Legge regionale 18 novembre 2005, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 18 novembre 2005, n. 28

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.

(B.U. 13 dicembre 2005, n. 52)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 6) (1)

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato complessivamente in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006, sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di euro 5.000 delle risorse iscritte al capitolo 42360 "Spese per attivitą sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)? dello stesso obiettivo programmatico e degli stessi bilanci di cui al comma 2.

4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a coloro che usufruiscono gią degli aiuti di cui alla l.r. 13/2001, limitatamente agli anni mancanti al compimento del periodo di sei anni, con una riduzione annuale della percentuale di intervento pari al 10%.

(1) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 7 agosto 2001, n. 13.