Legge regionale 27 giugno 1986, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 27 06 1986

Bollettino ufficiale 21 07 1986 n. 9, 1° S.S. al n. 17 del 14 07 1986

Interventi finanziari per la creazione di un patrimonio comunale immobiliare.

Art. 1

1. Nell'intento di promuovere la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare, la Regione eroga contributi ai Comuni della Valle d'Aosta per l'acquisizione di immobili qualora siano destinati a:

a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali di competenza comunale;

b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale;

c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed archeologico, finalizzati ad una promozione culturale e turistica;

d) acquisizione di terreni e alpeggi per favorire lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive atte, altresì, a salvaguardare l'equilibrio idrogeologico del territorio.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale fisserà annualmente con la legge finanziaria i fondi per tali interventi ripartendoli tra i diversi settori di destinazione, avuto riguardo delle priorità di cui all'articolo 1.

2. Per l'anno 1986, i fondi stanziati dalla presente legge, sono ripartiti nel modo seguente: sei miliardi cadauno per gli interventi di cui ai punti a) e b) e un miliardo e mezzo cadauno per gli interventi di cui ai punti c) e d) del precedente articolo 1.

3. La Giunta regionale, previa assunzione di apposita deliberazione, potrà trasferire i fondi, eventualmente non utilizzati per carenza di richieste, da un settore all'altro, tenuto conto dell'ordine cronologico delle domande pervenute, dell'ordine di priorità di cui all'articolo 1 e della consistenza patrimoniale pubblica esistente nel Comune.

4. L'intervento finanziario regionale è, comunque, stabilito nella misura massima del 90 percento per tutti gli interventi di cui all'articolo 1.

Art. 3

1. Per accedere ai finanziamenti di cui all'art. 1, i Comuni devono presentare apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale, corredata da:

a) relazione previsionale e programmatica del Comune;

b) deliberazione del Consiglio comunale concernente l'autorizzazione al Sindaco a presentare la richiesta di finanziamento;

c) relazione tecnico - illustrativa del bene immobile o della proprietà da acquistare;

d) destinazione finale dell'immobile;

e) relazione tecnica di stima asseverata al Tribunale di Aosta;

f) disponibilità del proprietario alla vendita, secondo il prezzo di stima.

2. La Giunta regionale, previo esame delle pratiche con i responsabili degli Assessorati competenti all'acquisto a seconda della finalità dello stesso, entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la concessione del contributo.

Art. 4

1. La liquidazione dei contributi sarà effettuata in unica soluzione alla stipulazione di regolare atto notarile di compravendita e purché risultino rispettate le condizioni generali di acquisto risultanti dalla domanda di contributo.

Art. 5

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1986, la spesa di lire 15 miliardi che graverà sull'istituendo capitolo n22870; alla relativa copertura si fa fronte mediante prelevamento di pari somma dall'apposito accantonamento iscritto al capitolo n. 50150 alla voce 2.1. Interventi a carattere generale dell'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986.

2. A decorrere dall'esercizio 1987, alla determinazione della spesa di cui al comma precedente si provvederà con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 6

1. Allo stato di previsione della Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - (Spese di investimento) " L. 15.000.000.000

In aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.1. Finanza locale

Cap. 22870 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.3.2.3.11.15.02

" Contributi ai Comuni per la costituzione di un patrimonio comunale immobiliare LR 27 giugno 1986, n. 27 " L. 15.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.