Legge regionale 23 giugno 1994, n. 27 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 1994, n. 27

Interventi straordinari per l'esecuzione di lavori di caratterre urgente ed inderogabile e per il risarcimento di danni causati dall'alluvione del settembre 1993.

(B.U. 5 luglio 1994, n. 29)

Art. 1

(Finalità e stanziamenti)

1. Per far fronte ai gravi danni causati dall'alluvione del settembre 1993, sono autorizzati interventi straordinari nei settori disciplinati dalla legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 37.500.000.000, di cui lire 17.500.000.000 a carico dell'esercizio 1994 e lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio 1995.

3. Gli interventi previsti per il 1994 gravano sui seguenti capitoli:

a) cap. 37960 lire 6.500.000.000;

b) cap. 38280 lire 800.000.000;

c) cap. 51300 lire 3.400.000.000;

d) cap. 52160 lire 2.500.000.000;

e) cap. 52180 lire 2.000.000.000;

f) cap. 37962 (di nuova istitituzione)

lire 2.000.000.000;

g) cap. 38856 (di nuova istituzione)

lire 300.000.000.

4. L'iscrizione della spesa autorizzata per il 1995 verrà disposta con legge di bilancio.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 1994, mediante utilizzo, per lire 17.500.000.000, dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'ac-cantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso (Fondo per i ripristini a seguito della calamità naturale del settembre 1993 - D.1.1.) e, per l'anno 1995 mediante utilizzo, per lire 20.000.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 1 del bilancio stesso (Fondo per i ripristini a seguito della calamità naturale del settembre 1993 - D.1.1.).

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 17.500.000.000;

b) in aumento:

cap. 37960 "Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche"

lire 6.500.000.000;

cap. 38280 "Spese per opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe"

lire 800.000.000;

cap. 51300 "Spese per opere stradali di interesse regionale"

lire 3.400.000.000;

cap. 52160 "Spese per interventi di regimazione idraulica sui corsi d'acqua principali"

lire 2.500.000.000;

cap. 52180 "Spese per consolidamen-to di versanti instabili e sistemazione di frane relative a zone urbaniz-zate, nonché per la protezione di strade"

lire 2 000.000.000;

programma regionale 2.2.1.04

codificazione 2.1.2.3.2.3.12.32.4.25

cap. 37962 (di nuova istituzione)

"Trasferimenti ai Comuni per interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 23 - 25 settembre 1993, per la sistemazione di acquedot-ti, fognature ed altre opere di risanamento igienico degli abitati"

lire 2.000.000.000;

programma regionale 2.2.l.07

codificazione 2.l.2.1.0.3.12.11.4.14

cap. 38856 (di nuova istituzione)

"Spese per interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei giorni 23 - 25 settembre 1993 a difesa del patri-monio boschivo"

lire 300.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.