Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia.

(B.U. 24 gennaio 2006, n. 4)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Programmazione energetico-ambientale

Art. 3 - Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete

Art. 4 - Iniziative di formazione e di informazione

CAPO II

INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 5 - Iniziative agevolabili

Art. 6 - Impianti dimostrativi

Art. 7 - Disposizioni comuni

Art. 8 - Strumenti di intervento

Art. 9 - Contributi in conto capitale

Art. 10 - Contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato

CAPO III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 11 - Tipologia dei procedimenti istruttori

Art. 12 - Istruttoria automatica

Art. 13 - Istruttoria valutativa

Art. 14 - Concessione e revoca dell'agevolazione

Art. 15 - Rinvio

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16 - Mutamento di destinazione dei beni

Art. 17 - Vigilanza

Art. 18 - Revoca dell'agevolazione

Art. 19 - Sanzioni

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20 - Abrogazioni

Art. 21 - Disposizioni transitorie

Art. 22 - Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23

Art. 23 - Disposizioni finanziarie

Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Valle d'Aosta, con la presente legge, promuove l'attuazione di iniziative volte a favorire l'uso razionale delle risorse energetiche, attraverso l'incentivazione delle tecnologie che consentono il risparmio dell'energia e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, al fine di ridurre contestualmente l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti, e disciplina gli strumenti di programmazione e di monitoraggio finalizzati a coordinare e migliorare l'efficacia degli interventi diretti alla diversificazione delle fonti energetiche, anche mediante la razionalizzazione e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

2. Ai fini della presente legge, sono considerate fonti rinnovabili quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

3. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni volte a promuovere gli investimenti realizzati da soggetti privati e dagli enti locali territoriali nel settore dell'edilizia residenziale.

4. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, il fabbisogno energetico è soddisfatto mediante il ricorso alle migliori soluzioni che consentono l'impiego delle fonti rinnovabili, il risparmio e l'uso razionale dell'energia. A tal fine, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, in relazione al progresso della tecnica e nel rispetto della normativa vigente, i parametri da adottare in sede di progettazione delle opere e delle installazioni e di adeguamento e sostituzione degli impianti esistenti.

Art. 2

(Programmazione energetico-ambientale)

1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e nazionale, adotta ed aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in relazione all'utilizzo e alla gestione delle risorse idriche, allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l'adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici e alla riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. La programmazione, effettuata di concerto tra le strutture regionali competenti in materia di ambiente e di pianificazione energetica, è attuata in modo particolare attraverso il piano energetico-ambientale, redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore, e concerne:

a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali, articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive;

b) lo stato di attuazione degli interventi in atto;

c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali, in accordo con le linee di politica ambientale regionale;

d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi del piano energetico-ambientale.

3. Il piano energetico-ambientale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed aggiornato periodicamente per essere adattato all'evolversi delle condizioni che influenzano la realizzazione di una situazione di sviluppo sostenibile.

4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove ed attua opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un'adeguata analisi di specifici settori di competenza, nonché con il Consiglio permanente degli enti locali di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in tutti i casi nei quali le iniziative di programmazione abbiano una ricaduta diretta sugli enti medesimi.

Art. 3

(Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete)

1. Al fine di assicurare conoscenze ed analisi adeguate ad un'efficace programmazione di settore, la Regione promuove l'istituzione di un Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, le cui attività sono organizzate in accordo con la struttura competente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.), che si avvale, come Centro di competenza tecnico, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), laddove quest'ultima disponga delle professionalità necessarie. La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con enti diversi che, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, operano a livello scientifico o economico nel settore dell'energia.

3. Il Centro di osservazione, sulla base della convenzione di cui al comma 2:

a) propone le azioni ritenute necessarie per l'attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di programmazione energetica adottato dalla Regione;

b) promuove attività di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all'aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, con particolare riguardo all'evoluzione tecnologica delle soluzioni impiantistiche presenti sul mercato;

c) organizza la raccolta e l'aggiornamento di dati statistici significativi;

d) realizza iniziative di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente;

e) fornisce consulenza per l'effettuazione di studi di fattibilità e per la realizzazione di progetti pilota;

f) fornisce agli enti locali territoriali l'assistenza necessaria per l'individuazione delle specifiche opportunità di sfruttamento energetico;

g) collabora all'effettuazione delle attività tecnico-amministrative previste nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 13;

h) supporta gli enti locali territoriali nell'adozione di strumenti di certificazione energetica nel settore dell'edilizia privata, in occasione dell'adeguamento del piano regolatore generale.

Art. 4

(Iniziative di formazione e di informazione)

1. La Giunta regionale predispone, anche su proposta delle associazioni di categoria, adeguate iniziative di formazione, di informazione, di divulgazione e di dimostrazione, allo scopo di sensibilizzare l'utenza in materia di risparmio energetico e di promuovere ed incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti ammissibili alle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche l'organizzazione di appositi presìdi rivolti alla comunicazione con i consumatori.

CAPO II

INIZIATIVE AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 5

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative realizzate, in conformità alla normativa vigente, per l'installazione di sistemi che consentono:

a) un utilizzo razionale dell'energia;

b) un aumento dell'efficienza energetica degli edifici;

c) lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

2. I sistemi di cui al comma 1, lettera a), possono riguardare anche le installazioni che impiegano combustibili gassosi, purché i relativi apparecchi utilizzatori siano al servizio dell'intero edificio nel quale sono installati e presentino un rendimento superiore a quello imposto dalle norme tecniche di riferimento.

3. Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti percentuali massime della spesa ammissibile documentata:

a) per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), 50 per cento;

b) per le iniziative di cui al comma 1, lettera c), 70 per cento.

4. Le iniziative realizzate dagli enti locali territoriali, singolarmente o in forma associata, sono ammesse ad agevolazione a condizione che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio annuo convenzionale di energia primaria stabilito con le modalità di cui al comma 5.

5. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, la tipologia delle iniziative di cui al comma 1, l'entità del risparmio annuo convenzionale di energia primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese di investimento, nonché le modalità per la concessione e la liquidazione dei relativi benefici economici, individuando le installazioni da finanziare in misura fissa, rapportata alla spesa ritenuta ammissibile ovvero al risparmio di energia primaria conseguibile, e quelle suscettibili di agevolazione frazionata e pluriennale, calcolata in base ai risultati effettivi di esercizio. A tal fine, la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro di osservazione, tiene conto della significatività tecnologica delle installazioni e della relativa penetrazione sul mercato, apportando i necessari adeguamenti periodici.

6. Non sono ammissibili ad agevolazione le realizzazioni eseguite in ottemperanza ad obblighi normativamente imposti.

Art. 6

(Impianti dimostrativi)

1. Possono essere ammesse ad agevolazione le iniziative dirette all'installazione di impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili o di sistemi a basso consumo energetico specifico, a condizione che sia dimostrato il conseguimento di un risparmio non inferiore al 15 per cento sui consumi originari di idrocarburi e di energia primaria.

2. Possono essere altresì concesse agevolazioni per l'effettuazione di diagnosi energetiche e di analisi tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal Centro di osservazione, che si esprime sulla significatività degli interventi dimostrativi, in relazione al grado di innovazione conseguibile rispetto alle applicazioni già diffuse su larga scala.

4. Per le iniziative di cui ai commi 1 e 2, le agevolazioni possono essere concesse, rispettivamente, nella misura massima del 70 e del 20 per cento della spesa ammissibile documentata.

Art. 7

(Disposizioni comuni)

1. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti minimi e massimi di importo determinati ai sensi della presente legge.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Art. 8

(Strumenti di intervento)

1. La Regione promuove la realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 mediante la concessione di contributi in conto capitale, di contributi in conto interessi e di mutui a tasso agevolato.

2. Le agevolazioni a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere sono concesse, in regime de minimis, fino alla misura massima del 50 per cento calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

Art. 9

(Contributi in conto capitale)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto capitale è di euro 2.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 50.000.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

Art. 10

(Contributi in conto interessi e mutui a tasso agevolato)

1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato è di euro 25.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, è di euro 500.000.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono considerati al netto degli oneri fiscali.

3. I mutui non possono avere una durata superiore a dieci anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento, nei limiti di tempo stabiliti per la realizzazione delle iniziative.

4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Regione e FINAOSTA S.p.A. per la concessione dei contributi in conto interessi e dei mutui a tasso agevolato, con particolare riguardo al parametro di calcolo del tasso di interesse da applicare e alle modalità di concessione e di versamento dei relativi contributi.

CAPO III

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Art. 11

(Tipologia dei procedimenti istruttori)

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni disciplinate dalla presente legge sono presentate:

a) alla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente, e sono sottoposte dalla struttura medesima all'istruttoria automatica di cui all'articolo 12, qualora gli importi di spesa ammissibili siano inferiori a euro 25.000;

b) a FINAOSTA S.p.A. e sono sottoposte dalla società medesima all'istruttoria valutativa di cui all'articolo 13, qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a euro 25.000.

Art. 12

(Istruttoria automatica)

1. L'istruttoria automatica consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata.

2. Gli interventi sottoposti ad istruttoria automatica sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda.

Art. 13

(Istruttoria valutativa)

1. L'istruttoria valutativa consiste nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'iniziativa cui si riferisce la domanda, anche mediante la valutazione dei risultati attesi di risparmio energetico, della pertinenza, della compatibilità e della congruità delle spese, in relazione alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché della situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente.

2. FINAOSTA S.p.A. provvede a trasmettere alla struttura competente copia della domanda e, dopo aver effettuato l'istruttoria, ne comunica l'esito alla struttura stessa.

3. La Regione stipula apposita convenzione con FINAOSTA S.p.A. per la disciplina dei rapporti derivanti dallo svolgimento dell'attività istruttoria.

Art. 14

(Concessione e revoca dell'agevolazione)

1. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto dell'istruttoria valutativa sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, fatta salva, relativamente ai contributi in conto interessi e ai mutui a tasso agevolato, sulla base delle garanzie offerte, l'accettazione da parte di FINAOSTA S.p.A.

2. La concessione, il rigetto e la revoca delle agevolazioni oggetto di istruttoria automatica sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. L'erogazione dell'agevolazione è comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa relativa alle iniziative che formano oggetto della domanda di agevolazione.

Art. 15

(Rinvio)

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale, che vi provvede con apposita deliberazione da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. La Giunta regionale stabilisce altresì, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni, prevedendo, se del caso, la formazione di apposite graduatorie.

3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 16

(Mutamento di destinazione dei beni)

1. I beni oggetto delle agevolazioni previste dalla presente legge devono essere mantenuti nella destinazione dichiarata al momento della presentazione della domanda per un periodo di otto anni, decorrente dalla data di ultimazione delle opere.

2. L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso prima della scadenza del periodo di cui al comma 1 è concessa con deliberazione della Giunta regionale. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, deve restituire l'ammontare del finanziamento e dell'equivalente sovvenzione dell'agevolazione, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui ha beneficiato dell'agevolazione.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può prevedere anche una restituzione parziale dell'agevolazione, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene, determinata con le modalità di cui al medesimo comma. L'autorizzazione può altresì prevedere eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. Il mutamento di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione, decorso il periodo di cui al comma 1, comporta in ogni caso l'obbligo di estinguere gli eventuali mutui in corso di ammortamento.

5. Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i mutui a tasso agevolato, subordinatamente alla restituzione degli stessi con le modalità stabilite dal comma 2.

Art. 17

(Vigilanza)

1. La struttura competente, avvalendosi se del caso dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di agevolazione, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti incaricati hanno libero accesso alla sede e agli impianti interessati e possono chiedere in visione la documentazione tecnica ritenuta necessaria.

Art. 18

(Revoca dell'agevolazione)

1. L'agevolazione è revocata qualora il soggetto beneficiario:

a) realizzi un'iniziativa difforme rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 6;

b) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 16, comma 1;

c) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca dell'agevolazione è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione dell'agevolazione medesima, nonché qualora l'iniziativa non sia stata ancora avviata decorso un anno dalla data di adozione del provvedimento di concessione o non sia stata ultimata decorsi tre anni dalla medesima data.

3. La revoca dell'agevolazione comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero importo dell'agevolazione medesima, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione. Con il provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione dell'agevolazione entro il termine di cui al comma 3 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 19

(Sanzioni)

1. La revoca, anche parziale, dell'agevolazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente fruito.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 28 marzo 1995, n. 9;

b) 24 dicembre 1996, n. 44;

c) 6 aprile 1998, n. 9;

d) 29 ottobre 1999, n. 32.

2. A far data dal 1° aprile 2006, sono altresì abrogati:

a) la legge regionale 20 agosto 1993, n. 62;

b) la legge regionale 21 aprile 1994, n. 11;

c) la legge regionale 26 maggio 1998, n. 43;

d) l'articolo 30 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;

e) l'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 13.

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20 restano altresì applicabili alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati adottati i relativi provvedimenti di concessione o di diniego dell'agevolazione.

3. Ai fini della formazione della prima graduatoria di cui all'articolo 9 della l.r. 62/1993 relativa all'anno 2006, sono considerate ammissibili a contributo le richieste di finanziamento comprese nella seconda graduatoria relativa all'anno 2005, purché rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 4 e 8, comma 4, della medesima l.r. 62/1993.

Art. 22

(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23)

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 23 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, destinati alla produzione di energia o di vettori energetici), le parole: "dell'articolo 27? sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2 e 27?.

2. Il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 23/2005 è sostituito dal seguente:

"6. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli impianti di produzione di energia idroelettrica.?.

3. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 23/2005 è sostituito dal seguente:

"3. La conferenza di servizi è convocata dal dirigente della struttura competente. Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni.?.

Art. 23

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 13 e 17 della presente legge è determinato complessivamente in annui euro 1.138.000 a decorrere dall'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della l.r. 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia pluriennale per il triennio 2005/2007 sia per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale per il triennio 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15. (Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede sia con riferimento agli anni 2006 e 2007 del bilancio per il triennio 2005/2007, sia con riferimento agli anni 2006, 2007 e 2008 dei bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte:

a) nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), per annui euro 410.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008 a valere sull'accantonamento previsto al punto B.1.2. (Attuazione del piano energetico ambientale) dell'allegato 1 al bilancio per il triennio 2005/2007 e sull'accantonamento previsto al punto B.1.4. (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione e l'uso razionale dell'energia) dell'allegato 1 ai bilanci per l'anno finanziario 2006 e per il triennio 2006/2008;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.15.:

1) al capitolo 48825 (Spese per l'effettuazione di controlli su impianti termici finalizzati al contenimento dei consumi di energia) per annui euro 56.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

2) al capitolo 33751 (Contributi per l'incentivazione all'utilizzo del gas metano) per annui euro 200.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

3) al capitolo 48950 (Contributi per interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche) per annui euro 272.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008;

4) al capitolo 48960 (Contributi in conto capitale per l'installazione di impianti che sfruttano le fonti energetiche rinnovabili) per annui euro 200.000 per gli anni 2006, 2007 e 2008.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.