Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 25 - Testo vigente

Legge regionale 24 ottobre 2011, n. 25

Modificazioni alle leggi regionali 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), e 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose).

(B.U. dell'8 novembre 2011, n. 46)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 18

Art. 1

(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico), le parole: "in conto capitale" sono soppresse.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 18/2008)

1. (1)

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 18/2008)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008 č sostituito dal seguente: "I contributi sono concessi per gli interventi di seguito elencati per ordine di prioritą:".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di pannelli informativi".

3. (2)

4. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 18/2008, prima delle parole: "Sono ammesse a contributo", sono inserite le seguenti: "Fatto salvo quanto previsto al comma 3bis,".

5. (3)

Art. 4

(Modificazione all'articolo 4 della l.r. 18/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2008, le parole: ", nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime de minimis, ai sensi della normativa comunitaria vigente" sono sostituite dalle seguenti: ", nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 18/2008)

1. (4)

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 18/2008)

1. (5)

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 18/2008 č abrogato.

Art. 7

(Modificazione all'articolo 7 della l.r. 18/2008)

1. (6)

Art. 8

(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 18/2008)

1. (7)

CAPO II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 20

Art. 9

(Modificazione all'articolo 29 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20)

1. (8)

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 32 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 32 della l.r. 20/2008 č sostituito dal seguente:

Art. 11

(Disposizione transitoria)

1. Le indennitą di cui all'articolo 32, comma 2, della l.r. 20/2008, come sostituito dall'articolo 10, sono liquidate ai dipendenti della Regione nominati nelle commissioni di collaudo a far data dall'entrata in vigore della l.r. 20/2008.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge č determinato in euro 138.300 per l'anno 2011, in euro 34.200 per l'anno 2012, in euro 34.200 per l'anno 2013 e in annui euro 25.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unitą previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nell'UPB 1.13.3.10 (Gestione e sviluppo del trasporto ferroviario), per annui euro 30.000 per il triennio 2011/2013;

b) mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di euro 108.300 per l'anno 2011, di euro 8.400 per l'anno 2012 e di euro 4.200 per l'anno 2013 nell'ambito dell'UPB 1.3.1.80 (Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 derivante dall'introito degli oneri di cui all'articolo 32, comma 1, della l.r. 20/2008, come sostituito dall'articolo 10.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale č autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Sostituisce l'art. 2 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(2) Aggiunge la lettera dbis) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(3) Aggiunge il comma 3bis del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(4) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(5) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(6) Sostituisce il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(7) Modifica il comma 4 dell'art. 9 della L.R. 18 aprile 2008, n. 18.

(8) Modifica il comma 2 dell'art. 29 della L.R. 18 aprile 2008, n. 20.