Legge regionale 23 giugno 1994, n. 29 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 1994, n. 29

Disposizioni transitorie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

(B.U. 5 luglio 1994, n. 29)

Art. 1

(Disciplina transitoria)

1. In attesa dell'emanazione della legge quadro regionale sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, in applicazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d’Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige), gli enti locali applicano, in materia di istituzione, modificazione e soppressione di uffici e per la copertura dei posti delle relative piante organiche, le disposizioni vigenti, di carattere generale e transitorio, per l'Amministrazione regionale, tenuto conto della corrispondenza tra i rispettivi livelli.

2. Restano ferme:

a) le modalitą di svolgimento dei concorsi previste dai singoli ordinamenti;

b) la tipologia degli enti stabilita dalle vigenti norme contrattuali ai fini della determinazione delle qualifiche apicali.

3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono deliberati dagli organi degli enti locali, secondo le rispettive competenze, dimo-strando la compatibilitą del provvedimento con il quadro finanziario dell'ente nell'esercizio di riferimento.

Art. 2

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.