Legge regionale 23 giugno 1994, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 1994, n. 30

Rifinanziamento, per l'anno 1994, della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16(Costituzione della societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 5 luglio 1994, n. 29)

Art. 1

(Oggetto)

1. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della societą finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Valle d'Aosta), e successive modificazioni ed integrazioni, č rifinanziata per l'anno 1994, per gli interventi della gestione speciale, con lo stanziamento di lire 8.000 milioni.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere di lire 8.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge grava sul capitolo 35620 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Dotazione Finaosta - B.1.1.).

Art. 3

(Variazione di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 8.000.000.000;

b) in aumento:

cap. 35620 "Spese per la costituzione del fondo di dotazione della Finaosta s.p.a. per gli interventi della gestione speciale"

lire 8.000.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.