Legge regionale 10 maggio 1988, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 10 05 1988

Bollettino ufficiale 13 06 1988 n. 9, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 13 del 10 06 1988

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: "Protezione della flora alpina".

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, ai fini della tutela dell'ambiente naturale nei suoi molteplici aspetti, č autorizzata l'ulteriore spesa di L. 270.000.000 per l'anno 1988, L. 600.000.000 per l'anno 1989 e L. 1.000.000.000 per l'anno 1990, il cui onere graverą sul capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e sui successivi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi

2. A decorrere dal 1991 gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 2

1. Alla copertura del relativo onere si provvede:

- per l'anno 1988 mediante riduzione dell'importo di L. 270.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50100, " Fondo globale per il finanziamento di spese ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti) " - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1988;

- per gli anni 1989 e 1990 mediante utilizzo della somma di L. 1.600.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 3- 2 - altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1988/1990.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) " L. 270.000.000

Variazione in aumento

Cap. 29350 " Spesa per propaganda ed interventi per la protezione della natura "

- LR 31 marzo 1977, n. 17

- LR 21 maggio 1985, n. 36

- LR 10 maggio 1988, n. 28 L. 270.000.000

La presente legge sarą pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.