Legge regionale 9 giugno 1981, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 09 06 1981

Bollettino ufficiale 14 7 1981 n. 9

Modificazione della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, recante la concessione di contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane.

Art. 1

Il primo comma dell’articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, č sostituito dai seguenti: Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attivitą artigiane possono essere concessi alle imprese artigiane, individuali e societarie, a titolo di concorso nelle spese per l’impianto, l’ammodernamento, l’ampliamento e l’acquisto di laboratori, di macchinario e di attrezzi, contributi nella misura del 30 percento della spesa sostenuta per investimenti sino a Lire 5.000.000.

La spesa per l’acquisto di scorte č ammessa sino all’ammontare del 10 percento della spesa ammissibile complessiva.

Art. 2

Il secondo comma dell’articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, č sostituito dai seguenti:

I contributi sono concessi su finanziamenti aventi una durata massima di cinque anni e sino all’ammontare di L. 20.000.000 per l’impianto, l’ammodernamento, l’ampliamento e l’acquisto di laboratori, macchinario, automezzi e attrezzature. La spesa per l’acquisto di scorte č ammessa sino all’ammontare del 20 percento della spesa ammissibile complessiva.

Art. 3

L’articolo 5 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, č sostituito dal seguente:

Per l’attuazione della presente legge č prevista ed autorizzata la spesa annua di Lire 1.000.000.000.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graveranno sul capitolo 36550 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 e per gli anni successivi.

Art. 4

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, ammontante a L. 240 milioni per l’anno 1981, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " - settore 2 " Sviluppo economico " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 (allegato n. 7).

Per gli anni 1982 e 1983, al relativo onere si fa fronte con le disponibilitą del settore 2.2.2.

" Sviluppo economico ", programma 2- 2- 2- 11 " Interventi promozionali per l’artigianato ", all’uopo integrato da L. 120 milioni mediante pari riduzione del settore 2- 2- 2- 2 " Infrastrutture nell’agricoltura ".

Per gli anni successivi l’onere sarą iscritto con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 240.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 36550 - Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane.

- LR 6 giugno 1977, n. 41

- LR 16 giugno 1978, n. 30

- LR 24 agosto 1979, n. 57

- LR 28 dicembre 1979, n. 86

- LR 30 gennaio 1980, n. 11

- LR 9 giugno 1981, n. 30

L. 240.000.000

Art. 6

Al bilancio di previsione pluriennale della Regione, per gli anni 1982 e 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

- Settore 2- 2- 2 " Sviluppo economico ", programma 2- 2- 2- 2 " Infrastrutture in agricoltura "

L. 120.000.000

Variazione in aumento:

- Settore 2- 2- 2 " Sviluppo economico ", programma 2- 2- 2- 11 " Interventi promozionali per l’artigianato " L. 120.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.