Legge regionale 16 maggio 1977, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 16 05 1977

Bollettino ufficiale 17 5 1977 n. 5

Approvazione di maggiore spesa annua per l’applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, concernenti l’assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili.

Art. 1

Per l’applicazione delle leggi regionali 9 novembre 1974, n. 40, e 12 dicembre 1975, n. 43, recanti norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, è approvata la maggiore spesa annua di lire ottanta milioni, a decorrere dall’anno finanziario 1977.

Art. 2

L’onere derivante dalla presente legge graverà sul capitolo 8420 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977, il cui stanziamento annuo è aumentato a lire quattrocentonovantamilioni a decorrere dal corrente anno, nonché sul corrispondente capitolo di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazioni in aumento:

Capitolo 8420 " Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili " L. 80.000.000

- Variazione in diminuzione:

Capitolo 2175 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti allegato E) " L. 80.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.