Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27

Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

(B.U. 10 settembre 1999, n. 40).

(Abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7)

[INDICE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Delimitazione dell'ambito territoriale ottimale

Art. 3 - Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico

integrato

Art. 4 - Gestione del servizio idrico integrato

Art. 5 - Tariffa del servizio idrico integrato

Art. 6 - Convenzioni con i soggetti gestori del servizio idrico integrato

CAPO II

FUNZIONI REGIONALI

Art. 7 - Piano regionale delle acque

Art. 8 - Funzioni della struttura regionale competente in materia di

risorse idriche

Art. 9 - (Omissis)

Art. 10 - Norma di salvaguardia

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 1

(Finalità).

1. La Regione garantisce e promuove un'azione generale di tutela e di corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo criteri di solidarietà, di salvaguardia dei diritti delle generazioni future, di rinnovo, riutilizzo e risparmio delle risorse, anche al fine di assicurare il prioritario soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione.

2. In armonia con gli obiettivi di cui al comma 1 ed in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta), delle competenze assegnate alla Regione Valle d'Aosta dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche) e della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), la presente legge ha per oggetto:

a) l'organizzazione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

b) la disciplina delle funzioni degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale come individuato dall'articolo 2;

c) la definizione delle norme di indirizzo e di coordinamento degli enti locali competenti in materia di risorse idriche individuati dalla presente legge.

3. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica attraverso il piano regionale delle acque e coordina l'esercizio delle funzioni dei Comuni, associati nelle forme di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in materia di risorse idriche (1).

Art. 2

(Delimitazione dell'ambito territoriale ottimale).

1. Il territorio regionale costituisce un unico ambito territoriale ottimale che:

a) rappresenta il luogo di attuazione delle direttive e degli indirizzi della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;

b) è funzionale alla rappresentazione della domanda di servizio integrato delle popolazioni residenti e all'identificazione dei Comuni tenuti alle forme e ai modi di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3

(Organizzazione del servizio idrico integrato) (2)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) è individuato quale Ente di governo d'ambito (EGA), ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, provvedendo a:

a) attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;

b) riordinare i servizi e la definizione degli obiettivi di qualità;

c) predisporre, approvare e aggiornare il piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;

d) trasmettere il piano d'ambito e i relativi aggiornamenti ai sensi dell'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

e) predisporre la convenzione di gestione per la regolazione tra EGA e soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006;

f) deliberare, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 149bis del d.lgs. 152/2006;

g) predisporre il piano economico-finanziario;

h) approvare la tariffa di cui all'articolo 5;

i) tenere i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

j) gestire i finanziamenti resi disponibili dalla Regione o provenienti da altre fonti eurounitarie, statali e locali o da risorse proprie, per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici;

k) definire i criteri per l'utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti di cui all'articolo 5, comma 4.

Art. 4

(Gestione del servizio idrico integrato) (3)

1. I Comuni, oltre a esercitare le funzioni loro attribuite dalla vigente normativa di settore, partecipano obbligatoriamente all'EGA di cui all'articolo 3.

2. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del principio di unità della gestione nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2, nonché degli altri principi di cui all'articolo 147 del d.lgs. 152/2006. A tal fine, l'EGA individua, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), un gestore unico, che gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio ricadente nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2.

Art. 5

(Tariffa del servizio idrico integrato) (4)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.

3. La tariffa di riferimento è rappresentata dalla somma delle componenti di costo, detratti i ricavi, riferite ai servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, suddivise per i rispettivi volumi di acqua erogati.

4. A decorrere dall'anno 2019, sono istituite:

a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.

5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota variabile dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018. (5)

6. Presso il BIM sono istituiti:

a) il fondo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualità dei servizi resi;

b) il fondo perequativo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria perequativa di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico.

7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto.

8. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al presente articolo. La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.

9. Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 6

(Convenzioni con i soggetti gestori del servizio idrico integrato).

1. I rapporti con i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione, stipulata sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare adottati con propria deliberazione dal Consiglio regionale entro il 30 giugno 2002 (6).

2. Nella convenzione tipo, la Regione prevede, oltre ai contenuti di cui all'articolo 11, comma 2, della l. 36/1994, l'esercizio di poteri sostitutivi e gli interventi necessari qualora siano accertate gravi inadempienze o irregolarità e in ogni altro caso in cui la gestione del servizio idrico integrato non possa più essere proseguita.

CAPO II

FUNZIONI REGIONALI

Art. 7

(Piano regionale delle acque).

1. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, approva il piano regionale delle acque, articolato, ai sensi delle rispettive leggi di settore, in piano regionale di tutela delle acque, piano regolatore generale degli acquedotti e piano di utilizzo delle acque.

2. In armonia con le previsioni della pianificazione di bacino del fiume Po, con le direttive del Comitato misto di cui all'articolo 8, comma terzo, dello Statuto speciale e con il concorso e la collaborazione di tutte le parti interessate all'uso e alla tutela del patrimonio idrico regionale, il piano regionale fissa i criteri e le direttive generali finalizzati a garantire:

a) la corretta e razionale utilizzazione delle risorse idriche;

b) la tutela e la salvaguardia della qualità delle acque a qualsiasi uso destinate;

c) il rinnovo e il risparmio delle risorse idriche;

d) l'integrazione e la riorganizzazione delle strutture necessarie all'erogazione dei servizi idrici;

e) l'ottimizzazione gestionale del servizio idrico integrato.

3. Il Consiglio regionale può adottare misure di salvaguardia, in attesa dell'approvazione del piano di cui al comma 2 e per un periodo massimo di due anni, e approvare piani stralcio per sottoambiti o settori specialistici funzionali, purché essi costituiscano fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 2.

4. L'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche promuove annualmente una conferenza con gli enti locali competenti in materia di risorse idriche e gli assessori regionali competenti al fine di esaminare lo stato di attuazione dell'organizzazione dei servizi idrici e dei programmi di intervento per il corretto e razionale uso della risorsa idrica in conformità con il piano regionale delle acque.

5. I soggetti competenti devono fornire alla struttura regionale competente in materia di risorse idriche tutti i dati necessari, o comunque richiesti da quest'ultima, nell'ambito e in accordo con il sistema informativo territoriale regionale.

Art. 8

(Funzioni della struttura regionale competente in materia di risorse idriche).

1. All'attuazione di tutti gli adempimenti previsti e connessi con l'applicazione della presente legge, provvede la struttura regionale competente in materia di risorse idriche.

2. La struttura regionale competente in materia di risorse idriche costituisce altresì organo di garanzia degli interessi degli utenti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della l. 36/1994. A tal fine, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia dei predetti interessi per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità del servizio idrico e coopera con il Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della l. 36/1994.

Art. 9

(Finanziamento regionale di infrastrutture idriche) (7)

1. La Regione può intervenire mediante finanziamenti in favore degli enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche di interesse collettivo dirette al miglioramento e al potenziamento del servizio idrico integrato attraverso la predisposizione di programmi pluriennali di intervento nell'ambito territoriale ottimale.

2. Al fine di favorire la riorganizzazione dei servizi idrici su scala intercomunale, la Regione privilegia nei propri programmi di realizzazione diretta di lavori pubblici gli interventi di costruzione e/o sistemazione delle opere di captazione e delle reti di adduzione e di distribuzione principale di acquedotti comprensoriali, di collettori fognari di adduzione a impianti di depurazione biologici a fanghi attivi delle acque reflue, di collettori fognari e relativi impianti di trattamento dei reflui idrici intercomunali, di costruzione e/o di ampliamento degli impianti di depurazione biologici a fanghi attivi.

3. Il programma di attuazione di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi idrici deve comprendere tutti gli interventi di cui al comma 1, gli interventi di cui si richiede il finanziamento e la realizzazione da parte della Regione ai sensi della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), mentre gli altri interventi di interesse prettamente locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti sono elencati anche in modo generale solo sotto l'aspetto finanziario e indicandone la fonte di finanziamento.

4. Compete agli enti locali, secondo le modalità previste dalla l.r. 12/1996, la realizzazione degli interventi di interesse locale o di manutenzione, anche straordinaria, delle reti e dei manufatti connessi con il servizio idrico integrato.

Art. 10

(Norma di salvaguardia).

1. Sono fatte salve le forme associative e le altre forme di collaborazione di ambito sovraregionale, previste dalla normativa vigente, già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

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(*) Il termine previsto, già prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 10, comma 6; della L.R. 18 aprile 2008, n.13, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014, dall'art. 1 della L.R. 18 luglio 2012, n.21.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 18 aprile 2008, n. 13.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 1 recitava:

"3. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi della risorsa idrica attraverso il piano regionale delle acque e coordina l'esercizio delle funzioni dei Comuni, singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54(Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in materia di risorse idriche.".

(2) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 15 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

Art. 3

(Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei dal punto di vista territoriale o per settore specialistico, nelle forme e nei modi indicati dalla l.r. 54/1998, organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. Ai Comuni, organizzati nei modi e nelle forme indicate al comma 1, competono:

a) l'individuazione della domanda di servizi, cioè della qualità e della quantità che devono essere garantite dai soggetti gestori a garanzia delle esigenze locali e a salvaguardia degli interessi degli utenti;

b) la predisposizione, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione, del programma di attuazione riguardante le infrastrutture e le altre opere necessarie per l'erogazione dei servizi e del relativo piano finanziario;

c) la scelta delle modalità di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito delle forme previste dalla normativa in materia di autonomia locale;

d) la scelta dei soggetti gestori e l'approvazione delle convenzioni regolanti i rapporti con gli stessi;

e) la salvaguardia delle gestioni esistenti secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3 e di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3, della l. 36/1994;

f) il controllo tecnico-economico e gestionale sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato;

g) l'attuazione, nell'ambito delle direttive, degli indirizzi e degli interventi previsti nella pianificazione regionale in materia di usi delle risorse idriche, di tutela e di salvaguardia della qualità, di risparmio, di rinnovo e di riutilizzo idrico.

3. Il Consorzio Bacino Imbrifero Montano (BIM) Dora Baltea definisce gli indirizzi, le modalità e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, sulla base delle finalità di cui all'articolo 1, secondo le modalità previste dalla l.r. 54/1998.

Il comma 1 dell'articolo 3 era già stato modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"1. I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei, nelle forme e nei modi indicati dalla l.r. 54/1998, organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.".

Il comma 3 dell'articolo 3 era già stato sostituito dall'art. 21, comma 2, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"3. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, provvedendo:

a) all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;

b) al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità;

c) alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso;

d) alla predisposizione del programma di cui al comma 2, lettera b), a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sottoambito;

e) alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.".

(3) Articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Nella formulazione originaria, l'articolo 4 recitava:

Art. 4

(Gestione del servizio idrico integrato)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata per sottoambiti omogenei, possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, anche con una pluralità di soggetti esperti in materia e di forme nell'ambito di quelle previste dalla l.r. 54/1998, al fine di salvaguardare il rispetto delle esigenze locali.

2. Al fine di cui al comma 1, i Comuni individuano il soggetto competente per il coordinamento del servizio idrico integrato e adottano ogni misura per l'organizzazione e l'integrazione delle funzioni fra la pluralità dei soggetti gestori.

3. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7, restano operanti le associazioni di Comuni, nel settore delle risorse idriche, attive alla data di entrata in vigore della presente legge, che costituiscono il punto di riferimento per sottoambiti omogenei o per settori specialistici per la riorganizzazione del servizio.".

Il comma 1 dell'articolo 4 era già stato modificato dall'art. 21, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"1. I Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, anche con una pluralità di soggetti esperti in materia e di forme nell'ambito di quelle previste dalla l.r. 54/1998, al fine di salvaguardare il rispetto delle esigenze locali.".

L'art. 9, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2, aveva aggiunto il seguente comma 3bis all'articolo 4:

"3bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 94 della l.r. 54/1998, il Consiglio delle Associazioni dei Comuni costituite ai fini dell'applicazione della presente legge è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto tra i componenti del Consiglio o della Giunta comunale, fatti salvi i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il cui numero di rappresentanti è determinato dall'accordo costitutivo di cui all'articolo 93 della l.r. 54/1998. Lo Statuto dell'Associazione può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, nonché la possibilità di disporre di personale proprio.".

(4) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 24 aprile 2019, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 5 recitava:

Art. 5

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

2. La tariffa è determinata in modo da assicurare ai soggetti gestori la copertura dei costi di investimento e di esercizio e deve tenere conto della qualità della risorsa idrica e del servizio erogato, del piano finanziario conseguente alle opere e degli adeguamenti necessari finanziati direttamente, dell'entità dei costi di gestione delle opere e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

3. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La tariffa è articolata per ambiti territoriali omogenei, per i consumi domestici essenziali e per le diverse categorie di utenza.

5. In fase di prima applicazione la tariffa assicura almeno la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato e, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adeguata ai criteri di determinazione di cui al presente articolo.".

Il comma 2 dell'art. 5 era già stato sostituito dall'art.5, comma 1, della L.R. 30 giugno 2014, n. 5, nel modo seguente:

"2. La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto e alla fognatura, tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.".

Il comma 3 dell'art. 5 era già stato modificato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 30 giugno 2014, n. 5, nel modo seguente:

"3. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2.".

e precedentemente dall'art. 21, comma 4, della L.R. 20 gennaio 2005, n.1, nel modo seguente:

"3. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro il 31 dicembre 2005."

e dall'art. 10, comma 1, della L.R. 16 agosto 2001, n. 15, nel modo seguente:

"3. La tariffa da applicare da parte dei soggetti gestori è determinata dagli enti locali in base ai parametri di cui al comma 2, alle componenti di costo e alla tariffa di riferimento adottate dalla Giunta regionale, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13 della l. 36/1994, sentite le Commissioni consiliari competenti e il BIM, entro il 31 dicembre 2001."

Il comma 5 dell'art. 5 era già stato modificato dall'art. 21, comma 5, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, nel modo seguente:

"5. In fase di prima applicazione la tariffa assicura almeno la copertura dei costi di gestione del servizio idrico integrato e, entro il 31 dicembre 2008 (*), è adeguata ai criteri di determinazione di cui al presente articolo.".

(5) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'art. 5 recitava:

"5. Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018.".

(6) Comma così modificato dall'art.10, comma 2, della L.R. 16 agosto 2001, n. 15.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 recitava.

"1. I rapporti con i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione, stipulata sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare adottati con propria deliberazione dal Consiglio regionale entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

(7) Articolo già abrogato dall'art. 2, comma 5, della L.R. 18 aprile 2008, n. 13.

In seguito l'art. 21, comma 1, della L.R. 27 giugno 2012, n. 19 ha disposto lareviviscenza dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 27. ]