Legge regionale 16 giugno 1978, n. 30 - Testo storico
Legge regionale n. 30 del 16 06 1978
Bollettino ufficiale 1 8 1978 n. 7
Rifinanziamento della legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente "Provvidenze per l’artigianato. Norme per la concessione di contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane".
La legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, concernente " Provvidenze per l’artigianato - norme per la concessione di contributi regionali per l’incremento e il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane " č rifinanziata per l’esercizio finanziario 1978 e seguenti con lo stanziamento annuo massimo di L. 500.000.000.
Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul cap. 4891 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 2745 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) ", dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1978 (Punto 9 dell’allegato F al bilancio medesimo). Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1978 sono apportate le seguenti variazioni:
PARTE SPESA
Variazioni in diminuzione:
Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 500.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 4891 - Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attivitą delle imprese artigiane (leggi regionali 6 giugno 1977, n. 41 e 16 giugno 1978, n. 30 L. 500.000.000
La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.