Legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 - Testo storico

Legge regionale n. 26 del 09 05 1977

Bollettino ufficiale 17 5 1977 n. 5

Provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.

Art. 1

Per la concessione di prestiti di esercizio da parte di Istituti esercenti il credito agrario a favore di cooperative agricole e di imprenditori agricoli, singoli od associati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi nella misura stabilita nella differenza tra il tasso di riferimento fissato dagli appositi Decreti interministeriali ed il tasso agevolato previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, della legge 17 agosto 1974, n. 397 e della legge 23 aprile 1975, n. 125, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi:

a) per prestiti di conduzione e di anticipazione della durata massima di anni uno, per gli scopi previsti dall'articolo 2, n. 1 e n. 4 - lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dall'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) per prestiti di dotazione, della durata massima di anni 5, per gli scopi previsti dall'articolo 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 3

Per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Giunta regionale può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima di anni venti, oltre ad anni due di preammortamento, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di riferimento stabilito dagli appositi Decreti interministeriali e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato previsto dalle leggi indicate allo articolo 1.

I mutui previsti dal presente articolo sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del " Fondo Interbancario di Garanzia " di cui all'articolo 36 della L. 2 giugno 1961, n. 454 e all'articolo 56 della L. 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

Per poter beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli le cooperative agricole e gli imprenditori agricoli, singoli od associati, devono inoltrare all'Assessorato Agricoltura e Foreste apposita domanda corredata della documentazione che sarà stabilita con deliberazione di Giunta, su proposta dell'Assessorato stesso.

I concorsi negli interessi sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Foreste.

Alla liquidazione del concorso a carico della Regione si provvederà, ad avvenuta concessione del prestito o del mutuo, sulla base di appositi rendiconti prodotti dagli Istituti finanziatori.

Art. 5

Nella concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge sarà data la priorità alle cooperative agricole, alle associazioni di agricoltori ed a coloro che dedicano prevalentemente la loro attività alla lavorazione della terra ed all'allevamento del bestiame.

Art. 6

I prestiti ed i mutui previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi, in conto capitale o interessi, comunque concessi in applicazione di legge o provvedimenti dello Stato, della Regione o di altri Enti pubblici, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34.

Art. 7

All'applicazione della presente legge, all'istruttoria delle pratiche, all'accertamento dei requisiti tecnici o amministrativi, alla determinazione degli importi ammissibili da proporre alla Giunta provvede l'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

Contro il provvedimento dell'Assessorato regionale all'Agricoltura e Foreste è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Giunta regionale, che decide in modo definitivo.

Art. 8

Per gli interventi di cui all'articolo 2 - lettera a) della presente legge, è autorizzata la spesa di Lire 80.000.000 per l'anno in corso 1977.

Per gli interventi di cui all'articolo 2 - lettera b) della presente legge è autorizzata la spesa di Lire 50.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1981.

Per gli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 70.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1977 graverà sui seguenti capitoli che vengono istituiti nella Parte Spesa del bilancio:

Cap. 4076 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1 e n. 4 - lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(Ai sensi articolo 8, primo comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26).

Cap. 4077 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

(Ai sensi articolo 8, secondo comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26).

Cap. 4078 - Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

(Ai sensi articolo 8, terzo comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26).

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 dello stato di previsione della Spesa dello stesso esercizio finanziario 1977.

All'onere previsto ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo per i successivi esercizi finanziari dall'anno 1977 all'anno 1998 si provvederà con lo stanziamento delle somme necessarie ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della Spesa.

Art. 9

Al bilancio di previsione della Regione per lo anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4076 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di conduzione e di anticipazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1 e n. 4 lettera b) della legge 3 luglio 1928, n. 1760.

(Ai sensi articolo 8, primo comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26) L. 80.000.000

Cap. 4077 - Concorso regionale nel pagamento quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760

(Ai sensi articolo 8, secondo comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26) L. 50.000.000

Cap. 4078 - Concorso regionale nel pagamento di interessi su mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della 27 ottobre 1966, n. 910

(Ai sensi articolo 8, terzo comma della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26) L. 70.000.000

Totale L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.