Legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 8 febbraio 2016, n. 3

Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(B.U. del 23 febbraio 2016, n. 9)

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 2 - Titolo abilitativo

Art. 3 - Presentazione della domanda

Art. 4 - Istruttoria e rilascio del titolo abilitativo

Art. 5 - Collaudo funzionale

Art. 6 - Assicurazioni

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio

Art. 8 - Trasferimento dell'autorizzazione

Art. 9 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 10 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 11 - Rinuncia all'autorizzazione

Art. 12 - Adempimenti a seguito di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio

Art. 13 - Disposizioni per l'esercizio

Art. 14 - Rilevanti interventi di manutenzione e controllo o di modifica

Art. 15 - Norme tecniche

Art. 16 - Sanzioni amministrative

Art. 17 - Rinvio

Art. 18 - Modificazioni alla l.r. 11/1998

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di persone, animali, cose.

2. La presente legge disciplina gli impianti a fune che utilizzano una o più funi, impiegate come vie di corsa, come organi di trazione o come organi portanti-traenti, destinati al servizio privato. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori verticali o inclinati e i montacarichi.

3. Sono considerati in servizio privato gli impianti a fune utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che utilizzano occasionalmente la linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili. Non sono considerati in servizio privato gli impianti a fune disciplinati dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), che soddisfano un interesse di pubblico trasporto oppure un interesse pubblico finalizzato allo sviluppo turistico.

4. Ai fini della presente legge, gli impianti a fune si suddividono in:

a) impianti per il trasporto di persone, animali, cose;

b) grandi impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose;

c) piccoli impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose;

d) palorci per il trasporto esclusivo di cose;

e) impianti temporanei per cantieri e per trasporto di legname.

5. Per piccoli impianti ai sensi del comma 4, lettera c), si intendono quelli destinati al trasporto esclusivo di animali e cose, con fune traente o portante-traente, che non superano la capacità di trasporto massima fissata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 17.

6. Per palorci ai sensi del comma 4, lettera d), si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità con capacità inferiore a 200 daN.

7. Per impianti temporanei ai sensi del comma 4, lettera e), si intendono quelli montati per un periodo di tempo limitato, comunque non superiore alla durata del cantiere o dell'attività cui sono asserviti. Gli impianti temporanei sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, fatta eccezione per quelli che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.

Art. 2

(Titolo abilitativo)

1. La costruzione o la modifica di impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato è subordinata al rilascio di uno dei titoli abilitativi di cui all'articolo 59, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

2. Per gli impianti a fune di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), il titolo abilitativo è costituito dal permesso di costruire.

3. Per gli impianti a fune di cui all'articolo 1, comma 4, lettere c) e d), che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico, il titolo abilitativo è costituito dal permesso di costruire. In tutti gli altri casi, il titolo abilitativo è costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia).

4. Per gli impianti a fune di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), non inclusi in progetti assentiti e che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico, il titolo abilitativo è costituito dalla SCIA edilizia. Nel caso in cui non siano presenti attraversamenti non è richiesto alcun titolo.

5. Nel caso in cui l'impianto attraversi il territorio di più Comuni, ogni ente territorialmente competente rilascia il proprio titolo abilitativo.

Art. 3

(Presentazione della domanda)

1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo per gli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato, il soggetto interessato, pubblico o privato, presenta al Comune competente per territorio la relativa domanda, secondo quanto stabilito dal titolo VII, capo II, della l.r. 11/1998, integrata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione del progettista relativa al possesso di specifica esperienza nel settore funiviario;

b) relazione illustrativa delle finalità dell'impianto a fune;

c) progetto definitivo funiviario e manuale d'uso e manutenzione, i cui contenuti sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 17;

d) elenco dei fondi e dei proprietari dei terreni interessati dall'impianto, con la dimostrazione della relativa disponibilità in capo al richiedente;

e) documentazione relativa ad eventuali attraversamenti di strade o sentieri, corsi d'acqua e linee elettriche, con la dimostrazione della relativa disponibilità in capo al richiedente;

f) documentazione relativa alla segnalazione degli ostacoli al volo a bassa quota alle autorità civili e militari competenti, ove necessaria.

Art. 4

(Istruttoria e rilascio del titolo abilitativo)

1. Il Comune competente per territorio verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 3, nonché l'esistenza di accordi privatistici in merito alla disponibilità delle aree, del sorvolo e degli attraversamenti e la previsione progettuale, ove occorra, degli attrezzamenti necessari per la segnalazione al volo a bassa quota, compresi quelli eventualmente richiesti dalle autorità civili e militari competenti.

2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta, per gli impianti a fune di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), la corresponsione di una cauzione, da versare a favore del Comune mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'effettiva dismissione e del ripristino dei siti al termine dell'esercizio dell'impianto.

3. Nel titolo abilitativo per gli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato, il Comune può imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Art. 5

(Collaudo funzionale)

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il soggetto interessato inoltra al Comune competente per territorio la richiesta di autorizzazione all'esercizio, controfirmata dal direttore dei lavori, corredandola della documentazione tecnica elencata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 17, delle dichiarazioni attestanti l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera e delle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto.

2. Gli impianti a fune di cui all'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), e gli impianti di cui alle lettere c) e d), che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico sono sottoposti a collaudo funzionale effettuato da soggetti esperti nel settore funiviario.

3. In sede di collaudo funzionale, il soggetto incaricato accerta la sussistenza delle condizioni affinché il servizio possa svolgersi in sicurezza, in conformità alle norme tecniche di cui all'articolo 15 e alle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto, redigendo specifico verbale.

Art. 6

(Assicurazioni)

1. L'esercizio degli impianti a fune di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante da sinistri e da danni arrecati, per fatto proprio del titolare dell'impianto a fune, dei dipendenti o del personale avente funzioni di ispezione, di controllo, di manutenzione o di soccorso, alle persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, lettere b), c), d) ed e), l'esercizio degli impianti è subordinato a idonea copertura assicurativa qualora attraversino strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.

Art. 7

(Autorizzazione all'esercizio)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, il soggetto interessato, pubblico o privato, trasmette al Comune competente per territorio:

a) il verbale di collaudo funzionale e la certificazione del suo esito positivo, ove necessario;

b) i nominativi del personale incaricato alla conduzione dell'impianto;

c) copia delle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto e dell'eventuale piano di soccorso;

d) copia della documentazione attestante la copertura assicurativa, ove necessaria;

e) il piano di gestione dell'attraversamento mediante regolamentazione del traffico e protezioni o misure tecniche che impediscano la caduta accidentale del carico o delle funi, nel caso di impianti interferenti con strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.

2. Nel caso in cui la linea dell'impianto a fune interessi più Comuni, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Comune sul cui territorio insiste la maggior parte del tracciato dell'impianto medesimo.

3. Nel caso in cui il tracciato dell'impianto a fune interessi più Regioni o Stati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è rilasciata dal Comune competente per territorio, previa intesa con gli enti confinanti interessati dall'impianto stesso.

4. Il Comune competente per territorio, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Art. 8

(Trasferimento dell'autorizzazione)

1. Il Comune competente per territorio concede il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio ad altro soggetto, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi del titolare originario da parte del nuovo richiedente.

Art. 9

(Sospensione dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio può essere sospesa dal Comune competente per territorio nel caso in cui il titolare dell'impianto a fune non rispetti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione e dalla presente legge.

Art. 10

(Decadenza dell'autorizzazione)

1. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio è dichiarata dal Comune competente per territorio, qualora il titolare dell'impianto a fune:

a) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall'autorizzazione all'esercizio e dalla presente legge;

b) nel caso di rilevanti interventi di modifica dell'impianto, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 17;

c) dopo venti anni dal suo rilascio.

Art. 11

(Rinuncia all'autorizzazione)

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione, il titolare dell'impianto a fune deve darne comunicazione al Comune competente per territorio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12

(Adempimenti a seguito di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio)

1. Nel caso di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio a qualsiasi titolo, il titolare dell'impianto a fune è obbligato a proprie spese alla rimozione delle funi e delle parti di impianto che possono risultare pericolose per la pubblica incolumità.

2. Qualora il titolare dell'impianto a fune non provveda alla messa in sicurezza dell'impianto entro diciotto mesi dalla cessazione, all'esecuzione provvede direttamente il Comune e le relative spese sono poste a carico del titolare medesimo.

Art. 13

(Disposizioni per l'esercizio)

1. Per garantire la sicurezza dell'esercizio, ad ogni impianto a fune deve essere preposto un responsabile e il personale necessario alla conduzione dell'impianto, le cui mansioni sono riportate nelle norme generali e speciali di esercizio.

Art. 14

(Rilevanti interventi di manutenzione e controllo o di modifica)

1. Decorsi venti anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o alla scadenza dell'autorizzazione per gli impianti esistenti, l'impianto deve essere sottoposto a rilevante intervento di manutenzione e controllo, da effettuare anche nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione. A conclusione dell'intervento, deve essere eseguito il collaudo funzionale.

2. Ai fini dell'ottenimento di nuova autorizzazione all'esercizio a seguito degli interventi di cui al comma 1 o a seguito di rilevanti interventi di modifica, il soggetto interessato trasmette al Comune competente per territorio apposita richiesta, corredata dei documenti di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 15

(Norme tecniche)

1. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto privato di persone si applica la direttiva 2000/9/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Gli impianti adibiti al trasporto di persone, che per caratteristiche e destinazione d'uso sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, devono comunque soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II della medesima direttiva.

2. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune per il trasporto privato di animali e cose si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato, le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale trasporti a fune e altre norme tecniche di riferimento.

Art. 16

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque effettui l'esercizio di un impianto a fune in servizio privato senza autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190.

2. Chiunque utilizzi un impianto a fune temporaneo di cantiere oltre la durata del cantiere stesso a cui è asservito è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190.

3. L'esercizio dell'impianto senza la nomina del personale preposto da parte del titolare dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 730 a euro 2.190.

4. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la polizia locale. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Sindaco competente per territorio, sulla base delle contestazioni effettuate dal predetto personale.

5. Nel caso di violazioni successive, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 17

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:

a) i contenuti del progetto definitivo e la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, a seconda delle tipologie di impianti a fune di cui all'articolo 1, comma 4;

b) i rilevanti interventi di modifica degli impianti a fune che comportano la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio;

c) i requisiti del personale preposto;

d) i dati tecnici degli impianti a fune, da inserire in apposito elenco tenuto dai Comuni interessati.

Art. 18

(Modificazioni alla l.r. 11/1998)

1. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 11/1998, sono aggiunte le seguenti:

"tbis) palorci e piccoli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di animali e cose che non attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico;

tter) impianti a fune temporanei per cantieri e per trasporto di legname che attraversano strade pubbliche, edifici abitati, opere pubbliche accessibili al pubblico.".

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

1. I titolari di impianti a fune esistenti devono adeguarsi alle disposizioni contenute negli articoli 7, 13 e 14 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza del titolo autorizzativo all'esercizio.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata avviata, ma non conclusa, l'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo.