Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 12 novembre 2001, n. 31

Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11. (1)

(B.U. 20 novembre 2001, n. 52)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi regionali diretti a promuovere presso le piccole e medie imprese di cui all'articolo 3 l'introduzione di:

a) sistemi di gestione per la qualità;

b) sistemi di gestione ambientale;

c) sistemi di gestione per la sicurezza.

cbis) sistemi di gestione della responsabilità sociale. (2)

Art. 2

(Applicazione della normativa europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato. (2a).

CAPO II

DISCIPLINA COMUNE DEGLI INTERVENTI

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare degli interventi di cui all'articolo 4 le piccole e medie imprese con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della ricettività turistica, del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi.

Art. 4

(Tipologia degli interventi)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 9, 12, 15 e 17bis la Regione può intervenire mediante la concessione di contributi. (3)

2. I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti massimi di intensità di aiuto previsti dalla normativa di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13, 16 e 17ter. (4)

Art. 5

(Presentazione delle domande ed istruttoria)

1. Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di industria, di seguito denominata struttura competente, prima dell'avvio delle iniziative cui le stesse si riferiscono.

2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande ed effettua l'istruttoria all'uopo necessaria (4a).

3 (5) .

Art. 6

(Concessione)

1. La concessione ed il diniego dei contributi sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

Art. 6bis

(Cumulo) (5a)

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

Art. 7

(Rinvio)

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione; i contributi sono concessi, ogni anno, sino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. La Giunta regionale individua con propria deliberazione, tra quelli di cui all'articolo 3, i settori da privilegiare in caso di insufficienza di risorse finanziarie.

3. La Giunta regionale disciplina ogni adempimento o aspetto relativo alle procedure per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi, compresi le modalità e i criteri applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 17, 17bis e 17quater. (6)

4. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8

(Azioni di sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, ambiente , sicurezza e responsabilità sociale (7).

CAPO III

SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

Art. 9

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la qualità;

b) adozione di sistemi di gestione per la qualità;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali;

d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità rispetto a norme internazionali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;

e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) (7a).

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;

c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

d) interventi di laboratori esterni;

e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

f) acquisto di norme tecniche;

g) (7b).

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:

a) interventi di laboratori esterni;

b) interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità e dei prodotti deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale. (8)

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 10

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) (8a);

b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) (8b);

c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) (8c);

d) euro 3.000 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d) (8d);

e) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) (8e).

Art. 11

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO IV

SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Art. 12

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione ambientale;

b) adozione di sistemi di gestione ambientale;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale rispetto a norme internazionali o convalida delle dichiarazioni ambientali redatte in conformità a norme comunitarie;

d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o della convalida delle dichiarazioni ambientali, limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta;

e) certificazione della conformità dei prodotti aziendali rispetto a norme nazionali, comunitarie, internazionali che ne garantiscano la qualità ecologica.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) (8f).

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) acquisto di beni strumentali per prove e controlli;

c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

d) interventi di laboratori esterni;

e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

f) acquisto di norme tecniche;

g) acquisto di apparecchiature per la riduzione dell'inquinamento;

h) (8g).

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), riguardano:

a) interventi di laboratori esterni;

b) interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale e dei prodotti e la convalida delle dichiarazioni ambientali deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale. (9)

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione ambientale o la convalida delle dichiarazioni ambientali è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 13

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) (9a);

b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) (9b);

c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c) (9c);

d) euro 3.000 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d) (9d);

e) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e) (9e).

Art. 14

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO V

SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA AZIENDALE

Art. 15

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;

b) adozione di sistemi di gestione per la sicurezza aziendale;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale rispetto a norme nazionali o internazionali;

d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) (9f).

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) acquisto di beni strumentali;

c) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

d) interventi di laboratori esterni;

e) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

f) acquisto di norme tecniche;

g) (9g).

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale. (10)

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 16

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) (10a);

b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) (10b);

c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) (10c);

d) euro 3.000 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d) (10d).

Art. 17

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO VBIS

SISTEMI DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE (11)

Art. 17bis

(Iniziative agevolabili)

1.Possono essere ammesse a contributo le seguenti iniziative, attuate in unità locali ubicate in Valle d'Aosta:

a) realizzazione di studi di valutazione di opportunità, costi e benefici dell'introduzione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;

b) adozione di sistemi di gestione della responsabilità sociale;

c) certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale rispetto a norme nazionali o internazionali;

d) mantenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale limitatamente alla prima conferma della certificazione ottenuta.

2. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera a), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) (11a).

3. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera b), riguardano:

a) consulenze esterne;

b) formazione del personale dipendente, compreso il costo orario;

c) acquisizione di programmi per elaboratore elettronico;

d) acquisto di norme tecniche;

e) (11b).

4. I costi ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), riguardano interventi di organismi di certificazione accreditati.

5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito internazionale riconosciute dal sistema nazionale.

6. L'ottenimento della certificazione della conformità dei sistemi di gestione della responsabilità sociale è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi previsti per l'adozione dei sistemi stessi.

Art. 17ter

(Entità massima dei contributi)

1. I contributi non possono comunque superare, per ciascuna impresa, i seguenti limiti di importo:

a) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera a) (11c);

b) euro 30.000 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera b) (11d);

c) euro 6.000 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera c) (11e);

d) euro 3.000, in ragione di ogni anno, per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera d) (11f).

Art. 17quater

(Erogazione dei contributi)

1. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera a), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, per metà ad avvenuta realizzazione dello studio di valutazione e per metà ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

2. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera b), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione della conformità del sistema.

3. L'erogazione dei contributi previsti per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettere c) e d), è disposta, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, ad avvenuta certificazione.

CAPO VI

MODIFICAZIONI ALLA L.R. 84/1993 E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 18

(Modificazione del titolo) (12)

Art. 19

(Modificazione dell'articolo 1) (13)

Art. 20

(Modificazione dell'articolo 13) (14)

Art. 21

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 84/1993:

a) l'articolo 3;

b) l'articolo 4;

c) l'articolo 4 bis;

d) l'articolo 5;

e) l'articolo 6;

f) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7;

g) il comma 2 dell'articolo 7;

h) l'articolo 8 bis;

i) l'articolo 9;

j) l'articolo 10;

k) il comma 4 dell'articolo 11;

l) il comma 5 dell'articolo 11.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge regionale 21 febbraio 1996, n. 7;

b) gli articoli 3, 4 e 5 della l.r. 33/1997;

c) l'articolo 1 della l.r. 11/2000.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 22

(Norma transitoria)

1. Le domande di contributo presentate ai sensi degli articoli 8bis, 9 e 10 della l.r. 84/1993, e non ancora finanziate, sono definite secondo le procedure previste dalla medesima legge.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione degli articoli 8, 9, 12, 15 e 17bis è determinata complessivamente in lire 610 milioni (euro 315.038) per l'anno 2001, in euro 629.930 per l'anno 2002 e in annui euro 660.930 a decorrere dall'anno 2003. (15)

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 negli obiettivi programmatici 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria", 2.2.2.10. "Interventi promozionali per l'artigianato", 2.2.2.11. "Interventi promozionali per il commercio", 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo", 2.2.2.13. "Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiere ed extra alberghiere", e si provvede:

a) mediante riduzione dei seguenti stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.09. "Interventi promozionali per l'industria":

- per lire 80 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 258.200, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46855 "Contributi per la realizzazione di studi di valutazione e di sistemi di qualità aziendale";

- per lire 30 milioni, per l'anno 2001, e per annui euro 77.400, per gli anni 2002 e 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46860 "Contributi per la certificazione di sistemi di qualità aziendali, di prodotti e di processi";

- per euro 36.100 per l'anno 2002 e per euro 67.100 per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 46870 "Spese per la promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione sulla qualità nel settore industriale";

b) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", previsto al punto B.1.1. "Legge quadro per la riorganizzazione del sistema di incentivazione delle imprese", dell'allegato n. 1 ai bilanci annuale e pluriennale, per lire 500 milioni, per l'anno 2001 e per annui euro 258.230, per gli anni 2002 e 2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio e nell'ambito delle finalità della legge stessa, variazioni tra gli obiettivi programmatici indicati al comma 2.

(1) Titolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo del titolo della L.R. 12 novembre 2001, n. 31 recitava:

"Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11.".

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

(2a) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 1 dell'articolo 2 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 36, comma 1, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12:

"1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 214, del 9 agosto 2008.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 2 recitava:

"1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui:

a) al regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001;

b) al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 10, del 13 gennaio 2001.".

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 9, 12 e 15 la Regione può intervenire mediante la concessione di contributi.".

(4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 2 dell'articolo 4 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 36, comma 2, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12:

"2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13, 16 e 17 ter.".

e precedentemente così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 15 novembre 2008, n. 24:

"2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13, 16 e 17ter.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"2. I contributi sono concessi in applicazione delle intensità massime di aiuto previste dai regolamenti di cui all'articolo 2 secondo le diverse tipologie di spesa, entro i limiti di importo di cui agli articoli 10, 13 e 15.".

(4a) Comma così sostituito dall'art. 36, comma 3, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità formale delle domande, effettua l'istruttoria tecnica preliminare e le sottopone alla valutazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 2 settembre 1997, n. 33.".

(5) Comma abrogato dall'art. 36, comma 5, lettera a), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Il comma 3 dell'articolo 5 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 15 novembre 2008, n. 24:

"(Modificazione all'articolo 5)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 31/2001 è inserita la seguente:

"bbis) un esperto di sistemi di gestione della responsabilità sociale;".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. In sede di valutazione delle domande presentate ai sensi della presente legge, la composizione del Comitato di cui al comma 2 è integrata da:

a) un esperto di sistemi di gestione ambientale;

b) un esperto di sistemi di gestione per la sicurezza;

c) un esperto di organizzazione aziendale, segnalato dalle associazioni degli imprenditori. In mancanza di segnalazioni la nomina sarà effettuata dalla Giunta regionale.".

(5a) Articolo inserito comma 2 dell'art.1 della L.R. 30 luglio 2019, n. 13.

(6) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2014, n. 16.

Il comma 3 dell'articolo 7 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 5, comma 1, della L.R. 15 novembre 2008, n. 24:

3. La Giunta regionale disciplina ogni adempimento o aspetto relativo alle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, compresi le modalità e i criteri applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 14, 15, 17, 17bis e 17 quater".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. La Giunta regionale disciplina ogni adempimento o aspetto relativo alle procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi, compresi le modalità e i criteri applicativi delle disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12, 14, 15 e 17.".

(7) Comma così modificato dall'art. 36, comma 4, della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Il comma 1 dell'articolo 8 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 6 della L.R. 15 novembre 2004, n. 28:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere azioni di sensibilizzazione e di informazione sulle problematiche legate all'applicazione delle norme in materia di qualità, ambiente e sicurezza, in collaborazione con società a partecipazione maggioritaria della Regione, aventi come scopo sociale lo sviluppo economico delle imprese.".

(7a) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera b), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 9 recitava:

"b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(7b) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera c), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 3, dell'articolo 9 recitava:

"g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(8) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 9 recitava:

"5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità e dei prodotti deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.".

(9) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera a), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 recitava:

"a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a);".

(10) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera b), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 10 recitava:

"b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b);".

(11) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 10 recitava:

"c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c);".

(12) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera d), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 10 recitava:

"d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d);".

(13) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 1, lettera e), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 1, dell'articolo 10 recitava:

"e) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e).".

(14) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera d) della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 12 recitava:

"b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(15) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera e) della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera h), del comma 3, dell'articolo 12 recitava:

"h) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del quindici per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(16) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 12 recitava:

"5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la qualità e dei prodotti deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.".

(17) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, lettera a), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 13 recitava:

"a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a);".

(18) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, lettera b), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 13 recitava:

"b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);".

(19) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, lettera c), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 2, dell'articolo 13 recitava:

"c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c);".

(20) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, lettera d), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 2, dell'articolo 13 recitava:

"d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d);".

(21) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 2, lettera e), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e), del comma 2, dell'articolo 13 recitava:

"e) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).".

(22) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera f), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 15 recitava:

"b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(23) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera g), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera g), del comma 3, dell'articolo 15 recitava:

"g) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(24) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 15 recitava:

"5. La certificazione della conformità dei sistemi di gestione per la sicurezza aziendale deve essere effettuata da organismi accreditati dal sistema nazionale o da strutture equivalenti in ambito europeo riconosciute dal sistema nazionale.".

(25) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 3, lettera a), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);".

(26) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 3, lettera b), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);".

(27) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 3, lettera c), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c);".

(28) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 3, lettera c), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 16 recitava:

"d) euro 2.600 in ragione di ogni anno per le iniziative di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d).".

(29) CAPO VBIS inserito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

(30) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera h), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28, il testo della lettera b), del comma 2, dell'articolo 17bis recitava:

"b) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(31) Lettera abrogata dall'art. 36, comma 5, lettera i), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28, il testo della lettera e), del comma 3, dell'articolo 17bis recitava:

"e) apporto professionale del personale dipendente, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammessa a contributo.".

(32) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 4, lettera a), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 17ter recitava:

"a) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera a);".

(33) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 4, lettera b), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 17ter recitava:

"b) euro 26.000 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera b);".

(34) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 4, lettera c), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 17ter recitava:

"c) euro 5.200 per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera c);".

(35) Lettera così modificata dall'art. 17, comma 4, lettera d), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28, il testo della lettera d), del comma 1, dell'articolo 17ter recitava:

"d) euro 2.600, in ragione di ogni anno, per le iniziative di cui all'articolo 17bis, comma 1, lettera d).".

(36) Sostituisce il titolo della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(37) Modifica il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(38) Modifica il comma 1 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(39) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 15 novembre 2004, n. 28.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 23 recitava:

"1. La spesa per l'applicazione degli articoli 8, 9, 12 e 15 è determinata complessivamente in lire 610 milioni (euro 315.038) per l'anno 2001, in euro 629.930 per l'anno 2002 e in annui euro 660.930 a decorrere dall'anno 2003.".