Legge regionale 14 luglio 1982, n. 27 - Testo storico

Legge regionale n. 27 del 14 07 1982

Bollettino ufficiale 8 9 1982 n. 10

Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici. Contributi relativi al fondo per gli investimenti.

Art. 1

Ai fini del sostegno, ampliamento, ammodernamento e sviluppo dei trasporti pubblici collettivi di persone e di cose, la Regione adotta piani poliennali o programmi annuali di intervento per gli investimenti.

Nell’ambito di tali interventi, in applicazione del Titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, e secondo quanto previsto dalle disposizioni relative agli interventi finanziari della legge regionale sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ", la Regione eroga direttamente a enti o imprese di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose:

a) contributi in conto capitale per acquisto di autobus od altri mezzi di trasporto, secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) contributi in conto capitale per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2

Se vengono adottati i piani poliennali di intervento per gli investimenti, essi sono contenuti nel Piano di Bacino di Traffico, di cui alla apposita legge regionale che detta norme sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ".

I programmi di intervento per gli investimenti devono essere comunque almeno annuali e sono contenuti nei Programmi annuali dei Servizi di Trasporto, di cui all’articolo 13 della legge regionale predetta, in attuazione del Piano di Bacino di Traffico.

Piani poliennali e programmi annuali tengono conto delle previsioni contenute nel Piano regionale integrato dei Trasporti e dei Sistemi di comunicazione.

Nell’adottare i vari piani e programmi si tiene sempre conto delle precedenti assegnazioni di contributi disposte a favore di enti o di aziende di trasporto, ai sensi del precedente articolo 1.

Art. 3

L’Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti quantifica, con il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane e sentite le rappresentanze delle imprese di trasporto pubblico collettivo, previo parere del Comitato Regionale dei Trasporti Collettivi, di cui alla apposita Legge regionale che detta norme sulla " Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ", il fabbisogno degli investimenti, accertandone la congruenza con il Piano Regionale integrato dei Trasporti e quello di Bacino di Traffico e del Programma annuale dei Servizi, di cui alla Legge regionale predetta.

La Regione sottopone quindi al Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, le corrispondenti richieste di finanziamento.

Art. 4

Lo stanziamento relativo all’anno 1981, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1981, n. 84 (" Fondo per gli interventi nel settore dei trasporti pubblici. Utilizzazione dell’assegnazione statale per l'anno 1981 ") viene destinato per il 75 percento all’acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto e per il 25 percento per i rimanenti investimenti.

Per ciascuno dei successivi anni 1982, 1983 e 1984 la Giunta regionale stabilirà le percentuali di ripartizione degli stanziamenti, nei limiti stabiliti dagli artt. 11 e 12 della legge 10 aprile 1981 n. 151, in base alle effettive esigenze evidenziate nel Programma annuale di cui al secondo comma dall’articolo 3 della presente legge, tenuto conto dei Piani Regionali Trasporti e di Bacino di Traffico.

Per quanto concerne l’acquisto degli autobus e le loro caratteristiche e per quanto altro previsto in relazione alla loro disciplina in Valle d’Aosta dalle disposizioni della presente legge e della legge regionale sulla disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose, la classificazione, ammessa, degli stessi è limitata agli autobus urbani, suburbani ed extraurbani.

Le caratteristiche funzionali unificate devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi vigenti e dai decreti del Ministero dei Trasporti.

La destinazione di cui al comma primo e secondo del presente articolo è riferita solo agli autobus di cui alla classificazione sopra precisata.

Con riferimento al secondo comma del presente articolo, per ciascuno dei successivi anni 1982 1983 e 1984 dovranno essere stabilite tre percentuali: una per acquisto mezzi di trasporto; l’altra per acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, attrezzature varie; la terza per l’acquisto la costruzione e l’ammodernamento di sedi e di officine deposito. A questa terza destinazione, non potrà essere assegnata una quota superiore al 25 per cento della somma disponibile.

Art. 5

I contributi sono erogati nella misura del 75 per cento della spesa ( IVA compresa) ritenuta ammissibile per le finalità e condizioni della presente legge.

La spesa ammissibile è determinata sulla base dei prezzi di listino ANFIA alla data della immatricolazione.

Per lo stanziamento del Fondo relativo al 1981, la Giunta regionale ripartisce tra le aziende e gli enti che abbiano presentato domanda, ammessa alla concessione dei contributi:

a) la somma disponibile per il 1981 per acquisto mezzi di trasporto: per il 60 percento in proporzione della percorrenza realizzata sulle linee e per il 40 percento in proporzione al numero di mezzi di trasporto necessari per l’espletamento di detti servizi;

b) la somma disponibile per il 1981 per l’acquisto, costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi: per il 40 percento in proporzione alla percorrenza realizzata dai servizi di linea e per il 60 percento in proporzione al numero di mezzi di trasporto necessari per l’espletamento di detti servizi.

Per gli stanziamenti del Fondo relativi agli anni 1982, ?83, ?84, i criteri di cui al precedente comma potranno essere variati in relazione alle diverse esigenze emerse nel Programma annuale dei servizi di cui alla legge regionale che stabilisce norme sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ".

Gli eventuali residui passivi non utilizzati dalle imprese od enti, nell’anno di competenza, per motivi tecnici ritenuti validi dalla Giunta regionale, potranno essere utilizzati dalle stesse imprese od enti stessi negli esercizi successivi.

La Regione, con legge successiva, può aumentare la quota fissata al primo comma - ai sensi del terzo comma dell’articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - con la destinazione di altri mezzi finanziari regionali non derivanti dal Fondo.

Art. 6

In sede di applicazione del precedente articolo 1, 2° comma, lettera a), la Regione impartisce le opportune disposizioni alle singole aziende, sulla base dei seguenti criteri:

a) precedenza al rinnovo dei mezzi più obsoleti;

b) funzionalità dei mezzi in relazione alle caratteristiche delle linee;

c) numero dei posti offerti dai mezzi, da impiegare sulle linee di maggior traffico, risultante dai certificati di omologazione, al fine di consentire riduzione dei costi nelle linee di maggior traffico;

d) caratteristiche dei veicoli adeguate alla minore utilizzazione da parte dell’utenza, da impiegare su linee di scarso traffico in modo che rispondano a criteri di massima economicità;

e) incremento, ove necessario, del parco mezzi in funzione delle percorrenze medie annue standards effettuate dai mezzi stessi sulle linee concesse.

Gli autobus, trams, filobus, ammessi a contributo, devono essere di tipo unificato ai sensi dell’articolo 17 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La Giunta regionale dovrà tenere inoltre conto:

a) della entità e del tipo di traffico servito;

b) del rispetto della legge 30 marzo 1971 n. 118, articolo 27 e della normativa regionale in favore delle persone aventi difficoltà fisiche, sensoriali e psichiche;

c) della dotazione, a bordo dei mezzi di trasporto, di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio.

Art. 7

La domanda per ottenere i contributi deve essere presentata all’Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti entro il 28 febbraio dell’anno a cui il contributo si riferisce e deve essere corredata:

a) del prospetto riepilogativo delle percorrenze dei servizi realizzate nell’anno precedente;

b) del prospetto riepilogativo del numero dei mezzi di trasporto, distinti per tipo e anno di prima immatricolazione, necessari per l’espletamento dei servizi di cui al punto precedente, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

Per gli acquisti di mezzi di trasporto debbono essere allegati inoltre alla domanda:

- l’elenco dei mezzi di trasporto che l’impresa intende acquistare, distinti per tipo;

- l’elenco dei mezzi di trasporto che si intendono sostituire ed, in caso di acquisto di mezzi destinati al potenziamento del parco aziendale, una relazione tecnica sulla effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell’organizzazione dei servizi, dei flussi di traffico e di eventuali nuove linee.

Per l’acquisto, la costruzione e ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine, di depositi, con le relative attrezzature, e di sedi, deve essere allegata alla domanda la seguente documentazione:

a) in caso di acquisto di sedi: preliminare di compravendita;

b) in caso di costruzione di immobile: gli elementi atti a stabilire la fattibilità dell’opera, e cioè disponibilità dell’area, stato di progettazione, concessione edilizia, compatibilità con gli strumenti urbanistici;

c) in caso di ammodernamento: elenco degli interventi richiesti con il relativo importo di spesa;

d) in ogni caso: relazione sul programma di investimento e stralcio dei lavori eseguibili entro l’anno e relativa spesa;

e) per l’acquisto di mobili, attrezzature, strumenti vari, tecnologie di controllo: elenco dettagliato con le caratteristiche funzionali.

La verifica della congruità di ogni prezzo viene effettuata dall’Assessorato regionale Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, sulla base di apposito capitolato generale.

Gli enti e imprese di trasporto devono attenersi - nell’acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all’articolo 17 del decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493

- agli obblighi imposti, ai sensi dell’articolo 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151, dalla Regione per quanto attiene la quota di fornitura da riservare alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 8

La domanda per ottenere i contributi, di cui all’articolo 1 della presente legge, deve contenere altresì:

a) una dichiarazione con la quale si assume l’impegno a non destinare i mezzi finanziati con i contributi regionali ad uso diverso dal servizio pubblico di linea e di non alienarli a terzi, prima di sette anni, fatte salve le specifiche autorizzazioni dell’Assessorato regionale competente per i trasporti basate su documentata motivazione;

b) nel caso di cui all’articolo 1, lettera b) della presente legge: una relazione tecnico - finanziaria che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell’intervento nonché un atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione dell’Assessorato regionale all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, la destinazione d’uso del bene:

- per la stessa durata prevista per i mezzi a cui si riferiscono, per quanto attiene alle tecnologie di controllo;

- per dieci anni, per le attrezzature ed impianti di officina, salvo eventuali casi di obsolescenza derivanti da sopravvenute nuove tecnologie, da autorizzarsi;

- per venticinque anni per quanto attiene agli impianti fissi, depositi, sedi e infrastrutture. Gli atti contrattuali per la fornitura e per le vendite, di cui al primo comma lettere a) e b), stipulati dai destinatari dei contributi, le fatture ed i fogli complementari devono essere trasmessi in copia al competente Assessorato regionale per i trasporti entro i termini da questo stabiliti.

Decorsi i termini, i beneficiari decadono dai contributi che vengono concessi, sulla base di un piano di assegnazione suppletivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.

Le imprese che non osserveranno le norme della presente legge e presenteranno fatture o documentazioni non conformi alla realtà saranno escluse dalla concessione dei contributi, salva in ogni caso la revoca dei contributi già concessi e la loro restituzione, senza pregiudizio di sanzioni e pene.

Art. 9

La Regione può provvedere direttamente all’acquisto o alla locazione di attrezzature e di tecnologie di controllo di rilevante interesse pubblico, quando non ne sia possibile il finanziamento ad enti e imprese di trasporto pubblico collettivo. L’uso delle suddette tecnologie è disciplinato dalla Giunta regionale.

Art. 10

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti, stabilisce le modalità di erogazione dei contributi e gli importi relativi, in relazione all’avvenuta assunzione degli obblighi contrattuali o di quelli maturati o di quelli di consegna dei mezzi di trasporto o della misura delle obbligazioni maturate risultanti dal contratto di appalto e relativi stati di avanzamento dei lavori o delle forniture ovvero alla presentazione del titolo idoneo al trasferimento di proprietà, se trattasi di bene immobile.

Un’anticipazione è comunque sempre erogata previa verifica della congruità degli atti e dell’osservanza delle prescrizioni regionali.

L’Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti provvede all’accertamento degli obblighi contrattuali, delle misure delle obbligazioni maturate, degli stati di avanzamento dei lavori o delle forniture ed in genere, dei tempi, modi, misure delle acquisizioni in corso o avvenute.

La Giunta regionale provvede all’emanazione degli atti dopo gli specifici accertamenti disposti dall’Assessorato regionale competente per i Trasporti.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di attribuzione o di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo o degli impianti immobili rispetto ai periodi per i quali è fatto divieto di alienazione ai sensi del precedente articolo 8.

Salvo il caso di eventuali provvidenze concesse ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, i contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia. La cumulabilità è ammessa con i contributi regionali per l’esercizio.

Art. 11

Ai mezzi di trasporto acquisiti con i contributi di cui alla presente legge non possono essere apportate modifiche costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative alla unificazione.

Devono inoltre essere osservate le specifiche prescrizioni previste per la colorazione dei veicoli e quelle relative al sistema unificato grafico e informativo, di cui alla legge regionale che detta norme sulla " Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose ".

La manutenzione dei mezzi di trasporto degli impianti, delle attrezzature e delle tecnologie, deve essere programmata ed effettuata secondo le istruzioni delle ditte costruttrici e le relative verifiche devono risultare da una apposita scheda. Gli autobus, acquisiti con i contributi di cui alla presente legge, debbono, oltreché rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali unificate, di cui ai relativi Decreti del Ministero dei Trasporti.

Art. 12

Le domande di contributo relative al Fondo 1981 dovranno essere presentate entro e non oltre trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Per le procedure e condizioni di assegnazione valgono le apposite disposizioni della legge regionale che detta norme sulla " Disciplina dei servizi di trasporti collettivo di persone e di cose ". In particolare, in fase transitoria, si applica il sesto comma dell’articolo 47 della predetta legge regionale fatto salvo, in ogni caso, l’ultimo comma dell’articolo stesso.

Art. 13

Appositi contrassegni saranno disposti dall'Assessorato regionale competente per i Trasporti per i mezzi di trasporto, le attrezzature, le tecnologie, gli strumenti, ecc. acquisiti con i contributi di cui alla presente legge.

Oltre alle schede, di cui all’articolo 11 della presente legge, le aziende e gli enti dovranno tenere a disposizione dei funzionari del competente Assessorato un registro - inventario con l’elenco di tutti i beni acquisiti con i contributi e un registro delle manutenzioni e dello stato di conservazione. Detti documenti dovranno essere periodicamente vistati in occasione delle visite di controllo dei predetti funzionari.

Art. 14

Le infrazioni alle disposizioni della presente legge sono soggette alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a lire 1.500.000, fatte salve le altre pene e sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Per l’accertamento e la irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per la vigilanza e il controllo delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le norme della legge regionale sulla Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose.

Art. 15

L’importo dei contributi di cui alla presente legge che la Regione iscrive nei propri bilanci non può risultare inferiore alla quota riveniente alla Regione stessa dalla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151. La Regione comunica semestralmente al Ministero dei Trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi.

Art. 16

Le disposizioni della presente legge completano quelle della legge regionale che stabilisce norme sulla " Disciplina del trasporto collettivo di persone e di cose ".

Art. 17

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Regione ed entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.