi compresa l’utilizzazione delle palestre in orario extrascolastico in conformità dell’articolo 23, primo comma, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57.

4. Per lo svolgimento dei compiti d’ufficio e di segreteria inerenti al funzionamento di ciascun Consiglio scolastico distrettuale è assegnato, alla scuola o istituto presso il quale funziona la segreteria del distretto, in aumento alle dotazioni organiche determinate nei modi previsti dalla presente legge, un posto di segretario per ciascun distretto.

5. Il personale in servizio nei posti di cui al precedente comma provvede al regolare disbrigo del lavoro assegnato all’ufficio del Consiglio scolastico distrettuale senza distinzione dell’importanza e della natura delle attribuzioni.

6. Il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55 è abrogato.

Art. 2

(Reclutamento del personale)

1. Alla copertura dei posti vacanti di capo dei servizi di segreteria si provvede mediante concorsi interni, per titoli ed esami, indetti dall’Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti regionali in possesso del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno due anni di un posto di segretario (ruolo speciale del personale scolastico non docente). Possono parteciparvi, inoltre, i dipendenti regionali privi del prescritto titolo di studio, che siano titolari da almeno un quinquennio di un posto di segretario (ruolo speciale del personale scolastico non docente).

2. Le assunzioni nei posti di segretario, coadiutore, aiutante tecnico, cuoco, infermiere, magazziniere, operaio specializzato, sono effettuate, nei limiti delle vacanze di ciascun organico, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti dall’Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio.

3. Le assunzioni nei posti di bidello, accudiente, aiuto cuoco, aiutante guardarobiere, custode e guardarobiere, sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell’organico, mediante concorsi per soli titoli indetti dall’Amministrazione regionale, sentiti i rappresentanti sindacali del personale, da espletarsi entro il mese di luglio di ciascun biennio.

4. Le nomine nei posti delle diverse qualifiche di cui al primo comma del precedente articolo 1, con esclusione di quelle di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, sono disposte annualmente dalla Giunta regionale con decorrenza dal 16 agosto, secondo l’ordine di graduatoria, nei limiti dei posti di organico del successivo anno scolastico, vacanti e disponibili alla data predetta. A questi fini le graduatorie di merito conservano validità per due anni.

5. I candidati inclusi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie dei concorsi per posti di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, che non sono stati nominati per insufficienza di posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in un’unica graduatoria permanente. Detta graduatoria sarà integrata, in occasione dei successivi concorsi, con l’inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi e la rideterminazione del punteggio dei candidati già inseriti i quali, a tal fine, pena la cancellazione dalla graduatoria medesima, avranno presentato apposita domanda, entro i termini fissati dal bando di concorso, corredata dei titoli valutabili.

6. Le nomine nei posti delle qualifiche di bidello, accudiente, aiutante guardarobiere e custode, sono disposte annualmente dalla Giunta regionale, nei limiti dei posti vacanti alla data del primo settembre, secondo l’ordine della graduatoria permanente, integrata ed aggiornata con i criteri sopra indicati, previo accertamento dell’idoneità fisica a svolgere le mansioni del posto.

7. Salvo quanto previsto per l’istituzione di nuovi posti in via provvisoria, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 1, è fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati ai sensi del predetto articolo 1.

Art. 3

(Norme generali concernenti i concorsi)

1. I requisiti generali per l’accesso a ciascuna qualifica e le modalità di svolgimento dei singoli concorsi sono quelli indicati nel regolamento organico del personale regionale per l’ammissione alle corrispondenti qualifiche del ruolo amministrativo della Regione.

2. Per la nomina nei posti di capo dei servizi di segreteria è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

3. Per la nomina nei posti di segretario è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado. Sono validi anche il diploma di maestro d’arte, il diploma di scuola magistrale e i diplomi di qualifica professionale di segretario d’azienda, addetto alla contabilità d’azienda e addetto alla segreteria ed all’amministrazione di albergo.

4. Per la nomina nei posti di coadiutore, di aiutante tecnico e di magazziniere è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado.

5. Per la nomina nei posti di infermiere e si cuoco è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di primo grado, integrato da titoli di specializzazione specifica.

6. Per la nomina nei posti di guardarobiere, custode, operaio specializzato, aiuto cuoco, aiutante guardarobiere, bidello e accudiente è richiesto il proscioglimento dall’obbligo scolastico, integrato, ove necessario, da titoli professionali.

7. I singoli bandi di concorso indicano gli specifici titoli di studio richiesti per l’ammissione alle diverse qualifiche e i programmi d’esame.

8. Per l’ammissione a tutti i concorsi è richiesta la conoscenza della lingua francese, da dimostrarsi attraverso apposito accertamento preliminare.

9. Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le Pubbliche Amministrazioni. Le aliquote del personale da assumere ai sensi di tale disciplina sono calcolate sulla consistenza degli organici complessivi.

Art. 4

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, previdenziale e assistenziale e l’orario di servizio del personale scolastico non docente sono regolati dal vigente ordinamento del personale regionale.

2. Qualunque modifica al regolamento organico del personale regionale, che interessi lo stato giuridico ed il trattamento economico, si estende automaticamente al personale scolastico non docente dipendente dalla Regione, ove non sia diversamente previsto dalla legge stessa che dispone la modifica.

3. Nel rispetto del normale orario settimanale stabilito per la generalità dei dipendenti regionali, il Consiglio di Circolo o di Istituto stabilisce i criteri generali per la fissazione dei turni di servizio in relazione alle esigenze di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, tenuto conto anche di eventuali attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, attuate nelle istituzioni stesse, compresa l’utilizzazione in orario extrascolastico delle palestre ai sensi dell’articolo 23, comma primo, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57. Nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo o d’Istituto il capo d’istituto fissa i turni di servizio, su proposta del capo dei servizi di segreteria, sentito il personale interessato.

4. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche obbligatorie e limitatamente alle scuole in cui non siano in corso operazione d’esame, è consentita la chiusura degli uffici di segreteria per l’intera giornata di sabato, fermo restando il rispetto dell’orario settimanale d’obbligo del relativo personale.

5. Al capo dei servizi di segreteria competono oltre ai compiti di cui all’articolo 5 del DPR 31 maggio 1974, n. 420, le funzioni dell’area tecnica, contabile e amministrativa indicate nell’allegato B alla lr 10 maggio 1983, n. 32, con riferimento all’ottavo livello funzionale del personale dipendente dalla Regione, connesse con il particolare ordinamento scolastico della Regione Autonoma della Valle d’Aosta.

6. Il segretario provvede a tutte le incombenze della segreteria indicate nell’allegato B alla legge regionale 10 maggio 1983, n. 32 con riferimento al livello funzionale di appartenenza e sostituisce il capo dei servizi di segreteria in caso di assenza o impedimento.

7. Le mansioni del restante personale di cui alla presente legge sono quelle previste dagli articoli 6 e 7 del DPR 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 5

(Sanzioni disciplinali e relativo procedimento)

1. Le competenze attribuite dalle norme del regolamento organico del personale al Dirigente dell'Assessorato ed ai Capi Servizio, che non siano oggetto di diversa disposizione di legge, sono esercitate, per il personale scolastico non docente, rispettivamente, dal responsabile del Servizio del Personale e dai capi d’istituto.

2. Le sanzioni disciplinari a carico del personale scolastico non docente sono quelle previste dal regolamento organico del personale regionale, al quale si fa rinvio anche per quanto concerne il procedimento disciplinare e la Commissione di disciplina.

3. I capi d’istituto sono competenti a compiere tutti gli accertamenti preliminari, prima di rimettere gli atti, ove necessario, al responsabile del Servizio del Personale.

Art. 6

(Incarichi e supplenze)

1. Le graduatorie relative ai concorsi del personale scolastico non docente hanno validità fino al termine del biennio scolastico agli effetti del conferimento degli incarichi e delle supplenze.

2. Gli incarichi e le supplenze, di durata superiore a tre mesi, per posti di bidello, sono conferiti secondo l’ordine della graduatoria permanente di cui all’articolo 2.

3. Gli incarichi e le supplenze, di durata inferiore a tre mesi, per posti di bidello, sono conferiti secondo l’ordine di inserimento in apposite graduatorie, una per ciascun Comune sede di scuola, formate ogni biennio, sulla base delle posizioni risultanti dalla graduatoria permanente di cui all’articolo 2.

4. Al fine di consentire la stesura delle graduatorie di cui al precedente comma, i candidati utilmente inseriti nella graduatoria permanente di cui all’articolo 2 devono scegliere, entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria stessa, i Comuni sede di scuola in numero non superiore a tre.

5. I posti istituiti in via provvisoria ai sensi dell’ultimo comma del precedente articolo 1 sono assegnati, per la durata dell’anno scolastico, al personale di ruolo. I posti di organico lasciati temporaneamente disponibili da personale di ruolo utilizzato nei posti istituiti in via provvisoria ed i posti istituiti in via provvisoria non ricoperti da personale di ruolo saranno attribuiti per incarico a personale non di ruolo sino al termine dell’anno scolastico.

6. Nei casi di assenza o di impedimento del Capo dei servizi di segreteria e di sopravvenuta vacanza del posto, il Capo dei servizi di segreteria è sostituito, sino al termine dell’assenza o sino alla data di nomina del titolare, dal segretario, che non può essere a sua volta sostituito.

7. Nei casi di assenza contemporanea del Capo dei servizi di segreteria e del segretario, o di sopravvenuta vacanza contemporanea dei relativi posti, il Capo dei servizi di segreteria è sostituito dal segretario di altra scuola per tutta la durata dell’assenza o vacanza, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale. Al sostituto, qualora abbia la sede di servizio in altro comune, competono il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione secondo le vigenti norme regionali.

8. Se l’assenza o la vacanza del Capo dei servizi di segreteria si protraggono oltre i due mesi, al sostituto compete, in ogni caso, un’indennità di incarico secondo le norme del regolamento organico del personale regionale.

9. Il personale con qualifica di coadiutore, nei casi di sopravvenuta vacanza del posto o di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario, è sostituito immediatamente qualora nella scuola di appartenenza sia l’unico impiegato con tale qualifica. Se i coadiutori in servizio sono più di uno, la sostituzione è disposta soltanto se l’assenza è di durata superiore ai 20 giorni e sempre che si renda necessaria per garantire il normale funzionamento della scuola.

10. Parimenti si provvede alla sostituzione del personale non docente appartenente alle restanti qualifiche che, escluso il periodo di congedo ordinario è assente per un periodo superiore a venti giorni, o rende vacante il posto, qualora la sostituzione sia necessaria per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

11. In caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi le eventuali sostituzioni sono disposte direttamente dal Servizio del Personale dell’Amministrazione regionale in deroga al limite di venti giorni di cui al precedente comma.

12. Le supplenze sono conferite dal capo d’istituto secondo l’ordine delle graduatorie indicate nel primo, secondo e terzo comma.

13. Del conferimento delle supplenze i capi d’istituto daranno immediata comunicazione al competente ufficio del personale regionale per la ratifica da parte della Giunta regionale.

14. Al personale non di ruolo in servizio nelle scuole dipendenti dalla Regione è corrisposto il trattamento economico iniziale del ruolo corrispondente a decorrere dalla data di effettiva assunzione del servizio. Al personale medesimo competono gli aumenti biennali dello stipendio, nella misura prevista per il personale di ruolo, per ogni biennio di servizio continuativo prestato nella qualifica.

Art. 7

(Trasferimenti del personale)

1. I trasferimenti del personale non docente di ruolo, nell’ambito della stessa sede o in sede diversa, sono disposti annualmente dalla Giunta regionale prima delle nomine a ruolo. Ai trasferimenti possono partecipare anche i dipendenti regionali di ruolo, con esclusione di quelli titolari di posti di ottavo livello, appartenenti ad altri servizi che abbiano acquisito la stabilità nel posto di titolarità.

2. Dei posti disponibili per i trasferimenti, tra i quali devono essere compresi anche quelli resisi vacanti nel corso dell’anno, il competente ufficio del personale della Regione darà tempestivo avviso mediante lettera circolare ai capi d’istituto, da affiggere agli albi dei rispettivi uffici per almeno 15 giorni. Analoga comunicazione sarà trasmessa ai Dirigenti di Assessorato e Capi Servizio della Regione, che ne informeranno il personale dipendente.

3. Nella comunicazione saranno specificate le modalità e i termini per la presentazione delle domande di trasferimento, la documentazione richiesta, nonché i criteri di valutazione dei titoli.

4. Sulla base delle domande pervenute viene formata una graduatoria degli aspiranti per ciascun comune sede di scuola, tenuto conto dell’anzianità di servizio complessiva, delle condizioni di famiglia e di eventuali necessità di studio degli aspiranti stessi e dei loro figli.

5. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati utilmente collocati nella graduatoria nel limite dei posti disponibili per ciascuna qualifica.

6. Per le operazioni di trasferimento del personale scolastico non docente l’Amministrazione si avvale di un’apposita Commissione composta da due impiegati della Regione con qualifica non inferiore a segretario, designati dalla Giunta regionale, di cui uno appartenente all’Ufficio del Personale, e da due dipendenti appartenenti ai ruoli del personale scolastico non docente, designati dai rappresentanti sindacali del personale.

Art. 8

(Corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale)

1. L’Assessore alla Pubblica Istruzione, su proposta del Sovraintendente agli Studi, può predisporre un programma di attività di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale del personale non docente.

2. Gli orari dei corsi sono determinati in modo da consentire, ove possibile, la continuità del servizio nelle scuole.

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi, le norme di cui ai precedenti articoli entreranno in vigore con effetto dall’anno scolastico 1985-86.

2. Ai fini dell’inquadramento nei posti di settimo ed ottavo livello, in sede di prima applicazione, le relative dotazioni organiche per l’anno scolastico 1984-85 saranno rideterminate dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri fissati nell’allegata tabella A.

3. Il personale titolare da almeno cinque anni di posti di segretario nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nei posti della qualifica di capo dei servizi di segreteria, con l’attribuzione del trattamento economico stabilito dall’articolo 7 della lr 10 maggio 1983, n. 32 e sarà assegnato alla stessa sede in cui a tale data presta servizio.

4. Il personale titolare da meno di cinque anni di posti di segretario nelle scuole della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sarà inquadrato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, nei posti della qualifica di capo dei servizi di segreteria, previo accertamento dell’idoneità professionale mediante apposita prova d’esame.

5. I posti di capo dei servizi di segreteria eventualmente disponibili dopo gli inquadramenti previsti dai precedenti commi saranno assegnati, previo superamento della stessa prova d’esame, ai segretari aggiunti ed al personale appartenente ad altra qualifica regionale di settimo livello che precedentemente abbia prestato servizio nella scuola in qualità di segretario o di segretario aggiunto. Le assegnazioni saranno effettuate, a domanda, secondo l’ordine di apposita graduatoria che terrà conto dell’anzianità di servizio effettivo prestato come segretario di scuola. La mancata accettazione della sede di servizio comporterà l’inquadramento d’ufficio nel ruolo dei segretari di cui all’art. 1 della presente legge.

6. I posti ulteriormente disponibili dopo gli inquadramenti previsti dal presente articolo saranno ricoperti mediante i primi concorsi da espletarsi secondo le modalità indicate nella presente legge.

Art. 10

1. Nel primo concorso a posti di segretario, indetto in applicazione della presente legge, i posti messi a concorso sono riservati ai coadiutori di ruolo presso gli istituti scolastici della Regione in possesso del prescritto titolo di studio o titolari da almeno un quinquennio di un posto di ruolo di coadiutore.

2. L’assegnazione di sede sarà effettuata secondo l’ordine della graduatoria di merito del concorso.

Art. 11

1. La presente legge abroga la legge regionale 24 ottobre 1977, n. 64.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 4, terzo e quarto comma, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

3. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto compatibili, anche al personale non docente del Convitto regionale " F. Chabod " di Aosta, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81.

4. La tabella allegato B alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 81 è sostituita dalla tabella allegato B alla presente legge.

Art. 12

(Finanziamento di spesa)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in Lire 530.000.000 per l’anno 1985 e in Lire 1.060.000.000 per gli anni successivi, graverà sui capitoli 43150 e 43400 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli per i bilanci futuri.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvederà:

- per l’anno 1985 mediante riduzione di Lire 530 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) ". Allegato n. 8 - Programma 1.2. spese di funzionamento istituzionale - Personale regionale;

- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per Lire 2.120.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della Regione 1985/1987.

3. A decorrere dall’anno 1986 gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 13

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50000 - " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 530.000.000

In aumento:

Cap. 43150 - " Personale non docente - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’ente " L. 510.000.000

Cap. 43400 - " Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del Convitto regionale" F. Chabod" "

- L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31

- LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 20.000.000

Art. 14

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA ALLEGATO A)

Criteri per la definizione degli organici del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla regione.

I) Organici del personale non docente delle Direzioni Didattiche di Scuola Materna e dei Circoli Didattici delle Scuole Elementari.

- Capo dei servizi di segreteria:

1 per Direzione Didattica o per Circolo

- Segretario:

1 per Direzione Didattica o per Circolo

- Coadiutore:

1 sino a 40 classi

2 da 41 a 65 classi

3 da 66 a 90 classi

4 oltre le 90 classi

II) Organici del personale non docente delle Scuole e Istituti di istruzione secondaria, dell’IPR e delle Scuole Coordinate dell’IPR

- Capo dei servizi di segreteria:

1 per Scuola o Istituto, comprese le Scuole Coordinate dell’IPR in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge

- Segretario:

1 per Scuola o Istituto, comprese le Scuole Coordinate dell’IPR in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge

- Coadiutore:

1 sino a 8 classi

2 da 9 a 16 classi

3 da 17 a 24 classi

4 oltre le 24 classi

Le classi a funzionamento serale e quelle delle succursali e delle sezioni staccate concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l’organico è determinato.

- Aiutante tecnico:

1 per Scuola o Istituto, escluso l’IPR e le Scuole Coordinate dell’IPR

Un secondo aiutante - tecnico è assegnato a partire dalla 25a classe. Alle scuole medie di primo grado con almeno 15 classi funzionanti nella sede è assegnato un aiutante-tecnico.

- Magazziniere:

1 per l’Istituto Tecnico Industriale, per l’Istituto Professionale regionale, per ciascuna Scuola Coordinata dell’IPR con sezione industriale e per l’Istituto d’Arte. Un secondo magazziniere sarà assegnato, in via provvisoria e per la durata dell’anno scolastico, ad Istituto Tecnico Industriale o all’Istituto Professionale regionale o a Scuola Coordinata dell’IPR con sezione industriale o all’Istituto d’Arte quando l’utilizzazione dei laboratori o delle officine è superiore a 40 ore settimanali.

- Bidello:

2 sino a 5 classi

3 da 6 a 8 classi

4 da 9 a 12 classi

5 da 13 a 16 classi

6 da 17 a 20 classi

7 da 21 a 24 classi

8 da 25 a 28 classi

9 da 29 a 32 classi

10 da 33 a 36 classi

11 da 37 a 40 classi

12 da 41 a 44 classi

Le classi a funzionamento serale concorrono a formare il numero complessivo delle classi in rapporto al quale l’organico è determinato. Ai fini della determinazione dell’organico le succursali, le sezioni staccate e le scuole coordinate sono considerate entità distinte.

Quando la superficie complessiva occupata dalla scuola, istituto, sezione staccata, scuola coordinata o succursale - esclusa la palestra - supera il limite di 300 mq per ogni bidello, il numero dei bidelli è aumentato di una unità per ogni 600 mq di superficie eccedente o frazione non inferiore a 150 mq.

Il numero dei bidelli è aumentato di una unità per l’Istituto Professionale regionale e per ciascuna scuola coordinata con sezione industriale. Nelle scuole fornite di palestra il numero dei bidelli è aumentato di una unità fino a 18 classi, di due unità oltre le 18 classi. Quando la palestra è comune a più scuole le rispettive classi si sommano ed i bidelli sono assegnati alla scuola da cui la palestra dipende.

TABELLA ALLEGATO B)

Organico del personale non docente del Convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta: ATTO ALLEGATO

Fino a 25 convittori e semiconvittori: //

Capo dei

Servizi di Segreteria 1

Segretario 1

Coadiutori 1

Bidelli 3

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 1

Cuoco 1

Aiuto cuoco 2

Accudienti 4

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1; //

Fino a 50 convittori e semiconvittori://

Capo dei

Servizi di Segreteria 1 Segretario 1

Coadiutori 1

Bidelli 3

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 1

Cuoco 1

Aiuto cuoco 2

Accudienti 7

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1; //

Fino a 75 convittori e semiconvittori: //

Capo dei

Servizi di Segreteria 1 Segretario 1

Coadiutori 1

Bidelli 3

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 1

Cuoco 1

Aiuto cuoco 2

Accudienti 9

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1; //

Fino a 100 convittori e semiconvittori: //

Capo dei

Servizi di Segreteria 1 Segretario 1

Coadiutori 2

Bidelli 4

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 2

Cuoco 1

Aiuto cuoco 2

Accudienti 12

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1; //

Fino a 125 convittori e semiconvittori: //

Capo dei

Servizi di Segreteria 1 Segretario 1

Coadiutori 2

Bidelli 4

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 2

Cuoco 1

Aiuto cuoco 2

Accudienti 13

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1; //

Fino a 150 convittori e semiconvittori: //

Capo dei

Servizi di Segreteria 1 Segretario 1

Coadiutori 2

Bidelli 5

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 2

Cuoco 1

Aiuto cuoco 2

Accudienti 14

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1; //

Fino a 175 convittori e semiconvittori: //

Capo dei

Servizi di Segreteria 1 Segretario 1

Coadiutori 3

Bidelli 5

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 2

Cuoco 1

Aiuto cuoco 3

Accudienti 15

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1; //

Fino a 200 convittori e semiconvittori: //

Capo dei

Servizi di Segreteria 1 Segretario 1

Coadiutori 3

Bidelli 6

Magazzinieri 1

Custodi 4

Guardarobieri 1

Aiutanti Guardarobieri 2

Cuoco 1

Aiuto cuoco 3

Accudienti 17

Infermiere 1

Operaio Specializzato 1

Qualora il numero dei convittori e semiconvittori superi le 200 unità, il numero dei Coadiutori, degli accudienti di Convitto e degli aiutanti guardarobieri aumenta di una unità per ogni gruppo di 50 convittori e semiconvittori.

Una unità di personale in più per ogni spazio scoperto di 200 mq oltre i 500, comunque non oltre sei unità; una unità ulteriore in più per ogni gruppo di 10 locali oltre i 100.