Legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 1° aprile 2004, n. 3

Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport.

(B.U. 20 aprile 2004, n. 16)

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Interventi

CAPO II

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 3 - Tipologie dei contributi e definizioni

SEZIONE I

CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER ATTIVITA' DI RILIEVO NAZIONALE E PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

Art. 6 - Concessione dei contributi

Art. 7 - Liquidazione dei contributi

Art. 8 - Contributi speciali

SEZIONE II

SPORT INVERNALI

Art. 9 - Contributi all'ASIVA

Art. 10 - Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo

Art. 10bis - Contributi al Centro sportivo esercito (4k1)

SEZIONE III

SPORT TRADIZIONALI REGIONALI

Art. 11 - Interventi a favore degli sport tradizionali regionali

Art. 12 - Presentazione delle domande, concessione e liquidazione dei contributi

SEZIONE IV

AVMAP E SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO

Art. 13 - Contributi all'AVMAP

Art. 14 - Contributi alla Scuola regionale di paracadutismo

CAPO III

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 15 - Istituzione e composizione

Art. 16 - Funzioni

Art. 17 - Convocazione e funzionamento

Art. 18 - Comitato ristretto

CAPO IV

SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Art. 19 - Finalità

Art. 20 - Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 21 - Determinazione degli interventi

Art. 22 - Contratto di sponsorizzazione

Art. 23 - Modalità di presentazione e istruttoria delle domande

Art. 24 - Liquidazione

CAPO V

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SPEDIZIONI EXTRA EUROPEE

Art. 25 - Finalità

Art. 26 - Determinazione dei contributi

Art. 27 - Presentazione delle domande

Art. 28 - Concessione dei contributi

Art. 29 - Liquidazione

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 30 - Abrogazioni

Art. 31 - Disposizioni transitorie

Art. 32 - Disposizioni finanziarie

Art. 33 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo dello sport dilettantistico caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo:

a) la fondamentale funzione sociale dell'attività sportiva;

b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la tossicodipendenza, le devianze e l'emarginazione;

c) l'importanza della formazione e dell'educazione dei giovani attraverso lo sport e il ruolo dell'attività agonistica, in particolare giovanile, quale mezzo di formazione del carattere;

d) la funzione della scuola nell'avviamento dei giovani allo sport ed il loro diritto-dovere a conciliare l'attività scolastica e quella sportiva;

e) la rilevanza della tutela sanitaria e della sicurezza nella pratica sportiva;

f) la priorità delle attività sportive che si svolgono in montagna;

g) il valore delle attività sportive dei diversamente abili, risorsa di qualità per il movimento sportivo regionale e per l'intera comunità;

h) la rilevanza economica dello sport ai fini della promozione turistica della Valle d'Aosta.

2. La Regione riconosce inoltre:

a) il ruolo svolto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale rappresentante istituzionale dell'insieme dell'organizzazione sportiva e dell'autonomia dello sport;

b) il ruolo delle società sportive dilettantistiche, quali espressioni del mondo del volontariato, nella promozione e nella diffusione delle attività sportive;

c) la primaria importanza dell'attività svolta dall'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto delle particolarità alpine della regione e della sua specifica vocazione nel settore degli sport invernali;

d) l'attività svolta per la salvaguardia dell'identità culturale valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani) e dalle associazioni sportive regionali ad essa aderenti;

e) il ruolo dello sport svolto ai più alti livelli tecnico-agonistici quale fattore di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione della comunità;

f) il ruolo svolto, da oltre un secolo, dalle sezioni valdostane del CAI nella promozione dell'alpinismo e degli sport di montagna.

3. La Regione, in considerazione del ruolo autonomo delle Federazioni sportive nazionali (FSN) nella formazione di tecnici e allenatori per le rispettive discipline, secondo quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti federali, riconosce l'elenco regionale dei tecnici e degli allenatori sportivi federali, istituito ed aggiornato presso il comitato regionale del CONI. Tale disposizione non si applica alle professioni sportive oggetto di altre leggi regionali.

Art. 2

(Interventi)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede mediante la concessione di contributi finalizzati:

a) allo svolgimento e alla diffusione della pratica sportiva agonistica, in particolare di quella giovanile, e alla promozione dell'attività amatoriale nel territorio regionale;

b) al sostegno dell'attività agonistica di rilievo nazionale;

c) alla formazione dei tecnici sportivi, anche per il loro ruolo educativo nella promozione della salute e nella prevenzione del doping, e all'acquisto di attrezzature per la pratica sportiva.

2. La Regione attua inoltre interventi specificamente rivolti:

a) alla sponsorizzazione di atleti valdostani affermati ai più alti livelli tecnico-agonistici;

b) all'organizzazione di manifestazioni sportive aventi un particolare rilievo tecnico e una valenza turistico-promozionale;

c) al sostegno di spedizioni di alto profilo tecnico-sportivo in continenti extra europei, con particolare riferimento a quelle alpinistiche.

CAPO II

CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 3

(Tipologie dei contributi e definizioni)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie di contributi:

a) ordinari;

b) per attività agonistica di rilievo nazionale;

c) a favore dell'attività sportiva degli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, e delle sezioni valdostane del CAI;

d) speciali;

e) a favore degli sport invernali;

f) a favore degli sport tradizionali valdostani;

g) a favore dell'Associazione valdostana martse à pià (AVMAP);

h) a favore della Scuola regionale di paracadutismo.

2. Per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività sportiva, in particolare giovanile, sviluppata sia sul territorio nazionale nell'ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal CONI, sia nelle zone transfrontaliere, limitatamente al dipartimento francese della Haute Savoie e ai cantoni svizzeri del Valais, del Vaud e di Genève.

3. I contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale sono finalizzati al sostegno dell'attività agonistica di particolare valore tecnico e si distinguono in:

a) contributi per gli sport di squadra;

b) borse al merito per gli sport individuali.

4. Ai fini della presente legge, per sport di squadra si intendono le discipline sportive che, secondo i regolamenti tecnici federali, possono essere praticate unicamente mediante la partecipazione di una squadra composta da due o più atleti. Le società e le associazioni sportive che svolgono attività non rientrante negli sport di squadra, la cui attività consista anche nella partecipazione a campionati a squadre, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a).

5. I contributi di cui al comma 1, lettera a), e comma 3, lettera a), non sono cumulabili per la medesima attività. Non sono altresì cumulabili in capo alla medesima società o associazione sportiva i contributi di cui al comma 3, lettere a) e b) (1).

6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi regionali per le medesime attività.

SEZIONE I

CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER ATTIVITÀ DI RILIEVO NAZIONALE E PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali.(2)

2. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono concessi ai comitati regionali degli EPS riconosciuti dal CONI, aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d'Aosta, nonché al CAI Valle d'Aosta.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le società o le associazioni sportive che hanno svolto nella regione regolare attività sportiva per almeno dodici mesi, oltre ai dodici mesi cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, attestata dal responsabile regionale della FSN. Gli sci club affiliati all'ASIVA beneficiano dei soli contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).

4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno un anno.

5. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, le società o le associazioni sportive beneficiarie devono aver svolto nella regione attività federale da almeno tre anni consecutivi, oltre a quello cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, e possedere un proprio vivaio giovanile, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 15.

6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno tre anni consecutivi.

7. I comitati regionali o gli analoghi organismi federali regionali delle FSN, operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede ed organizzazione stabile, ove esistenti e sempre che agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede al di fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura massima del 15 per cento, da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato alla rispettiva disciplina sportiva.

7bis. Limitatamente al triennio 2023/2025, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 12.000 annui, è destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino a un massimo del 60 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa. (3)

8. I gruppi sportivi militari non beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3.

8bis. Con riferimento all'attività sportiva degli atleti diversamente abili e dei rispettivi enti di appartenenza, i contributi di cui all'articolo 3 sono sostituiti dalle specifiche provvidenze di cui all'articolo 8bis. (3a)

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), relative all'attività già svolta, sono redatte sui modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, e sono presentate annualmente a quest'ultima, a pena di decadenza, entro le seguenti date:

a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); (4)

b) (4a1)

c) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

d) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).

2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono riferite all'attività ancora da svolgere e sono presentate annualmente, a pena di decadenza, alla struttura competente entro il 30 settembre. (4a2)

3. Le società sportive allegano alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa, vistata, limitatamente ai dati di competenza federale, dal responsabile regionale della FSN.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di specifici piani di riparto, approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport, entro il 15 dicembre di ogni anno.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, approva i criteri per la definizione dei piani di riparto e definisce le modalità di presentazione delle domande, anche con riferimento alla documentazione giustificativa da allegare alle stesse.

3. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;

b) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

c) spese per l'utilizzo di impianti sportivi non gestiti direttamente;

d) numero degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, ripartiti per fasce di età, con particolare riguardo per quelli appartenenti alle categorie giovanili, e relativo numero delle presenze in gara;

e) entità chilometrica effettiva delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera d) per la partecipazione a competizioni;

f) (4a3))

4. (4a)

5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) spese sostenute da ogni EPS e da società o associazioni ad essi affiliate e riconosciute ai fini sportivi dal CONI, riferite all'utilizzo di impianti e infrastrutture sportivi non gestiti direttamente;

b) attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfetario pari al 7 per cento dello stanziamento annuo complessivo per la concessione dei contributi medesimi. (4b)

6. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:

a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;

b) (4b1);

c) entità chilometrica delle trasferte effettuate per la partecipazione alle partite del campionato per il quale è richiesto il contributo;

d) valore tecnico del campionato, da valutarsi in relazione alla diffusione a livello nazionale della disciplina sportiva interessata e alla collocazione del campionato considerato fra il massimo campionato di serie e il campionato di serie di livello più basso della medesima disciplina (4c);

e) numero delle partite da effettuare nell'ambito del campionato;

f) risultato agonistico conseguito nella stagione immediatamente precedente;

g) numero degli atleti componenti l'organico della squadra;

h) numero degli atleti residenti in Valle d'Aosta, inclusi nell'organico della squadra.

7. Ogni società può richiedere il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), per una sola squadra maschile e per una femminile.

8. Le borse al merito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono concesse alle società sportive per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale conseguiti da atleti alle stesse tesserati e residenti in Valle d'Aosta.

8bis. In relazione a quanto previsto ai commi 3, lettera d), 6, lettera h), e 8, agli atleti residenti in Valle d'Aosta sono equiparati gli atleti residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità montana Dora Baltea canavesana, nonché nei Comuni di Ivrea, Lessolo e Montalto Dora (4d).

Art. 7

(Liquidazione dei contributi)

1. Alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e comma 3, lettera b), si provvede in un'unica soluzione in attuazione dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 1.

2. Alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, in misura corrispondente al 60 per cento del contributo concesso in attuazione del relativo piano di riparto, approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

b) a saldo, a stagione agonistica conclusa, previa presentazione di una relazione illustrante l'attività svolta, anche con riferimento al settore giovanile, e del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi societari, nonché di una dichiarazione rilasciata dalla FSN di appartenenza, attestante l'avvenuto completamento del campionato cui la società ha preso parte.

3. (4e)

4. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, non si procede alla liquidazione del saldo, fatto comunque salvo l'obbligo della restituzione delle somme già percepite a titolo di acconto in relazione alla parte di campionato non disputata.

Art. 8

(Contributi speciali)

1. Per contributi speciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si intendono le provvidenze specificamente destinate:

a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individuali; (4f)

b) alla partecipazione dei tecnici ad iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione, organizzate dalle FSN o dal CONI, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa relativa alle quote di iscrizione, di viaggio e di soggiorno, percentuale elevabile fino ad un massimo del 75 per cento se le iniziative sono finalizzate alla formazione educativa ai fini della promozione della salute e della prevenzione del doping;

c) all'acquisto di automezzi nuovi o a chilometri zero, aventi un minimo di nove posti, destinati al trasporto di atleti o al trasporto combinato di atleti e merci, nella percentuale massima del 15 per cento della spesa sostenuta o, relativamente agli sport ippici, all'acquisto di automezzi o rimorchi adibiti al trasporto dei cavalli (4g).

2. (4g1)

3. Ogni società o associazione sportiva può presentare annualmente domanda di contributo limitatamente all'acquisto di uno degli automezzi di cui al comma 1, lettera c). (4h)

4. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio e sono corredate di idonea documentazione di spesa. (4i)

5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, sentito il Comitato ristretto di cui all'articolo 18. Spetta alla medesima deliberazione indicare le caratteristiche dei vincoli sui beni acquistati con i contributi di cui al presente articolo, nel limite del triennio e con i conseguenti meccanismi di restituzione del contributo.

SEZIONE IBIS

ATTIVITA' SPORTIVA DEGLI ATLETI DIVERSAMENTE ABILI (4j)

Art. 8bis

(Contributi regionali) (4j)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la Regione incentiva e sostiene l'attività sportiva degli atleti diversamente abili nell'ambito degli organismi sportivi di appartenenza mediante la concessione di un contributo forfetario a favore della delegazione regionale Valle d'Aosta del Comitato italiano paralimpico (CIP), di seguito denominata delegazione, comunque non superiore al disavanzo del bilancio consuntivo relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo è concesso esclusivamente con riferimento agli oneri di gestione della delegazione e all'attività di promozione e gestione dell'attività sportiva dei soggetti diversamente abili svolta direttamente dalla medesima ovvero da organismi o enti sportivi riconosciuti dal CIP, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta.

3. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

4. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari.

5. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

6. La Giunta regionale è autorizzata a definire eventuali ulteriori criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

SEZIONE II

SPORT INVERNALI

Art. 9

(Contributi all'ASIVA)

1. La Regione riconosce all'ASIVA un ruolo fondamentale nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività svolta dagli sci club operanti nella re­gione, nonché di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l'insegnamento dello sci.

2. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza, anche sotto il profilo turistico-promozionale e di diffusione dell'immagine, dello sviluppo degli sport invernali, la Regione interviene a sostegno dell'ASIVA mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

2bis. Per il triennio 2023/2025, la Regione concede all'ASIVA, in aggiunta al contributo di cui al comma 2, un contributo annuo nella misura massima del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili per l'attuazione del progetto sportivo "Children-Under 23", promosso e realizzato dall'ASIVA in collaborazione con gli sci club valdostani allo scopo di favorire la crescita dei giovani atleti, di età compresa tra i diciannove e i ventitré anni, che posseggono particolari potenzialità e qualità tecniche e di evitare il fenomeno della specializzazione precoce delle categorie "Children". A tale fine, l'ASIVA presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile di ogni anno, la domanda di contributo riferita all'attuazione del progetto "Children-Under 23", da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai fini della concessione del relativo contributo. Alla liquidazione dei contributi si provvede con le stesse modalità di cui all'articolo 10, comma 3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle eventuali tipologie di spese non ammissibili, modalità e termini procedimentali per la presentazione della domanda, nonché per la concessione e la liquidazione dei contributi. (4j1)

Art. 10

(Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 2, è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

2. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività sportiva programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite: (4k)

a) all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;

b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici;

c) all'assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d'Aosta regolarmente affiliati per l'attività dagli stessi svolta;

d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

e) all'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;

f) al concorso nella realizzazione o all'attuazione di iniziative finalizzate all'avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione di quelli più promettenti.

3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento; (4k1)

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

Art. 10bis (4k2)

SEZIONE III

SPORT TRADIZIONALI REGIONALI

Art. 11

(Interventi a favore degli sport tradizionali regionali)

1. Al fine di valorizzare e di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede contributi forfettari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta, di tsan e di morra e alla Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981, in misura comunque non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari, relativo all'anno cui si riferisce il contributo e approvato dai competenti organi statutari. (4k3)

2. I contributi sono concessi alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta, di tsan e di morra sulla base di uno specifico piano di riparto predisposto dalla struttura competente, su proposta della Federachon di sport de noutra tera. (4k4)

3. Una somma, pari ad un massimo del 15 per cento, da dedursi dallo stanziamento annuale di cui all'articolo 12, comma 2, è destinata alla Federachon di sport de noutra tera.

Art. 12

(Presentazione delle domande, concessione e liquidazione dei contributi)

1. Le domande sono presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno e sono corredate di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari. (4l)

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

SEZIONE IV

AVMAP E SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO

Art. 13

(Contributi all'AVMAP)

1. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza dello sviluppo delle manifestazioni di corsa in montagna definite martse à pià, anche sotto il profilo turistico-promozionale e del rispetto dell'ambiente, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio dell'AVMAP, relativo all'anno cui si riferisce il contributo.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle prove agonistiche di martse à pià in Valle d'Aosta. (4m)

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

Art. 14

(Contributi alla Scuola regionale di paracadutismo)

1. In considerazione della riconosciuta importanza dello sviluppo dell'attività sportiva del paracadutismo di montagna e di tutte le attività ad esso collegate, anche sotto il profilo turistico-promozionale, la Regione interviene a sostegno della Scuola regionale di paracadutismo mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio della scuola stessa, relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.

2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.

3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività della Scuola. (4n)

4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:

a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;

b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.

CAPO III

CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 15

(Istituzione e composizione)

1. E' istituita, presso la struttura competente, la Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e dura in carica per il quadriennio olimpico estivo.

3. Fanno parte della Consulta:

a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;

b) un dirigente sanitario medico appartenente all'area medica e delle specialità mediche - disciplina di medicina dello sport, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;

c) un dirigente competente in materia di politiche sociali, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;

d) il presidente del comitato regionale del CONI;

e) il Sovraintendente agli studi;

f) i responsabili regionali delle FSN;

g) un rappresentante del CAI Valle d'Aosta;

h) un rappresentante della Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981;

i) un rappresentante dell'AVMAP e un rappresentante della Scuola regionale di paracadutismo;

j) i responsabili regionali degli EPS, riconosciuti dal CONI;

k) un rappresentante dell'Associazione delle società sportive della Valle d'Aosta (ASSVA);

l) il dirigente della struttura competente;

m) un rappresentante degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio permanente degli Enti locali.

4. In caso di assenza o di impedimento, i componenti della Consulta possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente.

6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente della Consulta.

7. La Consulta, ove opportuno, invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.

8. I componenti della Consulta decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.

9. La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto di cui all'articolo 18 non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.

Art. 16

(Funzioni)

1. La Consulta:

a) formula proposte ed elabora pareri in materia di politica dello sport;

b) formula proposte in merito ai sostegni necessari per agevolare la pratica sportiva dei diversamente abili, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli impianti sportivi;

c) esprime parere in merito alla fissazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 2;

d) approva le proposte dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 1, da sottoporre all'esame della Giunta regionale;

e) designa i componenti del Comitato ristretto di cui all'articolo 18, in rappresentanza degli organismi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere f) e j);

f) esprime parere in merito alle caratteristiche dei vivai giovanili, di cui all'articolo 4, comma 5.

Art. 17

(Convocazione e funzionamento)

1. La Consulta è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.

2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, recanti l'ordine del giorno e inviati almeno cinque giorni prima della riunione.

3. Le sedute della Consulta sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Delle sedute e delle deliberazioni è redatto processo verbale a cura del segretario.

5. La Consulta può adottare un proprio regolamento di funzionamento da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

(Comitato ristretto)

1. Il Comitato ristretto è composto dall'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, dal dirigente della struttura competente, dal presidente del comitato regionale del CONI, da due rappresentanti delle FSN, da un rappresentante dell'ASIVA, da un rappresentante degli EPS, o loro delegati.

2. Il Comitato ristretto è costituito con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e resta in carica fino alla scadenza della Consulta.

3. I componenti del Comitato ristretto decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati.

4. Il Comitato ristretto provvede:

a) all'esame preliminare degli argomenti da sottoporre all'approvazione della Consulta;

b) all'elaborazione delle proposte dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 1;

c) ad esprimere parere sulle domande per l'ottenimento dei contributi speciali di cui all'articolo 8;

d) ad effettuare, su richiesta della Consulta, indagini e studi su specifici argomenti afferenti il settore sportivo;

e) a formulare parere in merito ai livelli tecnici delle attività agonistiche di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

f) a formulare parere in merito al livello tecnico-agonistico delle richieste di sponsorizzazione di cui al capo IV;

g) a proporre verifiche aggiuntive, mirate o a campione, sulla documentazione presentata a supporto delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).

5. Le riunioni del Comitato ristretto sono convocate dal presidente e sono valide con la partecipazione di almeno quattro componenti. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CAPO IV

SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO

Art. 19

(Finalità)

1. La Regione riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine della Valle d'Aosta.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attua specifiche azioni di sponsorizzazione riferite ad atleti e sportivi valdostani praticanti le rispettive discipline sportive ai più alti livelli tecnico-agonistici.

Art. 20

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito con:

a) atleti residenti in Valle d'Aosta tesserati ad una FSN;

b) atleti residenti in Valle d'Aosta praticanti un'attività sportiva non rientrante in una FSN.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione, ivi compresi quelli specificatamente riferiti agli atleti diversamente abili. (4o)

Art. 21

(Determinazione degli interventi)

1. L'entità delle sponsorizzazioni è determinata dalla Giunta regionale, entro i limiti massimi dalla medesima definiti, sulla base di criteri correlati all'efficacia promozionale dell'intervento, nonché del livello tecnico-agonistico dell'atleta richiedente come definito ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

2. Le somme riconosciute a titolo di sponsorizzazione si intendono comprensive degli oneri fiscali.

Art. 22

(Contratto di sponsorizzazione)

1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito mediante la stipulazione di un contratto, conforme allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, oltre che alle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, sottoscritto dal dirigente della struttura competente e dal soggetto sponsorizzato o dall'eventuale soggetto, procuratore o società, cui il soggetto sponsorizzato abbia conferito procura per la gestione della propria immagine, ovvero dal diverso soggetto al quale i regolamenti federali conferiscono il potere di stipulare contratti di sponsorizzazione personale.

2. La sponsorizzazione ha durata massima di un anno, è rinnovabile, ha carattere esclusivamente individuale ed è attuata in accordo con la federazione nazionale di appartenenza, qualora esistente, e in armonia con quanto stabilito dai regolamenti federali vigenti in materia a livello nazionale ed internazionale.

3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, l'immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, in particolare, interviste, conferenze stampa e premiazioni, fatte salve le eventuali limitazioni imposte all'atleta sponsorizzato dai regolamenti federali nazionali o internazionali ovvero dalla società sportiva di appartenenza. (4p)

4. Con il contratto di sponsorizzazione l'atleta assume altresì l'impegno a garantire la propria presenza, compatibilmente con gli impegni agonistici federali, in occasioni ed eventi pubblici concordati con la Regione.

Art. 23

(Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)

1. Ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione i soggetti interessati presentano una domanda alla struttura competente, corredata di:

a) documentazione comprovante il possesso di uno dei livelli tecnico-agonistici definiti ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

b) idonea documentazione attestante l'assenza di impedimenti alla stipulazione del contratto e alla veicolazione dell'immagine dello sponsor in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4;

c) calendario degli eventi agonistici programmati nel periodo di durata del contratto, corredato, per gli atleti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del visto rilasciato dal competente organo della FSN.

2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre, relativamente agli atleti praticanti le discipline invernali, ed entro il 31 marzo, relativamente agli atleti praticanti le altre discipline sportive.

3. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle richieste ed elabora, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 24

(Liquidazione)

1. La liquidazione della sponsorizzazione è effettuata in un'unica soluzione alla scadenza del contratto e su presentazione di:

a) dichiarazione del soggetto sponsorizzato attestante l'effettuazione delle attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), con indicazione dei risultati conseguiti; per gli atleti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), la dichiarazione è vistata dalla FSN di appartenenza;

b) fattura o nota corrispondente all'importo definito contrattualmente;

c) documentazione fotografica relativa alle modalità di esposizione di scritte o di marchi distintivi della Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3.

2. Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad almeno due terzi degli eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto è disposta riducendone l'importo in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato (5).

CAPO V

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SPEDIZIONI EXTRA EUROPEE

Art. 25

(Finalità)

1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, con valenza turistico-promozionale e nelle spedizioni alpinistiche di alto livello tecnico, realizzate in continenti extra europei da guide alpine valdostane o da sportivi affermati, uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell'immagine della Valle d'Aosta in ambito nazionale o internazionale. (6)

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta, finalizzati al sostegno dell'organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi in ambito regionale, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato, e di spedizioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1. (7)

Art. 26

(Determinazione dei contributi)

1. Le percentuali massime d'intervento sono calcolate sul totale delle spese, ritenute ammissibili, inerenti all'organizzazione e all'effettuazione della manifestazione o della spedizione.

2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le spese ammissibili e definisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi, tenuto conto del rilievo tecnico e turistico-promozionale degli eventi considerati. (8)

3. L'entità dei contributi è fissata nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.

4. Nel caso di manifestazioni sportive d'interesse internazionale, incluse nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva, la percentuale massima di intervento può essere elevata fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.

Art. 27

(Presentazione delle domande)

1. Per l'ottenimento dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente apposita domanda corredata di:

a) relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione o spedizione;

b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate;

c) eventuale documentazione comprovante l'inclusione della manifestazione nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva internazionale.

2. Le domande devono essere presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

a) 1° ottobre, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio successivi; (9)

abis) 2 gennaio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile successivi; (10)

b) 1° marzo, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto successivi;

c) 1° luglio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre successivi.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le domande presentate oltre i termini indicati, ma comunque prima della data di effettuazione dell'iniziativa, possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano a manifestazioni o spedizioni alle quali la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, riconosca un particolare rilievo turistico-promozionale.

Art. 28

(Concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, in considerazione del rilievo tecnico e turistico-promozionale della manifestazione, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2. (11)

2. La concessione del contributo conferisce alla Regione il diritto di apporre, a cura e spese dell'ente organizzatore, il proprio marchio e logotipo su tutto il materiale prodotto in funzione della promozione della manifestazione o della spedizione, in conformità alle indicazioni fornite dalla struttura competente.

Art. 29

(Liquidazione)

1. I contributi sono liquidati a manifestazione o spedizione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.

2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche mediante l'erogazione di acconto e prima della conclusione della manifestazione o spedizione in caso di particolare necessità, evidenziata all'atto della presentazione della domanda dall'ente o dall'organismo richiedente, previa presentazione di giustificativi di spesa, nel rispetto della percentuale del contributo concesso.

3. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili intestati all'ente o all'organismo beneficiario del contributo, e di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.

4. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

5. I contributi sono liquidati previa verifica della puntuale osservanza dell'adempimento di cui all'articolo 28, comma 2.

6. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate regolarmente documentate.

6bis. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2, su richiesta dei beneficiari i contributi possono essere altresì liquidati a titolo di anticipazione, anche prima della conclusione della manifestazione, nei limiti del 40 per cento delle somme concesse, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione. (12)

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 30

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, ad eccezione dell'articolo 40;

b) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Art. 31

(Disposizioni transitorie)

1. Alle domande presentate ai sensi della l.r. 3/1998 continuano ad applicarsi le disposizioni della medesima legge.

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 3, è fissato al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 2.173.632,50 per l'anno 2004 e in annui euro 2.310.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006:

a) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) per le finalità di cui agli articoli 9 e 19;

b) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale) per le finalità di cui agli articoli 3, comma 1 e 25.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo:

a) degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. al capitolo 64150 per l'anno 2004 per euro 73.632,50 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per euro 210.000 e al capitolo 64460 per annui euro 400.000;

b) degli stanziamenti annui iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. ai capitoli: n. 64321 per euro 650.000, n. 66500 per euro 580.000, n. 66501 per euro 90.000, n. 66502 per euro 130.000 e n. 66503 per euro 250.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 33

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 3 recitava:

"5. I contributi di cui al comma 1, lettera a), e comma 3, lettera a), non sono cumulabili. Non sono altresì cumulabili in capo alla medesima società o associazione sportiva i contributi di cui al comma 3, lettere a) e b).".

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Il comma 1 dell'articolo 4 era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25, nel modo seguente:

"1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, e riconosciute ai fini sportivi dal CONI aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali.".

e, precedentemente, dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4, nel modo seguente:

"1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali [e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003)].

nonché dall'art. 35, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 7bis e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava.

"1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).".

(3) Comma sostituito dal comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

Il comma 7bis dell'articolo 4 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 42 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, nel modo seguente:

"7bis. Limitatamente al triennio 2020/2022, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 12.000 annui, è destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.".

Il comma 7bis dell'art. 4 era stato inserito dall'art. 35, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"7bis. Limitatamente al triennio 2005/2007, una quota dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non superiore a euro 6.000 annui, può essere destinata a favore dell'Associazione cronometristi della Valle d'Aosta a titolo di contributo sulle spese sostenute per l'acquisto di apparecchiature necessarie allo svolgimento dell'attività di cronometraggio, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa sostenuta. Le relative domande, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione delle stesse, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.".

(3a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 5 era già stata modificata nel modo seguente dall'art. 35, comma 4, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1:

"a) 31 agosto, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport di squadra;".

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 5 recitava.

"a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport di squadra;".

(4a) lettera abrogata dall'art. 17, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 1, dell'articolo 5 recitava:

"b) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport individuali;".

(4a 1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono riferite all'attività ancora da svolgere e sono presentate annualmente, a pena di decadenza, alla struttura competente entro il 31 luglio.".

(4a 2) Lettera abrogata dall'art. 17, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera f), del comma 3, dell'articolo 6 recitava:

"f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).".

(4a 3) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 6 recitava:

"4. Alle società o associazioni sportive della Federazione italiana sport disabili (FISD) non si applica quanto previsto al comma 3, lettera d), limitatamente all'appartenenza degli atleti alle categorie giovanili.".

(4b) Lettera così sostituita dall'art. 3, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 5, dell'articolo 6 recitava.

"b) attività promozionale svolta nell'anno cui si riferiscono i contributi, con particolare riguardo per le manifestazioni e per le iniziative promozionali o amatoriali effettivamente organizzate dall'ente beneficiario o da società o associazioni sportive ad esso affiliate, esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni;".

(4b 1) Lettera abrogata dall'art. 43, comma 3, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b), del comma 6, dell'articolo 6 recitava:

"b) consistenza del vivaio giovanile, come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 5;".

(4c) Lettera così sostituita dall'art. 39, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d), del comma 6, dell'articolo 6 recitava:

"d) valore tecnico del campionato, da valutarsi in relazione al numero complessivo dei campionati nazionali di serie organizzati dalla competente FSN e al posizionamento del medesimo campionato rispetto al massimo campionato nazionale di serie;".

(4d) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 31 luglio 2012, n.25.

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 39, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, il testo del comma 8bis dell'articolo 6 recitava:

"8bis. In relazione a quanto previsto ai commi 3, lettera d), 5, lettera a), 6, lettera h), e 8, agli atleti residenti in Valle d'Aosta sono equiparati gli atleti residenti nei Comuni appartenenti alla Comunità montana Dora Baltea canavesana, nonché nei Comuni di Ivrea, Lessolo e Montalto Dora.".

(4e) Comma abrogato dall'art. 39, comma 4, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 7 recitava.

"3. Alla liquidazione del saldo, l'importo residuo da erogare è ridotto dell'80 per cento nel caso in cui gli atleti componenti l'organico della squadra e residenti in Valle d'Aosta non abbiano disputato almeno un terzo delle partite del campionato cui la società ha preso parte.".

(4f) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 8 recitava:

"a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individuali, e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento;".

(4g) Lettera così modificata dall'art. 39, comma 5, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera c), del comma 1, dell'articolo 8 recitava:

"c) all'acquisto di automezzi nuovi o a chilometri zero, aventi un minimo di nove posti, destinati al trasporto di atleti o al trasporto combinato di atleti e merci, nella percentuale massima del 15 per cento della spesa sostenuta.".

(4g 1) Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 8 recitava:

"2. Nel caso di acquisto di automezzi specificatamente adattati per il trasporto di atleti diversamente abili, la percentuale massima di cui al comma 1, lettera c), è elevata al 20 per cento.".

(4h) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 8 recitava:

"3. Ogni società può presentare annualmente domanda per un solo contributo di cui al comma 1, lettera c).".

(4i) Comma così modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 8 recitava:

"4. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.".

(4j) Sezione e articolo inseriti dall'art. 5, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

(4j1) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 41 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

Il comma 2bis dell'articolo 9 era stato introdotto dal comma 2 dell'art. 42 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, nel modo seguente:

"2bis. Al fine di sostenere l'attività sportiva dei giovani atleti di età compresa tra 19 e 23 anni che posseggono delle indubbie potenzialità e qualità tecniche e di avviare un progetto di collaborazione con gli sci club valdostani per evitare il fenomeno della specializzazione precoce delle categorie Children, la Regione istituisce in via sperimentale il progetto "Children - Under 23" concedendo all'ASIVA un contributo forfetario in aggiunta al contributo di cui al comma 2. A tal fine, il comitato ASIVA presenta all'Assessorato regionale competente in materia di sport, entro il 30 aprile dell'anno precedente l'inizio della stagione agonistica invernale, un progetto di formazione e valorizzazione degli atleti "Children - Under 23" da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale attraverso apposita convenzione.".

(4k) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 10 recitava:

"2. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività sportiva programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite:

a) all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;

b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici;

c) all'assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d'Aosta regolarmente affiliati per l'attività dagli stessi svolta;

d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;

e) all'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;

f) al concorso nella realizzazione o all'attuazione di iniziative finalizzate all'avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione di quelli più promettenti.".

(4k1) Lettera sostituita dal comma 1 dell'articolo 17, comma 1, della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 recitava:

"a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;".

(4k2) Articolo abrogato dal comma 3 dell'articolo 41 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

L'articolo 10bis era stato introdotto dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. 24 dicembre 2018, n. 12, nel modo seguente:

Art. 10bis

(Contributi al Centro sportivo esercito)

1. In considerazione dell'importante ruolo svolto nella gestione dell'attività agonistica di eccellenza nel settore degli sport invernali a livello internazionale, nazionale e regionale, la Regione concede al Centro sportivo esercito - Sezione sport invernali, con sede presso la Caserma "Luigi Perenni" di Courmayeur, un contributo forfetario annuo, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.".

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le condizioni e i termini per la presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo.

(4k3) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Al fine di valorizzare e di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede contributi forfettari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan e alla Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981, in misura comunque non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari, relativo all'anno cui si riferisce il contributo e approvato dai competenti organi statutari.".

(4k4) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 11 recitava:

2. I contributi sono concessi alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan sulla base di uno specifico piano di riparto predisposto dalla struttura competente, su proposta della Federachon di sport de noutra tera.

(4l) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 12 recitava:

"1. Le domande sono presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno e sono corredate di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari.".

(4m) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n.25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 13 recitava:

"3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle prove agonistiche di martse à pià in Valle d'Aosta.".

(4n) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 14 recitava:

"3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività della Scuola.".

(4o) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 20 recitava:

"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione.".

(4p) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 22 recitava:

"3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, l'immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, in particolare, interviste, conferenze stampa e premiazioni.".

(5) Comma così sostituito dall'art. 35, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 24 recitava:

"2. Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto sono ridotte in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato.".

(6) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 25 recitava:

"1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, con valenza turistico-promozionale, e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche, realizzate in continenti extra europei da guide alpine valdostane o da sportivi affermati, uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell'immagine della Valle d'Aosta in ambito nazionale o internazionale.".

(7) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 25 recitava:

"2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta, finalizzati al sostegno dell'organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi in ambito regionale, e di spedizioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.".

(8) Comma così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 26 recitava:

"2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le spese ammissibili a contributo.".

(9) Lettera così modificata dall'art. 14, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 27 recitava:

"a) 1° ottobre, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 aprile successivi;".

(10) Lettera inserita dall'art. 14, comma 2, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

(11) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 31 luglio 2012, n. 25.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 28 recitava:

"1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, in considerazione del rilievo tecnico e turistico-promozionale della manifestazione.".

(12) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.