Legge regionale 23 agosto 1996, n. 26 - Testo storico

Legge regionale 23 agosto 1996, n. 26

Bollettino ufficiale regionale 03 09 1996 n. 40

Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:

"1bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con propria deliberazione, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire di estendere l'applicazione della trattenuta di cui al comma 1 alle assenze dalle sedute di altri organi interni del Consiglio e, con le opportune graduazioni, alle assenze parziali dalle sedute del Consiglio e di tutti i suoi organi interni."

Art. 2

1. La disposizione di cui all’art. 10, comma 1, della l.r. 33/1995 si applica, per i procedimenti aperti o in corso successivamente al 1° gennaio 1993, anche nei confronti dei consiglieri e degli assessori cessati dalla carica.

Art. 3

1. Le spese per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 previste, per il 1996, in lire 60.000.000 (sessantamilioni) graveranno sul Cap. 20432 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione per lire 60.000.000 (sessantamilioni) dello stanziamento iscritto al Cap. 69000 del bilancio della Regione per l'anno 1996 a valere sull'accantonamento previsto al punto D6. (Iniziative e residenzialità in campo universitario) dell'allegato 1. al bilancio medesimo.

3. A decorrere dall'anno 1997 per la copertura degli oneri eventualmente occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1 della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), come integrato dall'art. 2 della presente legge, è autorizzato il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste, secondo le modalità di cui all'art. 37 della l.r. 27.12.1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1996 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) in diminuzione

Cap. 69000

01 01 01 09 00 01 12 032

"Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

Lire 60.000.000

b) in aumento

Cap. 20432: "Rimborso delle spese legali e processuali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali"

Lire 60.000.000