Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 31 - Testo storico

Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 31

Disposizioni sulle scadenze delle sciovie a fune alta.

(B. U. 13 gennaio 2009, n. 2)

Art. 1

(Rinvio condizionato della revisione generale o di fine vita tecnica delle sciovie a fune alta)

1. Nelle more della revisione della normativa statale vigente in materia di esercizio degli impianti a fune, le sciovie a fune alta che giungono alla scadenza del periodo previsto per la revisione generale o della vita tecnica entro il 31 dicembre 2008 e che non abbiano gią beneficiato di analoghe proroghe possono proseguire l'esercizio per non oltre un anno rispetto alle scadenze temporali fissate nel paragrafo 5 (Revisioni generali) delle norme regolamentari annesse al decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), in conformitą a quanto previsto dal paragrafo 4 delle citate norme regolamentari e a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal direttore di esercizio e approvate dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, a garanzia della sicurezza degli impianti.

Art. 2

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.