Legge regionale 28 settembre 1951, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 28 settembre 1951

Bollettino ufficiale 19 novembre 1951

Provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la silvicoltura.

Art. 1

In analogia a quanto stabilito con DD.LL. 30 dicembre 1923, n. 3267 e 16 maggio 1926, n. 1126, agli Enti ed ai privati che razionalmente e sotto la vigilanza dell’autorità forestale regionale compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati e nudi, di loro appartenenza, siano o no sottoposti a vincolo, potranno essere concessi dei contributi dalla Regione nella misura non superiore ai due terzi della relativa spesa, dedotti i contributi eventuali che potrà concedere lo Stato per le stesse opere.

Art. 2

L’Ispettorato regionale forestale è autorizzato a concedere gratuitamente la direzione tecnica dei lavori per la formazione di nuovi boschi o per la ricostituzione dei boschi deteriorati intrapresi a mente dell’articolo precedente.

Art. 3

L’Assessore per l’Agricoltura e per le Foreste, qualora ne riconosca la necessità, potrà autorizzare l’Ispettorato regionale forestale a fornire gratuitamente anche i semi e le piantine occorrenti; qualora tali materiali non siano forniti gratuitamente, se ne potrà tenere conto nella determinazione del contributo, computando anche il costo delle piantine e dei semi impiegati nella coltura.

Art. 4

I proprietari e i possessori dei terreni debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al piano di coltura e di conservazione dei boschi stabilito dall’Ispettorato regionale forestale.

Art. 5

Le domande per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli debbono essere inoltrate all’Assessore per l’Agricoltura e per le Foreste, tramite l’Ispettorato regionale forestale il quale, esperiti i necessari accertamenti, esprimerà motivato parere sulla ammissibilità alla concessione del contributo, prescrivendo i criteri e le modalità per l’esecuzione dei lavori.

Art. 6

Il contributo di cui all’articolo 1 può essere concesso per intero ove siano trascorsi tre anni dalla compiuta coltura e previo collaudo da parte dell’Ispettorato regionale forestale. È consentita la concessione di acconti proporzionati all’importo dei lavori eseguiti e debitamente accertati.

La misura degli acconti concessi non può superare il 75 percento della quota di contributo corrispondente ai lavori eseguiti.

Non si fa luogo ad ulteriori pagamenti in acconto ove non sia eseguita quella parte di lavori per i quali siano stati effettuati altri pagamenti a titolo di acconto.

Art. 7

Nel caso di mancata o di parziale esecuzione dei lavori e di altra inadempienza che comprometta le finalità della concessione, l’interessato incorre nella perdita dell’intero contributo ed è obbligato a rimborsare l’acconto eventualmente percepito nonché il costo delle piantine e dei semi eventualmente concessigli gratuitamente.

Art. 8

L’Ispettorato regionale forestale è tenuto a rilasciare gratuitamente agli interessati il certificato, in carta libera, comprovante la esecuzione del lavoro di rimboschimento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura, affinché gli interessati medesimi possano ottenere l’esenzione dall’imposta fondiaria erariale e dalle sovrimposte regionale e comunale, a mente dell’articolo 58 del D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Le somme occorrenti per il finanziamento delle spese per la concessione dei contributi di cui alla presente legge saranno annualmente stanziate sul bilancio regionale tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dell’entità dei contributi annualmente previsti.

Per la concessione dei benefici stessi nel corrente esercizio finanziario è autorizzata la spesa di lire cinque milioni.

Art. 9

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.