Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (*)

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.

(B.U. 24 gennaio 2006, n. 4)

(Abrogata, a far data dal 1° gennaio 2013, dall'art. 58, comma 2, della L.R. 1° agosto 2012, n. 26)

[CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Programmazione energetico-ambientale

Art. 2bis - Gestione dei dati energetici regionali

Art. 3 - Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete

Art. 4 - Iniziative di formazione e di informazione

CAPO II

INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 5 - Iniziative agevolabili

Art. 6 - Impianti dimostrativi , pilota e sperimentali

Art. 6bis - Laboratori didattici specialistici

Art. 6ter - Diagnosi energetiche

Art. 6quater - Misure per la riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario

Art. 7 - Disposizioni comuni

Art. 8 - Strumenti di intervento

Art. 9 - Contributi in conto capitale

Art. 10 - Contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato

CAPO III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 11 - Tipologia dei procedimenti istruttori

Art. 12 - Istruttoria automatica

Art. 13 - Istruttoria valutativa

Art. 14 - Concessione e revoca dell'agevolazione

Art. 15 - Rinvio

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16 - Mutamento di destinazione dei beni

Art. 17 - Vigilanza

Art. 18 - Revoca dell'agevolazione

Art. 19 - Sanzioni

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Art. 22 - Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23

Art. 23 - Disposizioni finanziarie

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste disciplina le procedure finalizzate all'approvazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale e promuove l'attuazione delle iniziative per il perseguimento delle relative finalità, tenuto conto dell'esigenza di diversificare le fonti energetiche e di rendere più efficiente e razionale l'utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel contempo l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, allo scopo di incentivare:

a) le tecnologie che consentono il risparmio dell'energia, sia negli impieghi stazionari che nella mobilità leggera;

b) le tecnologie che consentono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili;

c) gli impianti dimostrativi e le attività di didattica specialistica;

d) le iniziative volte alla valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici e alla pianificazione dei conseguenti interventi di aumento dell'efficienza energetica. (1)

2. Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina, inoltre, la concessione di agevolazioni volte a promuovere le iniziative di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 6ter e 6quater. (2)

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, il fabbisogno energetico è soddisfatto mediante il ricorso alle migliori soluzioni che consentono l'impiego delle fonti rinnovabili, il risparmio e l'uso razionale dell'energia. A tal fine, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, in relazione al progresso della tecnica e nel rispetto della normativa vigente, i parametri da adottare in sede di progettazione delle opere e delle installazioni e di adeguamento e sostituzione degli impianti esistenti.

Art. 2

(Programmazione energetico-ambientale) (3)

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, tramite l'incentivazione dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico, in un'ottica di utilizzo razionale dell'energia.

2. La programmazione è attuata, in particolare, attraverso il piano energetico-ambientale redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore e concernente:

a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;

c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali;

d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale.

3. Il piano energetico-ambientale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed è aggiornato periodicamente con riferimento all'evolversi delle condizioni che influenzano lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano.

4.Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, e con il Consiglio permanente degli enti locali, in tutti i casi in cui le iniziative di programmazione hanno una ricaduta diretta sugli enti medesimi.

Art. 2bis

(Gestione dei dati energetici regionali) (4)

1. La raccolta, l'analisi, la verifica, il trattamento e la diffusione dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione e alla successiva attuazione degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, sono effettuati dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente. Gli stessi dati sono messi a disposizione della struttura regionale competente in materia di ambiente, per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La struttura competente può affidare al Centro osservazione e attività sull'energia di cui all'articolo 3 la gestione dei dati di cui al comma 1.

Art. 3

(Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete)

1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Regione promuove l'istituzione di un Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia), le cui attività sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale, secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione (5).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), per la specifica competenza tecnica. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell'energia (6).

3. FINAOSTA S.p.A. e ARPA possono avvalersi, per gli aspetti di particolare complessità, di enti, di istituzioni e di altri soggetti che operano a livello scientifico o economico anche nei settori correlati a quello dell'energia (7).

3bis. Il COA energia, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2:

a) organizza le attività previste per l'attuazione della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell'edilizia;

b) individua e organizza le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di pianificazione energetica adottato dalla Regione;

c) promuove attività di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale;

d) organizza la raccolta e l'aggiornamento dei dati statistici significativi e dei dati caratteristici di funzionamento delle tecnologie presenti sul mercato, con particolare riguardo all'evoluzione delle soluzioni impiantistiche utilizzabili sul territorio regionale;

e) realizza iniziative di formazione e di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;

f) fornisce agli enti locali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunità di sfruttamento energetico;

g) organizza le attività finalizzate alla realizzazione degli impianti dimostrativi, pilota e sperimentali di cui all'articolo 6, comma 1;

h) realizza i laboratori didattici specialistici di cui all'articolo 6bis;

i) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 6ter;

j) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell'ambito dell'istruttoria valutativa di cui all'articolo 13 (8).

Art. 4

(Iniziative di formazione e di informazione) (9)

1. La struttura competente, sentite le associazioni di categoria, promuove iniziative di formazione e di informazione allo scopo di sensibilizzare l'utenza e le categorie professionali in ordine alle applicazioni finalizzate al risparmio energetico, nonché iniziative volte ad incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche l'organizzazione di appositi presidi rivolti alla comunicazione e alla consulenza tecnica.

CAPO II

INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 5

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate da enti locali e da soggetti privati nel settore dell'edilizia residenziale, in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono (10):

a) un utilizzo razionale dell'energia;

b) un aumento dell'efficienza energetica degli edifici;

c) lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare anche le installazioni che impiegano combustibili gassosi, purché i relativi apparecchi utilizzatori siano al servizio dell'intero edificio nel quale sono installati e presentino un rendimento superiore a quello imposto dalle norme tecniche di riferimento.

3. Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile documentata:

a) per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), 50 per cento;

b) per le iniziative di cui al comma 1, lettera c), 70 per cento.

4. (11)

5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici, individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro di osservazione, tiene conto della significatività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici (12).

6. (13)

Art. 6

(Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali) (14)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e per l'impiego di tecniche di efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo energetico specifico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.

3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che operano nel settore dell'energia e in quelli correlati, ai quali compete l'attuazione delle iniziative, mediante la stipula di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all'energia eolica, o di presìdi organizzati sul territorio per sensibilizzare l'utenza all'impiego della trazione elettrica nella mobilità leggera è consentita subordinatamente al conseguimento di un'intesa con gli enti locali interessati.

4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalità di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni energetiche. In ogni caso, il monitoraggio è attuato a totale carico del soggetto incaricato della gestione degli impianti.

5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla tipologia degli impianti, può coprire integralmente gli oneri derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli impianti restano di proprietà della Regione.

6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei risultati energetici attesi. Il COA energia riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli interventi oggetto della convenzione.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, gli impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Art. 6bis

(Laboratori didattici specialistici) (15)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale, la Regione promuove iniziative volte alla formazione di professionalità qualificate da impiegare nell'ambito delle attività del settore energetico, anche attraverso l'attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da effettuarsi in laboratori didattici specialistici.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono avviate a seguito di intesa tra la struttura competente e la Sovraintendenza regionale agli studi, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di istruzione tecnica e professionale, regionali e paritarie, il cui indirizzo didattico sia inerente al settore energetico.

3. Le istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse alle iniziative di cui al comma 1 stipulano apposita convenzione con la Regione relativa alla realizzazione e alle modalità di utilizzo dei laboratori didattici specialistici.

4. L'allestimento dei laboratori didattici specialistici spetta al COA energia che riferisce periodicamente alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione delle iniziative avviate.

5. I laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione delle istituzioni scolastiche interessate e possono formare oggetto di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per l'utilizzo extrascolastico dei medesimi.

6. Per consentire la valutazione dei risultati attesi, le istituzioni scolastiche informano, entro il 30 giugno di ogni anno, il COA energia in ordine alle attività di sperimentazione realizzate.

Art. 6ter

(Diagnosi energetiche) (16)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e in relazione alle finalità indicate dalla normativa regionale vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia, la Regione concede agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati per l'effettuazione, nel settore dell'edilizia residenziale, di diagnosi energetiche e di analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal COA energia che si esprime sull'attendibilità delle valutazioni e sull'ammissibilità delle spese correlate.

3. Per le iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile documentata.

Art. 6quater

(Misure per la riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario) (17)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e per favorire l'interconnessione tra le catene energetiche, la Regione concede agevolazioni per la realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del fabbisogno energetico nel settore terziario, nell'ambito della riorganizzazione della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo gli enti locali e i soggetti privati, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente corredata di un progetto preliminare e di una relazione tecnico-finanziaria. I soggetti privati devono documentare, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione di un accordo con l'ente locale interessato.

3. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale a fronte di interventi che consentono un aumento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai parametri stabiliti dalla normativa vigente e che prevedono lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

4. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale anche per iniziative realizzate mediante l'impiego di mezzi a trazione elettrica o funzionanti con vettori energetici alternativi, purché i relativi sistemi di approvvigionamento siano alimentati mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile documentata.

5bis. Per le iniziative di cui al presente articolo, realizzate dagli enti locali, le agevolazioni sono concesse al lordo degli oneri fiscali (17a) (**).

Art. 7

(Disposizioni comuni)

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le iniziative previste dagli articoli 6 e 6quater, per le quali non si applicano i limiti di spesa di cui agli articoli 9 e 10 (18) (**).

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative nella forma del contributo in conto capitale (19).

3. (19a)

Art. 8

(Strumenti di intervento)

1. La Regione promuove la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 mediante la concessione di contributi in conto capitale, di contributi in conto interessi e di mutui a tasso agevolato e delle iniziative di cui agli articoli 6ter e 6quater mediante contributi in conto capitale (20).

2. (21)

Art. 9

(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 2.000 e quello massimo è di euro 50.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza con il predetto importo (22).

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Art. 10

(Contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato è di euro 25.000 e quello massimo è di euro 500.000 (23).

1bis. Limitatamente agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il limite massimo di spesa ammissibile è di euro 75.000. Qualora la spesa ammissibile superi il limite massimo, il contributo è concesso sino alla concorrenza del predetto importo (24).

2. Gli importi di cui ai commi 1 e 1bis sono considerati al netto degli oneri fiscali (25).

3. I mutui non possono avere una durata superiore a quindici anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione delle iniziative (26).

4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei contributi in conto interessi e dei mutui a tasso agevolato, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento dei relativi contributi.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 11

(Procedimenti istruttori) (27)

1. 1. Le domande per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge sono sottoposte:

a) all'istruttoria automatica, se relative ad un contributo in conto capitale;

b) all'istruttoria valutativa, se relative ad un contributo in conto interessi o ad un mutuo a tasso agevolato, ovvero, in ogni caso, alla realizzazione di una nuova costruzione, all'ampliamento volumetrico e alla demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, ancorché prevista nell'ambito di un intervento di ristrutturazione.

Art. 12

(Istruttoria automatica)

1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.

2. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

Art. 13

(Istruttoria valutativa)

1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui si riferisce la domanda, anche mediante la valutazione dei risultati attesi di risparmio energetico, della pertinenza, della compatibilità e della congruità delle spese, in relazione alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché della situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente.

2. FINAOSTA S.p.A. provvede a trasmettere struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico copia della domanda e, dopo aver effettuato l'istruttoria, ne comunica l'esito alla struttura stessa (28).

3. La Regione stipula apposita convenzione con FINAOSTA S.p.A. per la disciplina dei rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

Art. 14

(Concessione e revoca dell'agevolazione)

1. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto dell'istruttoria valutativa sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, relativamente ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato, sulla base delle garanzie offerte, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A.

2. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto di istruttoria automatica sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico (29).

3. L'erogazione dell'agevolazione è comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 15

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con apposita deliberazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La Giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16

(Mutamento di destinazione dei beni)

1. I beni oggetto delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere mantenuti nella destinazione dichiarata al momento della presentazione della domanda per un periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere.

2. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso prima della scadenza del periodo di cui al comma 1 è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, deve restituire l'ammontare del finanziamento e dell'equivalente sovvenzione dell'agevolazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può prevedere anche una restituzione parziale dell'agevolazione, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene, determinata con le modalità di cui al medesimo comma. L'autorizzazione può altresì prevedere eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. Il mutamento di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione, decorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere gli eventuali mutui in corso di ammortamento.

5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione del debito residuo (30).

Art. 17

(Vigilanza)

1.La struttura regionale competente in materia di sviluppo del settore energetico, avvalendosi se del caso dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni (31).

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti interessati e possono chiedere in visione la documentazione tecnica ritenuta necessaria.

Art. 18

(Revoca dell'agevolazione)

1. L'agevolazione è revocata qualora il soggetto beneficiario:

a) realizzi un'iniziativa difforme rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1 (32);

b) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1;

c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'agevolazione medesima, nonché qualora l'iniziativa non sia stata ancora avviata decorso un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione o non sia stata ultimata decorsi tre anni dalla medesima data ovvero, per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), entro il termine previsto dalla concessione edilizia (33).

3. La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione medesima, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 19

(Sanzioni)

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 marzo 1995, n. 9;

b) 24 dicembre 1996, n. 44;

c) 6 aprile 1998, n. 9;

d) 29 ottobre 1999, n. 32.

2. A far data dal 1° aprile 2006, sono altresì abrogati:

a) la legge regionale 20 agosto 1993, n. 62;

b) la legge regionale 21 aprile 1994, n. 11;

c) la legge regionale 26 maggio 1998, n. 43;

d) l'articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;

e) l'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 restano altresì applicabili alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione.

3. Ai fini della formazione della prima graduatoria di cui all'articolo 9 della l.r. 62/1993 relativa all'anno 2006, sono considerate ammissibili a contributo le richieste di finanziamento comprese nella seconda graduatoria relativa all'anno 2005, purché rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 8, comma 4, della medesima l.r. 62/1993.

3bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, le domande comprese nella graduatoria di cui all'articolo 9 della l.r. 62/1993, relativa all'anno 2006, sono considerate ammissibili ad agevolazione purché rispondenti ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dalle relative disposizioni applicative. Alle predette domande non si applica quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2 (34).

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)

1. (35)

2. (36)

3. (37)

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13 e 17 della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.138.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia pluriennale per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2006 e 2007 del bilancio per il triennio 2005/2007, sia con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 410.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.2. (Attuazione del piano energetico ambientale) dell'allegato 1 al bilancio per il triennio 2005/2007 e sull'accantonamento previsto al punto B.1.4. (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione e l'uso razionale dell'energia) dell'allegato 1 ai bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15.:

1) al capitolo 48825 (Spese per l'effettuazione di controlli su impianti termici finalizzati al contenimento dei consumi di energia) per annui euro 56.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

2) al capitolo 33751 (Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) per annui euro 200.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

3) al capitolo 48950 (Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche) per annui euro 272.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

4) al capitolo 48960 (Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili) per annui euro 200.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(*) L'articolo 20 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50, dispone che le parole: "Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete", ovunque ricorrano nella presente legge, sono sostituite dalle seguenti: "Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia)", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(**) L'articolo 3, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2010, n. 42, dispone che: "Le disposizioni di cui agli articoli 6quater, comma 5bis, e 7, comma 1, della l.r. 3/2006, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge, si applicano alle domande di agevolazione presentate a far data dal 1° gennaio 2010.".

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. La Regione Valle d'Aosta, con la presente legge, promuove l'attuazione di iniziative volte a favorire l'uso razionale delle risorse energetiche, attraverso l'incentivazione delle tecnologie che consentono il risparmio dell'energia e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, al fine di ridurre contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, e disciplina gli strumenti di programmazione e di monitoraggio finalizzati a coordinare e migliorare l'efficacia degli interventi diretti alla diversificazione delle fonti energetiche, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.".

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Il comma 3 dell'articolo 1 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2006, n. 21:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni volte a promuovere gli investimenti realizzati da soggetti privati e dagli enti locali territoriali nel settore dell'edilizia residenziale e per l'installazione di impianti dimostrativi destinati alla climatizzazione degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 1 recitava:

"3. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni volte a promuovere gli investimenti realizzati da soggetti privati e dagli enti locali territoriali nel settore dell'edilizia residenziale.".

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Programmazione energetico-ambientale)

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e nazionale, adotta ed aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in relazione all'utilizzo e alla gestione delle risorse idriche, allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. La programmazione, effettuata di concerto tra le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di pianificazione energetica, è attuata in modo particolare attraverso il piano energetico-ambientale, redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore, e concerne:

a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali, articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;

c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali, in accordo con le linee di politica ambientale regionale;

d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi del piano energetico-ambientale.

3. Il piano energetico-ambientale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed aggiornato periodicamente per essere adattato all'evolversi delle condizioni che influenzano la realizzazione di una situazione di sviluppo sostenibile.

4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, nonché con il Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in tutti i casi nei quali le iniziative di programmazione abbiano una ricaduta diretta sugli enti medesimi.".

(4) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 3 recitava:

"1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Regione promuove l'istituzione di un Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, le cui attività sono organizzate in accordo con la struttura competente.".

(6) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.), che si avvale, come Centro di competenza tecnico, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), laddove quest'ultima disponga delle professionalità necessarie. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti diversi che, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, operano a livello scientifico o economico nel settore dell'energia.".

(7) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"3. Il Centro di osservazione, sulla base della convenzione di cui al comma 2:

a) propone le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di programmazione energetica adottato dalla Regione;

b) promuove attività di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica delle soluzioni impiantistiche presenti sul mercato;

c) organizza la raccolta e l'aggiornamento di dati statistici significativi;

d) realizza iniziative di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;

e) fornisce consulenza per l'effettuazione di studi di fattibilità e per la realizzazione di progetti pilota;

f) fornisce agli enti locali territoriali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunità di sfruttamento energetico;

g) collabora all'effettuazione delle attività tecnico-amministrative previste nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 13;

h) supporta gli enti locali territoriali nell'adozione di strumenti di certificazione energetica nel settore dell'edilizia privata, in occasione dell'adeguamento del piano regolatore generale.".

(8) Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

(9) Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

"(Iniziative di formazione e di informazione)

1. La Giunta regionale predispone, anche su proposta delle associazioni di categoria, adeguate iniziative di formazione, di informazione, di divulgazione e di dimostrazione, allo scopo di sensibilizzare l'utenza in materia di risparmio energetico e di promuovere ed incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche l'organizzazione di appositi presìdi rivolti alla comunicazione con i consumatori.".

(10) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate, in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono:

a) un utilizzo razionale dell'energia;

b) un aumento dell'efficienza energetica degli edifici;

c) lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.".

(11) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 5 recitava:

"4. Le iniziative realizzate dagli enti locali territoriali, singolarmente o in forma associata, sono ammesse ad agevolazione a condizione che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio annuo convenzionale di energia primaria stabilito con le modalità di cui al comma 5.".

(12) Comma così modificato dall'art. 6, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 5 recitava:

"5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, l'entità del risparmio annuo convenzionale di energia primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese di investimento, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici, individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro di osservazione, tiene conto della significatività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici.".

(13) Comma abrogato dall'art. 6, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'articolo 5 recitava:

"6. Non sono ammissibili ad agevolazione le realizzazioni eseguite in ottemperanza ad obblighi normativamente imposti.".

(14) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

L'articolo 6 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 15, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34:

"(Assegnazione dei generi contingentati)

1. L'assegnazione dei contingenti di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale è disposta dalla struttura competente a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, che, a tal fine, devono presentare domanda per essere registrati nella banca dati di cui all'articolo 4 quali soggetti autorizzati; la struttura competente provvede, inoltre, ad assegnare ai predetti soggetti una prima quota, di seguito denominata fido, nell'ambito della quale sono emessi i buoni di prelievo, pari ad un quantitativo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

2. In caso di primo insediamento, il fido è determinato in misura fissa, nell'ammontare stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Al soggetto importatore sono rilasciate ulteriori assegnazioni, entro i limiti del fido, sulla base dei quantitativi complessivamente assegnati ed immessi in consumo di alcool, birra e zucchero e loro derivati in esenzione fiscale.

4. I provvedimenti di assegnazione e quelli di reintegro hanno una validità non superiore a quattro mesi, decorrenti dalla data di emissione.

5. La Giunta regionale può inoltre rideterminare in corso d'anno l'ammontare dei fidi concessi in relazione alla disponibilità effettiva dei contingenti.

6. Al fine di evitare eventuali fenomeni di accaparramento, la Giunta regionale può determinare, con propria deliberazione, i quantitativi massimi di alcool, birra e zucchero in esenzione fiscale assegnabili a ciascun soggetto autorizzato.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Impianti dimostrativi)

1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative dirette all'installazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili o di sistemi a basso consumo energetico specifico, a condizione che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio non inferiore al 15 per cento sui consumi originari di idrocarburi e di energia primaria.

2. Possono essere altresì concesse agevolazioni per l'effettuazione di diagnosi energetiche e di analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal Centro di osservazione, che si esprime sulla significatività degli interventi dimostrativi, in relazione al grado di innovazione conseguibile rispetto alle applicazioni già diffuse su larga scala.

4. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, le agevolazioni possono essere concesse, rispettivamente, nella misura massima del 70 e del 20 per cento della spesa ammissibile documentata.".

(15) Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

(16) Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

(17) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

(17a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2010, n. 42.

(18) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.R. 20 dicembre 2010, n. 42.

Il comma 1 dell'articolo 7 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 25, comma 1, della L.R. 13 giugno 2007, n. 15:

"1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge, fatta eccezione per le iniziative previste dall'articolo 6, per le quali non si applicano i limiti di spesa di cui agli articoli 9 e 10.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.".

(19) Comma così modificato dall'art. 31, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

"2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative.".

(19a) Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 2 marzo 2010, n. 8.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava:

"3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.".

(20) Comma così modificato dall'art.11, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 8 recitava:

"1. La Regione promuove la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 mediante la concessione di contributi in conto capitale, di contributi in conto interessi e di mutui a tasso agevolato.".

(21) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. Le agevolazioni a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere sono concesse, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.".

(22) Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 9 recitava:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 2.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 50.000.".

(23) Comma così modificato dall'art.13, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 10 recitava:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 500.000.".

(24) Comma inserito dall'art.13, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

(25) Comma così modificato dall'art.13, comma 3, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 10 recitava:

"2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.".

(26) Comma così modificato dall'art.13, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 10 recitava:

"3. I mutui non possono avere una durata superiore a dieci anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione delle iniziative.".

(27) Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 11 recitava:

"(Tipologia dei procedimenti istruttori)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate:

a) alla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte dalla struttura medesima all'istruttoria automatica di cui all'articolo 12, qualora gli importi di spesa ammissibili siano inferiori a euro 25.000;

b) a FINAOSTA S.p.A. e sono sottoposte dalla società medesima all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 13, qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 25.000.".

(28) Comma così modificato dall'art.15 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 13 recitava:

"2. FINAOSTA S.p.A. provvede a trasmettere alla struttura competente copia della domanda e, dopo aver effettuato l'istruttoria, ne comunica l'esito alla struttura stessa.".

(29) Comma così modificato dall'art.16 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 14 recitava:

"2. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto di istruttoria automatica sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

(30) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 16 recitava:

"5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione degli stessi con le modalità stabilite dal comma 2.".

(31) Comma così modificato dall'art.17 della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 17 recitava:

"1. La struttura competente, avvalendosi se del caso dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.".

(32) Lettera così modificata dall'art. 18, comma 1, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 18 recitava:

"a) realizzi un'iniziativa difforme rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 6;".

(33) Comma così modificato dall'art.18, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009, n. 50.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 18 recitava:

"2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'agevolazione medesima, nonché qualora l'iniziativa non sia stata ancora avviata decorso un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione o non sia stata ultimata decorsi tre anni dalla medesima data.".

(34) Comma aggiunto dall'art. 31, comma 3, della L.R. 15 dicembre 2006, n. 30.

(35) Modifica il comma 4 dell'articolo 1 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 23.

(36) Sostituisce il comma 6 dell'articolo 1 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 23.

(37) Sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 23.