Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 - Testo vigente

Legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27

Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale.

(B.U. 19 dicembre 2006, n. 52)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 3, comma primo, lettere h) ed i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, comma terzo, della Costituzione, e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), come modificato dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di previdenza complementare), e 24 aprile 2006, n. 208 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali), la Regione, con la presente legge, si propone di fornire maggiore sicurezza economica e benessere alle persone fisiche che risiedono nella regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione interviene promuovendo e tutelando:

a) l'adesione a forme pensionistiche complementari;

b) l'adesione a ogni altro strumento previdenziale a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari;

c) iniziative di natura assistenziale.

3. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente, la Regione può, inoltre, promuovere e istituire forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale.

Art. 2

(Coinvolgimento delle parti sociali)

1. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione garantisce e rende attiva la partecipazione degli organismi associativi e di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel territorio regionale.

Art. 3

(Attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.A., costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), di seguito denominata Società, la quale è tenuta ad operare con la diligenza del mandatario.

2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente. (1)

3. Le forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono avvalersi direttamente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, dei servizi forniti dalla Società.

Art. 4

(Soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale)

1. Alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono aderire:

a) coloro che risiedono nella regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti pubblici o privati, ovvero in forma autonoma, nonché i dipendenti di imprese che operano nel territorio regionale con unità operative stabili o che hanno sede legale nel territorio regionale;

b) il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione;

c) il personale dipendente dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;

d) i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina contrattuale.

2. In conformità ai principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numeri 2), 3) e 4), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), ed in attuazione dell'articolo 8, comma 7, lettere a), b), numeri 1) e 2), e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono altresì aderire coloro che esplicitamente o tacitamente vi conferiscono il trattamento di fine rapporto o che aderiscono ad altri fondi pensione.

Art. 5

(Interventi)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli interventi regionali sono attuati in conformità ai seguenti principi:

a) devono essere destinati a fronteggiare le situazioni economiche e sociali più svantaggiate;

b) non possono superare, per ciascun soggetto beneficiario, una soglia massima;

c) deve essere tenuta in particolare considerazione la sussistenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale dei beneficiari o degli appartenenti al loro nucleo familiare, sia per quanto attiene all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari medesimi.

2. Gli interventi regionali sono diretti a fornire:

a) garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;

b) incentivi a sostegno dei versamenti contributivi a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà;

c) servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;

d) incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti.

3. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire sostegno, sotto il profilo amministrativo, contabile e logistico, alle persone fisiche che aderiscono alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale.

Art. 6

(Beneficiari degli interventi)

1. La Regione, per il tramite della Società, realizza gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), in favore di coloro che aderiscono ai fondi pensione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), o alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del d.lgs. 252/2005, o ad altri strumenti previdenziali costituiti a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari e che, anche alternativamente:

a) risiedono nel territorio regionale;

b) nel territorio regionale esercitano in via prevalente la propria attività lavorativa e professionale;

c) sono dipendenti di imprese con unità operative stabili nel territorio regionale.

2. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), da realizzarsi anche per il tramite della Società, sono destinati a favore di tutti coloro che risiedono nel territorio regionale.

Art. 7

(Fondo di dotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire, nell'anno 2006, presso la Società, un apposito fondo di dotazione la cui consistenza iniziale è determinata in euro 3.000.000.

2. Le risorse del fondo e le rendite derivanti dal loro investimento operato dalla Società devono essere destinate:

a) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, lettere a), b) e d); (2)

b) (3)

c) (3)

3. Per gli anni successivi, il fondo è alimentato da eventuali stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio regionale.

Art. 8

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce:

a) i criteri, le modalità di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'articolo 5, anche con riferimento agli ulteriori requisiti dei beneficiari dei medesimi;

b) ogni altro aspetto concernente il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.000.000 per l'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello pluriennale per gli anni 2006/2008 codice A.4. (Interventi a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'anno 2007, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.R 7 ottobre 2011, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.".

(2) Lettera modificata dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 71 della L.R 2 agosto 2023, n. 12.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 recitava:

"a) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5;".

(3) Lettere abrogate dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 71 della L.R 2 agosto 2023, n. 12.

Nella formulazione originaria, la lettera b) e c) del comma 2 dell'articolo 7 recitavano:

"b) al pagamento degli oneri derivanti dalle attività svolte dalla Società per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;

c) al pagamento di qualsiasi onere necessario al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.".