Legge regionale 20 marzo 2018, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 20 marzo 2018, n. 3

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge europea 2009), in conformità alla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2018).

(B.U. del 10 aprile 2018, n. 18)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) valutazione di impatto ambientale (VIA): il processo di valutazione ambientale di progetti che comprende l'eventuale svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, la decisione, l'informazione sulla decisione e il monitoraggio;";

b) la lettera c) è soppressa;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) impatti ambientali: gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; interazione tra i fattori sopra elencati, compresi quelli derivanti dalla vulnerabilità del progetto al rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;";

d) dopo la lettera m), è inserita la seguente:

"mbis) provvedimento di verifica di assoggettabilità: il provvedimento che conclude i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e a VIA;";

e) dopo la lettera u), è inserita la seguente:

"ubis) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale, nonché del pubblico, nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 3 della l.r. 12/2009)

1. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 12/2009 è sostituita dalla seguente:

"i) rilascia il provvedimento di VIA;"

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 15 della l.r. 12/2009)

1. Alla lettera bbis) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000, individuati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 8/2007".

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 12/2009, dopo le parole: "l.r. 30/1991," sono inserite le seguenti: "ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000 individuati ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 8/2007,".

Art. 4

(Inserimento dell'articolo 15bis nella l.r. 12/2009)

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 12/2009, come modificato dall'articolo 3, è inserito il seguente:

"Art. 15bis

(Valutazione preliminare)

1. Per le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici dei progetti elencati negli allegati A e B, il proponente, in ragione della ritenuta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, può richiedere alla struttura competente, trasmettendo adeguati elementi informativi, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare.

2. La struttura competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l'esito delle proprie determinazioni, indicando se le modificazioni, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere sottoposti alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 16 della l.r. 12/2009)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 12/2009, le parole: "e concertazioni" sono soppresse.

Art. 6

(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 12/2009, dopo le parole: "nel sito web della Regione" sono aggiunte le seguenti: ", dandone comunicazione ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 18 della l.r. 12/2009)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"3. La struttura competente avvia una fase di consultazione con il proponente e i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati, in esito alla quale si pronuncia sulla portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, sul livello di dettaglio e sulle metodologie da adottare nello studio di impatto ambientale, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili e della possibilità per il proponente di raccogliere i dati richiesti.".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 19 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 12/2009, dopo le parole: "è predisposto" sono inserite le seguenti: "da esperti competenti nel settore attinente al progetto in questione,".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 20 della l.r. 12/2009)

1. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 12/2009, le parole: "nel numero di copie dalla medesima richiesto" sono soppresse.

2. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 12/2009 è sostituita dalla seguente:

"b) comunicare ai soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel sito web della Regione.".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 22 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Acquisizione dei pareri dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale)

1. I soggetti competenti in materia territoriale e ambientale esprimono il parere di competenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione prevista dall'articolo 20, comma 5, lettera a), o nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla struttura competente, nei termini e con le modalità ivi previsti.".

Art. 11

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 23 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 23

(Valutazione)

1. La fase di valutazione si conclude con l'adozione del provvedimento di VIA entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, la struttura competente può richiedere al proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 22, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione già presentata.

3. Entro i primi trenta giorni della fase di valutazione, il proponente, sulla base delle risultanze della consultazione di cui all'articolo 21 e dell'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 22, può richiedere alla struttura competente:

a) un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini del provvedimento di VIA;

b) di modificare o integrare i documenti già presentati.

4. Per l'effettuazione delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, la struttura competente concede un termine che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su motivata istanza del proponente, previa valutazione da parte della medesima struttura competente. Decorso tale termine senza che siano state presentate le modificazioni o integrazioni richieste, l'istanza si intende ritirata.

5. La struttura competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle modificazioni o integrazioni di cui ai commi 2 e 3, dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito con le modalità di cui all'articolo 20, comma 5, lettera a), e dispone che il proponente ne depositi copia presso i Comuni nel cui territorio è realizzata l'opera o l'intervento. In tal caso, chiunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso può presentare osservazioni.

6. La presentazione di modificazioni o integrazioni sospende i termini per l'adozione del provvedimento di VIA, che riprendono a decorrere dalla data del deposito delle medesime ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, la struttura competente proroga il termine del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, dandone comunicazione al proponente.".

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 24 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

(Decisione)

1. La struttura competente rilascia il provvedimento di VIA entro il termine di cui all'articolo 23, comma 1, fatte salve eventuali sospensioni o proroghe dei termini procedimentali disposte ai sensi del medesimo articolo 23.

2. Il provvedimento di VIA contiene le eventuali condizioni ambientali per la realizzazione, per l'esercizio e per la dismissione dei progetti.

3. Salvi i casi previsti dall'articolo 15, comma 3, non può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia stato adottato il provvedimento di VIA. I lavori di realizzazione dei progetti sottoposti alla VIA devono essere iniziati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dalla struttura competente su istanza motivata del proponente, la procedura di VIA deve essere reiterata.

4. Il dirigente della struttura competente adotta il provvedimento di proroga o di diniego della stessa entro sessanta giorni dall'istanza presentata dal proponente ai sensi del comma 3, sentiti i soggetti competenti in materia territoriale e ambientale potenzialmente interessati al progetto.".

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 25bis nella l.r. 12/2009)

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 12/2009, è inserito il seguente:

"Art. 25bis

(Rapporto tra provvedimento di VIA e autorizzazione)

1. L'autorizzazione o ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, rilasciati dalle strutture regionali, dai Comuni o loro forme associative o da altri enti competenti per materia, comprendono almeno le seguenti informazioni:

a) il provvedimento di VIA;

b) le prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA che riguardino le eventuali condizioni ambientali e le eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché le misure di monitoraggio da adottare.".

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 26 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 26

(Monitoraggio)

1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente provocati dalle opere o dagli interventi approvati, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale degli stessi, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire alla struttura competente di prescrivere le opportune misure correttive.

2. Il provvedimento di VIA contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio degli impatti. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati a natura, ubicazione e dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente.

3. Il monitoraggio degli impatti è effettuato dal proponente sulla base del piano di monitoraggio allegato al progetto e di quanto stabilito nel provvedimento di VIA. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, il provvedimento di VIA può, inoltre, stabilire la possibilità di ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dalla normativa europea, statale e regionale vigente.

4. Il proponente comunica alla struttura competente i risultati del monitoraggio, e le eventuali misure correttive proposte, anche al fine di consentire il controllo da parte dei soggetti competenti in materia territoriale e ambientale che si sono espressi in sede di procedura di VIA.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive deve essere data notizia sul sito web della Regione.".

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 28 della l.r. 12/2009)

1. L'articolo 28 della l.r. 12/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui all'articolo 29, commi 2 e 3, del medesimo decreto, la struttura competente procede con le modalità ivi previste.

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006 provvede il Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti effettuati dai soggetti preposti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'articolo 27.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 7, del d.lgs. 152/2006.

4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.".

Art. 16

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli allegati A, B, F, G e H al titolo I della l.r. 12/2009 sono sostituiti dagli allegati A, B, F, G e H di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA previste dalla l.r. 12/2009, avviate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concluse ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del procedimento.