Legge regionale 18 novembre 2005, n. 28 - Testo vigente
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 28
Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2001, n. 13 (Disposizioni in materia di indicazioni geografiche protette e di denominazioni d'origine protette), da ultimo modificata dalla legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21.
(B.U. 13 dicembre 2005, n. 52)
(Sostituzione dell'articolo 6) (1)
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge č determinato complessivamente in euro 5.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa, sia del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004/2006, sia del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007, nell'obiettivo programmatico 2.2.2.04 (Assistenza tecnica).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di euro 5.000 delle risorse iscritte al capitolo 42360 "Spese per attivitą sperimentali, dimostrative e divulgative (comprende interventi rilevanti ai fini I.V.A.)? dello stesso obiettivo programmatico e degli stessi bilanci di cui al comma 2.
4. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Disposizione transitoria)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche a coloro che usufruiscono gią degli aiuti di cui alla l.r. 13/2001, limitatamente agli anni mancanti al compimento del periodo di sei anni, con una riduzione annuale della percentuale di intervento pari al 10%.
(1) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 7 agosto 2001, n. 13.