Legge regionale 24 giugno 1992, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 24 06 1992

Bollettino ufficiale 30 6 1992 n. 29

Normativa per il personale dipendente dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique.

Art. 1

(Stato giuridico e trattamento economico)

1. Al personale dipendente dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique, istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per il personale regionale.

2. Il personale è inquadrato nei ruoli dell’IVAT e dipende direttamente dall’Institut Valdôtain de l’Artisanat Typique.

3. La durata massima dell’orario di lavoro giornaliero è di 8 ore.

4. La dotazione organica è quella prevista nell’allegato A alla presente legge.

5. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, con decorrenza dalla data di inquadramento a ruolo, alla Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei dipendenti degli Enti locali, nonché agli altri istituti di Previdenza e di Assistenza previsti dalle leggi a favore dei dipendenti degli enti pubblici locali.

Art. 2

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto Speciale della Regione Valle d’Aosta, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 30 Dotazione Organica de l’Institut Valdôtain

de l’Artisanat typique (articolo 1)

ATTO ALLEGATO

RUOLO UNICO

Accanto al livello viene indicata la qualifica e il numero dei posti

VIII, economo: 1

VII, segretario: 1

V, coadiutore: 9

RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

Qualifica

Vicedirigenziale 1