Legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27 - Testo storico

Legge regionale 12 dicembre 2002, n. 27

Disciplina delle quote latte.

(B.U. 21 gennaio 2003, n. 3)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 1 - Definizioni

Art. 1 - Disciplina generale delle quote latte

Art. 1 - Trasferimento delle quote latte

Art. 1 - Disciplina delle quote latte assegnate ad alpeggi e mayen

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE LATTE

Art. 1 - Assegnazione e comunicazione delle quote

Art. 1 - Obblighi dei produttori

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI ACQUIRENTI DI QUOTE LATTE

Art. 1 - Albo degli acquirenti

Art. 1 - Obblighi degli acquirenti

Art. 1 - Trasmissione della contabilità

Art. 1 - Trattenuta del prelievo

Art. 1 - Revoca del riconoscimento

Art. 1 - Sanzioni

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE VENDITE DIRETTE

Art. 1 - Obblighi dei produttori

Art. 1 - Trasmissione della contabilità

Art. 1 - Sanzioni

CAPO V

DISCIPLINA DELL'IMPUTAZIONE E DEL PAGAMENTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

Art. 1 - Compensazione

CAPO VI

GESTIONE DELLE QUOTE ECCEDENTI

Art. 1 - Riduzione della quota

Art. 1 - Perdita della quota

Art. 1 - Riassegnazione

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 1 - Vigilanza

Art. 1 - Banca dati regionale

Art. 1 - Accertamento e applicazione delle sanzioni

Art. 1 - Disposizioni finanziarie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma primo, lettera d), dello Statuto speciale e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ed in attuazione del decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 238 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera), la presente legge disciplina l'assegnazione e il trasferimento delle quote latte, nonché le modalità di prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) produttore, l'imprenditore agricolo conduttore di relativa azienda, persona fisica o giuridica, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore ovvero effettua consegne all'acquirente;

b) acquirente, l'imprenditore, singolo o associato, che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento o alla loro trasformazione ovvero per cederli ad altre imprese dedite al trattamento e alla trasformazione del latte e di altri prodotti lattiero-caseari;

c) quota consegne, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore ad ogni campagna lattiera ai fini del conferimento del latte ad un acquirente riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 per essere trattato o trasformato in base ad un contratto di lavorazione;

d) quota vendite dirette, il quantitativo di riferimento individuale a disposizione del produttore ad ogni campagna lattiera ai fini della produzione e della trasformazione del latte in prodotti lattiero-caseari direttamente destinati alla commercializzazione;

e) campagna lattiera, il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo di ogni anno.

Art. 3

(Disciplina generale delle quote latte)

1. La titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette assegnate ai sensi dell'articolo 6 spetta al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.

2. Salvo quanto previsto all'articolo 4, la quota assegnata non può essere trasferita, ad alcun titolo, disgiuntamente dall'azienda.

3. Nel caso di trasferimento dell'azienda e della quota di pertinenza, copia dell'atto di trasferimento dev'essere depositato presso la struttura regionale competente in materia di quote latte, di seguito denominata struttura competente.

4. La struttura competente, esaminata la documentazione prodotta, provvede, entro quindici giorni dal deposito, a rilasciare al cessionario due comunicazioni attestanti la titolarità della quota, di cui una recante la dicitura per l'acquirente.

Art. 4

(Trasferimento delle quote latte)

1. Il titolare della quota può trasferire disgiuntamente dall'azienda, totalmente o parzialmente, la quota assegnatagli a condizione che l'azienda del cessionario sia ubicata nel territorio regionale, che la sua produzione lattiera non superi il limite di trenta tonnellate annue per ettaro di superficie agraria utilizzata e che per effetto del trasferimento non sia superato il predetto limite.

2. Nei casi di trasferimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

3. Il trasferimento ha efficacia per la campagna lattiera immediatamente successiva, purché il deposito della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sia effettuato entro il 31 dicembre.

4. Con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è altresì consentita la stipulazione di contratti di affitto di quota, disgiuntamente dall'azienda, per la parte di quota non utilizzata nella campagna lattiera in corso, a condizione che i contraenti siano produttori in attività ed abbiano prodotto e commercializzato nella campagna in corso almeno il 50 per cento della quota di cui sono titolari e che le aziende interessate siano ubicate nel territorio regionale.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 hanno efficacia limitata alla campagna lattiera nel corso della quale sono perfezionati.

Art. 5

(Disciplina delle quote latte assegnate ad alpeggi e mayen)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, la titolarità delle quote consegne e delle quote vendite dirette, assegnate ai sensi dell'articolo 6 alle aziende destinate ad alpeggio o a mayen, spetta al proprietario, anche se non conduttore.

2. Il proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio o a mayen non può trasferire la quota assegnatagli disgiuntamente dall'azienda.

3. La responsabilità degli adempimenti previsti dalla presente legge spetta comunque al conduttore della relativa azienda, anche se non proprietario.

4. Nel caso in cui, nel corso della campagna lattiera, muti il conduttore dell'azienda destinata ad alpeggio o a mayen, il proprietario, entro il 30 settembre, comunica alla struttura competente l'avvenuta variazione.

5. La comunicazione della variazione effettuata entro il termine di cui al comma 4 produce effetto sin dalla campagna lattiera in corso.

CAPO II

DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE LATTE

Art. 6

(Assegnazione e comunicazione delle quote)

1. In ragione del quantitativo di latte assegnato alla regione e ai produttori operanti nel territorio regionale ai sensi della normativa vigente, e comunque disponibile, la struttura competente, entro il 15 marzo di ogni anno, aggiorna l'elenco dei produttori e dei quantitativi di riferimento individuali da assegnare a ciascuno di essi.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la struttura competente comunica ai produttori l'aggiornamento effettuato ai sensi del comma 1, mediante invio di duplice comunicazione, di cui una recante la dicitura per l'acquirente.

3. Entro il termine di cui al comma 2, la struttura competente comunica l'aggiornamento agli acquirenti iscritti nell'albo di cui all'articolo 8 e alle organizzazioni professionali agricole.

Art. 7

(Obblighi dei produttori)

1. I produttori assegnatari di quote consegne, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, consegnano al proprio acquirente copia della comunicazione recante la dicitura per l'acquirente.

2. Nel caso di pluralità di acquirenti, entro il termine di cui al comma 1, il produttore consegna a ciascuno di essi dichiarazione attestante il quantitativo di riferimento individuale, nonché il quantitativo di latte e di equivalente di latte che intende consegnare a ciascuno di essi.

3. Qualora il produttore, nel corso della campagna lattiera, conferisca latte o equivalente di latte ad acquirenti diversi da quelli cui ha consegnato la comunicazione di cui al comma 1 o effettuato la dichiarazione di cui al comma 2, rilascia al nuovo acquirente una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:

a) il nominativo o la ragione sociale dei precedenti acquirenti;

b) il periodo di durata della consegna precedente;

c) il volume di latte e di equivalente di latte ed il relativo tenore di materia grassa consegnati ai precedenti acquirenti;

d) la quota consegna di cui è titolare.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI ACQUIRENTI DI QUOTE LATTE

Art. 8

(Albo degli acquirenti)

1. I produttori assegnatari di quote possono consegnare latte o equivalente di latte esclusivamente agli acquirenti riconosciuti ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

2. Ai fini del riconoscimento, gli acquirenti con sede legale ovvero con sede operativa ubicate nel territorio regionale presentano apposita istanza alla struttura competente.

3. Il riconoscimento è disposto con provvedimento del dirigente della struttura competente mediante iscrizione in apposito albo regionale, previo accertamento del possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

4. La struttura competente provvede alla conservazione dell'albo regionale degli acquirenti.

Art. 9

(Obblighi degli acquirenti)

1. Gli acquirenti provvedono a tenere apposita contabilità nella quale sono indicati, con riferimento ad ogni campagna lattiera:

a) il nominativo o la ragione sociale di ogni produttore che ha effettuato consegne;

b) la quota consegna comunicata o dichiarata dai produttori ai sensi dell'articolo 7;

c) il quantitativo ed il relativo tenore di materia grassa di latte o di equivalente di latte consegnato da ciascun produttore;

d) i quantitativi di latte consegnati eccedenti il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore.

2. Gli acquirenti provvedono altresì ad annotare mensilmente in appositi registri il quantitativo ed il relativo tenore di materia grassa di latte o di equivalente di latte consegnato da ogni produttore e a comunicarlo entro trenta giorni alla struttura competente.

3. Gli acquirenti sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 21, per almeno tre anni, la contabilità e i registri di cui ai commi 1 e 2, nonché ogni documento agli stessi inerente, compresa la documentazione attestante l'avvenuta consegna del latte e degli altri prodotti lattiero-caseari.

Art. 10

(Trasmissione della contabilità)

1. Entro il 14 maggio di ogni anno, l'acquirente trasmette alla struttura competente e all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 9, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere ricevuto consegne.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di modelli forniti dalla struttura competente, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria vigente in materia.

Art. 11

(Trattenuta del prelievo)

1. Qualora i quantitativi consegnati superino il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, gli acquirenti trattengono dal corrispettivo dovuto al produttore il prelievo supplementare utilizzando, con riferimento al prezzo indicativo del latte, il tasso di conversione agricolo determinato ai sensi della vigente normativa comunitaria ed in vigore il giorno in cui viene effettuata la trattenuta.

2. Nel caso di pluralità di acquirenti, ciascun acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora le consegne eccedano la parte di quota riservata dal produttore all'acquirente ed attestata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

3. Nel caso di variazione di acquirenti nel corso della campagna lattiera, il nuovo acquirente trattiene il prelievo supplementare qualora, dalla dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, risulti che il produttore ha effettuato consegne eccedenti il quantitativo individuale di riferimento.

Art. 12

(Revoca del riconoscimento)

1. Il riconoscimento dell'acquirente, ottenuto mediante l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8, è revocato quando venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettere a) e b), del reg. (CE) 1392/2001.

2. Il riconoscimento è altresì revocato qualora l'acquirente commetta ripetute violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge o dalla normativa comunitaria applicabile in materia.

3. La revoca del riconoscimento è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente ed è comunicata all'acquirente, nonché ai produttori che al medesimo acquirente conferiscono il latte o equivalente di latte.

4. La revoca ha efficacia decorsi centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

5. Decorsi almeno dodici mesi dalla comunicazione della revoca, l'acquirente, purché in possesso dei prescritti requisiti, può presentare alla struttura competente apposita istanza diretta ad ottenere una nuova iscrizione nell'albo di cui all'articolo 8.

Art. 13

(Sanzioni)

1. Il produttore che effettui consegne ad un acquirente non riconosciuto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera in corso, calcolato sull'intero quantitativo di latte ottenuto in consegna.

2. L'acquirente che non adempia gli obblighi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare, calcolato sul quantitativo di latte cui si riferisce l'errata contabilizzazione o annotazione.

3. L'acquirente che trasmette in maniera incompleta o inesatta la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare, calcolato sul maggior quantitativo di latte risultante dalla differenza tra il quantitativo effettivamente ritirato e quello dichiarato.

4. L'acquirente che non operi le trattenute del prelievo supplementare ai sensi dell'articolo 11 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 7.000 a euro 100.000.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE VENDITE DIRETTE

Art. 14

(Obblighi dei produttori)

1. I produttori titolari di quote vendite dirette provvedono a tenere apposita contabilità nella quale mensilmente, per ogni singolo prodotto, sono indicati:

a) i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduti direttamente ai consumatori;

b) i quantitativi di latte o di equivalente di latte venduti ad operatori commerciali e ad imprese di stagionatura.

2. I produttori sono tenuti a mettere a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 21, per almeno tre anni, la contabilità di cui al comma 1, nonché ogni documento alla stessa inerente.

Art. 15

(Trasmissione della contabilità)

1. Entro il 14 maggio di ogni anno, il produttore trasmette alla struttura competente e all'AGEA apposita dichiarazione contenente i dati riepilogativi risultanti dalla contabilità di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero dichiarazione di non avere ricevuto consegne.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata sulla base di modelli forniti dalla struttura competente, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia.

Art. 16

(Sanzioni)

1. Il produttore che trasmette in maniera incompleta o inesatta la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 100 per cento del prelievo supplementare calcolato sul maggior quantitativo di latte risultante dalla differenza tra il quantitativo effettivamente commercializzato e quello dichiarato.

CAPO V

DISCIPLINA DELL'IMPUTAZIONE E DEL PAGAMENTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

Art. 17

(Assegnazione e trasferimento delle quote)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente effettua la verifica tra la somma dei quantitativi individuali di riferimento, dei quali sono titolari i conduttori di aziende o i proprietari di aziende destinate ad alpeggio o a mayen ubicate nel territorio regionale, e la somma dei quantitativi di latte e di equivalente di latte prodotti.

2. Sull'eventuale eccedenza di quantitativo di latte o di equivalente di latte prodotto rispetto alla somma dei quantitativi individuali di riferimento, la struttura competente applica il prelievo supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente, imputandolo a ciascun produttore in proporzione alle quantità prodotte in eccedenza rispetto ai quantitativi di riferimento individuali.

3. Entro il 30 luglio di ogni anno, la struttura competente comunica agli acquirenti e ai produttori interessati, nonché all'AGEA, i risultati della verifica e dell'applicazione del prelievo supplementare.

4. Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, gli acquirenti e i produttori titolari di quote vendite dirette versano il prelievo supplementare, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario), e trasmettono le relative ricevute alla struttura regionale competente; gli acquirenti, nello stesso termine, provvedono altresì a restituire ai produttori le somme trattenute ai sensi dell'articolo 11 ed eccedenti il prelievo, applicato e definito ai sensi del comma 2, maggiorate degli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute.

5. In caso di mancato pagamento del prelievo supplementare, la Regione, previa diffida, effettua nei confronti dell'acquirente o del produttore, salvo il diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'acquirente inadempiente, la riscossione coattiva delle somme dovute, maggiorate del 100 per cento oltre che degli interessi legali.

6. L'acquirente che non provvede, nel termine di cui al comma 4, alla restituzione delle somme trattenute in eccedenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 7.000 a euro 100.000.

CAPO VI

GESTIONE DELLE QUOTE ECCEDENTI

Art. 18

(Riduzione della quota)

1. La struttura competente, esaminati i dati trasmessi dagli acquirenti e dai produttori ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 15, comma 1, provvede ad adeguare, dandone comunicazione ai produttori interessati entro il 15 giugno, il quantitativo individuale di riferimento alla produzione effettivamente commercializzata qualora, nel corso della precedente campagna lattiera, il quantitativo non sia stato utilizzato per almeno il 70 per cento, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli che colpiscono la capacità produttiva dei produttori, per cause agli stessi non imputabili, purché comunicati entro il 30 aprile successivo alla chiusura della campagna in cui si sono verificati.

Art. 19

(Perdita della quota)

1. Al titolare che non commercializzi latte o equivalente di latte nel corso di un'intera campagna lattiera è revocata la quota assegnatagli; il periodo di mancata commercializzazione è elevato a due campagne lattiere qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione è dovuta a causa di forza maggiore ovvero a cause che colpiscono la capacità produttiva, non imputabili al produttore medesimo, e comunicate, mediante produzione di idonea documentazione, alla struttura competente entro trenta giorni dal termine della seconda campagna lattiera di mancata commercializzazione.

2. La revoca della quota ha effetto dalla seconda campagna lattiera successiva al periodo di mancata commercializzazione, salvo che il produttore non comunichi alla struttura competente, mediante produzione di idonea documentazione, entro il 15 dicembre successivo al termine della prima campagna lattiera di mancata commercializzazione, una delle seguenti situazioni:

a) l'avvenuta ripresa della commercializzazione;

b) la cessione o l'affitto dell'azienda;

c) la cessione della quota, disgiuntamente dall'azienda.

Art. 20

(Riassegnazione)

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la struttura competente ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno, i quantitativi individuali di riferimento non utilizzati e oggetto di riduzione ai sensi dell'articolo 18 ovvero di revoca ai sensi dell'articolo 19.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di riferimento disponibili, riservando in ogni caso:

a) il 20 per cento ai giovani agricoltori, di età compresa fra i 18 e i 40 anni;

b) il 20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad alpeggi o a mayen.

3. I quantitativi individuali di riferimento ripartiti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati sin dalla campagna lattiera in corso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 21

(Vigilanza)

1. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge provvede la struttura competente; i funzionari incaricati sono allo scopo muniti di apposito tesserino di riconoscimento.

2. I produttori e gli acquirenti devono consentire l'accesso dei funzionari incaricati della vigilanza presso le proprie sedi, impianti, aziende, magazzini od altri locali, nonché l'esame della contabilità e di ogni altra documentazione ad essa inerente.

3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 2 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 7.000 a euro 100.000.

Art. 22

(Banca dati regionale)

1. Presso la struttura competente è realizzata una banca dati regionale centralizzata contenente i principali dati relativi alla gestione delle quote latte e alla loro commercializzazione, nonché al monitoraggio dell'applicazione della presente legge.

2. Con provvedimento del dirigente della struttura competente sono definite le modalità di accesso alla banca dati da parte dei privati interessati, nonché le modalità di connessione con il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), istituito ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura).

Art. 23

(Accertamento e applicazione delle sanzioni)

1. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 13, 16, 17, comma 6, e 21, comma 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

Art. 24

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa per l'applicazione della presente legge è determinata in euro 35.000 per l'anno 2002 e in annui euro 25.000 a decorrere dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1, per le finalità di cui all'articolo 22, trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.2.05. (Zootecnia) del bilancio di previsione 2002 per l'anno finanziario 2002 e, a decorrere dall'anno finanziario 2003, del bilancio di previsione 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005:

a) per euro 35.000, per l'anno 2002, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 42835 (Interventi nel settore della zootecnia) dello stesso obiettivo programmatico;

b) per annui euro 25.000, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 59640 (Spese per la profilassi e cura delle malattie degli animali) dello stesso obiettivo programmatico.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 13, 16, 17, comma 6, e 21, comma 3, sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.