Legge regionale 23 giugno 1975, n. 27 - Testo storico

Legge regionale 23 giugno 1975, n. 27

Norme integrative della legge 25 luglio 1952, n. 991: "Provvedimenti in favore dei territori montani".

(B.U. del 25 giugno 1975, n. 8)

Art. 1

In considerazione del fatto che il territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta è considerato montano ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo della organizzazione agricola, l'Amministrazione regionale provvederà al rimborso dei contributi unificati in agricoltura alle aziende agricole singole od associate operanti nelle zone inferiori a 700 metri sul livello del mare secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Art. 2

Le aziende agricole singole e associate di cui all'articolo precedente soggette al pagamento dei contributi agricoli unificati in base alle norme di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, hanno diritto al rimborso dei contributi versati per i lavoratori dipendenti da parte dell'Amministrazione regionale, previa presentazione della dichiarazione prevista all'articolo seguente.

Art. 3

I soggetti aventi diritto al rimborso dovranno presentare ogni anno a partire dall'anno 1975 all'Assessorato regionale agricoltura e foreste una dichiarazione rilasciata dall'ufficio regionale contributi agricoli unificati contenente l'importo definitivo dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l'anno di competenza.

Art. 4

Il rimborso di cui all'art. 2 sarà effettuato annualmente mediante deliberazione di Giunta su proposta del competente Assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 30 milioni, graverà sul capitolo 331, che viene istituito nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

- Variazioni in aumento:

- Capitolo 331 "Spese per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura" L. 30.000.000

- Variazioni in diminuzione :

- Capitolo 206 "Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento" (Spese correnti - Allegato E) L. 30.000.000