Legge regionale 11 maggio 1998, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 11 maggio 1998, n. 29

Disciplina transitoria degli incarichi e delle sostituzioni del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

(B.U. 19 maggio 1998, n. 21)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Assenza o impedimento e vacanza del posto di Capo dei servizi di segreteria

Art. 2 - Assenza contemporanea del Capo dei servizi di segreteria e del Segretario e vacanza dei relativi posti

Art. 3 - Assenza o impedimento e vacanza del posto di Segretario

Art. 4 - Disposizioni particolari in materia di incarichi

Art. 5 - Assenza o impedimento e vacanza del posto di coadiutore

Art. 6 - Assenza o impedimento e vacanza del posto del personale non docente appartenente ai restanti profili professionali

Art. 7 - Assenza o impedimento

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 - Istituzione in via provvisoria di posti di aiutante tecnico

Art. 9 - Norme finali

Art. 10 - Disposizioni finanziarie

Art. 11 - Variazioni di bilancio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Assenza o impedimento e vacanza del posto di Capo dei servizi di segreteria)

1. Nei casi di assenza o di impedimento e di vacanza del posto, di durata inferiore o uguale a due mesi, il Capo dei servizi di segreteria è sostituito sino al termine dell'assenza o sino alla nomina del titolare, dal Segretario in servizio nella medesima istituzione scolastica, che non può essere a sua volta sostituito.

2. Nei casi di assenza o di impedimento e di vacanza del posto, di durata superiore a due mesi, il Capo dei servizi di segreteria è sostituito sino al termine dell'assenza o sino alla nomina del titolare, dal Segretario in servizio nella medesima istituzione scolastica; al sostituto compete per l'intero periodo il trattamento economico di base e accessorio previsti dalle norme vigenti per il Capo dei servizi di segreteria.

3. Nel caso di cui al comma 2, il Segretario incaricato delle funzioni di Capo dei servizi di segreteria è sostituito. La sostituzione avviene su proposta del Capo dell'istituzione scolastica ed educativa come segue:

a) attraverso l'utilizzazione di graduatorie di concorso o di selezione;

b) mediante il conferimento di incarico ad un coadiutore della medesima istituzione scolastica, che è a sua volta sostituito.

Art. 2

(Assenza contemporanea del Capo dei servizi di segreteria e del Segretario e vacanza dei relativi posti)

1. Nei casi di assenza contemporanea del Capo dei servizi di segreteria e del Segretario o di vacanza contemporanea dei relativi posti, il Capo dei servizi di segreteria è sostituito, per tutta la durata dell'assenza o vacanza. Il Capo dell'istituzione scolastica ed educativa propone per la sostituzione il Capo dei servizi di segreteria di altra istituzione scolastica della Regione. Il Segretario è sostituito secondo la procedura prevista all'art. 1, comma 3, lett. a) e b), sempre che l'assenza o la vacanza del relativo posto sia di durata superiore a due mesi.

2. Nel caso in cui il Capo dell'istituzione scolastica ed educativa non formuli alcuna proposta, la struttura regionale competente in materia di personale procede alla sostituzione, sentita la Sovraintendenza agli studi.

3. Al Capo dei servizi di segreteria, qualora abbia la sede di servizio in altro Comune, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione secondo le vigenti norme regionali.

Art. 3

(Assenza o impedimento e vacanza del posto di Segretario)

1. Nei casi di assenza o impedimento e di vacanza del posto, di durata inferiore o uguale a due mesi, il Segretario non può essere sostituito.

2. Nei casi di assenza o impedimento e di vacanza del posto, di durata superiore a due mesi, il Segretario è sostituito per tutta la durata dell'assenza secondo la procedura prevista all'art. 1, comma 3, lett. a) e b).

Art. 4

(Disposizioni particolari in materia di incarichi)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, i Capi dei servizi di segreteria ed i segretari, sentiti i Capi d'istituto interessati, possono essere incaricati, dalla struttura regionale competente in materia di personale, della reggenza o supplenza dei corrispondenti posti di altra istituzione scolastica ed educativa, pur mantenendo le proprie funzioni nell'istituzione scolastica di appartenenza.

Art. 5

(Assenza o impedimento e vacanza del posto di coadiutore)

1. Il personale con qualifica di coadiutore, nei casi di assenza o impedimento e di vacanza del posto, è sostituito qualora nella scuola sia l'unico impiegato con tale qualifica. Se i coadiutori sono più di uno e l'assenza si protrae oltre i venti giorni, la sostituzione è disposta, su richiesta specifica del Capo d'istituto, qualora si renda necessaria per garantire il normale funzionamento della scuola.

Art. 6

(Assenza o impedimento e vacanza del posto del personale non docente appartenente ai restanti profili professionali)

1. Il personale non docente, appartenente ai restanti profili professionali è sostituito qualora l'assenza o l'impedimento e la vacanza del posto siano superiori a quarantacinque giorni e sempre che la sostituzione sia necessaria per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

2. In caso di più assenze contemporanee che possano pregiudicare il regolare funzionamento dei servizi, le eventuali sostituzioni sono disposte direttamente dalla struttura regionale competente in materia di personale, in deroga al limite di quarantacinque giorni di cui al comma 1.

3. Nei casi di assenza e vacanza dei posti, limitatamente ai profili professionali di cuoco, aiuto-cuoco, custode e magazziniere dei Convitti regionali Federico Chabod e Adolfo Gervasone si applicano le procedure di cui all'art. 5.

Art. 7

(Assenza o impedimento)

1. Le procedure di sostituzione non si applicano nel caso di assenza o impedimento del personale dovute alla fruizione del congedo ordinario.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8

(Istituzione in via provvisoria di posti di aiutante tecnico)

1. In relazione all'introduzione di nuove metodologie didattiche e di processi di innovazione tecnologica, l'assessore regionale competente in materia di istruzione e cultura può autorizzare presso le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, per l'anno scolastico 1998/99, l'istituzione provvisoria di posti di aiutante tecnico, in eccedenza agli organici definiti ai sensi della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale non docente delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione) ed in deroga alla disciplina di cui agli allegati A e B alla medesima legge relativamente al profilo professionale di aiutante tecnico.

2. La struttura competente in materia di personale, su proposta del Sovraintendente agli studi, può disporre l'utilizzazione del personale di cui al comma 1 presso più sedi scolastiche, di norma nell'ambito dello stesso Comune o Comunità montana.

Art. 9

(Norme finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1998/99.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 217.500.000 per l'anno 1998 e in lire 652.500.000 per l'anno 1999, graverà sul capitolo 30500, per lire 170.000.000 per l'anno 1998 e per lire 510.000.000 per l'anno 1999, sul capitolo 30501, per lire 45.000.000 per l'anno 1998 e per lire 135.000.000 per l'anno 1999, e sul capitolo 30520, per lire 2.500.000 per l'anno 1998 e per lire 7.500.000 per l'anno 1999, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo della somma di lire 217.500.000 per l'anno 1998 e di lire 652.500.000 per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'accantonamento previsto al punto A.2. (Gestione tramite fondi pensione a base territoriale regionale dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale maturati al 31.12.1997), negli allegati n. 1 al bilancio di previsione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000.

Art. 11

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 e pluriennale 1998/2000 sono apportate le seguenti variazioni di bilancio in termini di competenza e, per l'anno 1998, anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1998 lire 217.500.000

anno 1999 lire 652.500.000

cap. 69440 "Fondo di riserva di cassa"

anno 1998 lire 217.500.000;

b) in aumento:

cap. 30500 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi e altri assegni fissi"

anno 1998 lire 170.000.000

anno 1999 lire 510.000.000

cap. 30501 "Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'Ente"

anno 1998 lire 45.000.000

anno 1999 lire 135.000.000

cap. 30520 "Indennità di trasferta al personale addetto ai servizi della Regione"

anno 1998 lire 2.500.000

anno 1999 lire 7.500.000.