Legge regionale 16 giugno 1978, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 16 06 1978

Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7

Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente "Provvidenze per l’artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane".

Art. 1

La legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente " Provvidenze per l’artigianato - norme per la concessione di contributi regionali per l’incremento e il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane " č rifinanziata per l’esercizio finanziario 1978 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di L. 500.000.000.

Art. 2

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul cap. 4891 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2745 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) ", dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1978 (Punto 9 dell’allegato F al bilancio medesimo). Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 500.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 4891 - Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41 e 16 giugno 1978, n. 30 L. 500.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.