Legge regionale 19 luglio 1995, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 19 luglio 1995, n. 25

Bollettino ufficiale regionale 01 08 1995 n. 35

Fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione.

Art. 1

(Fruizione del servizio di mensa)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione è ammesso a fruire del servizio di mensa presso le refezioni scolastiche convenzionate con l’Amministrazione regionale o i punti di ristoro che erogano il medesimo servizio ai dipendenti regionali, funzionanti nel Comune dove il predetto personale svolge la propria attività lavorativa o, in difetto, nei Comuni viciniori.

2. L'Amministrazione regionale concorre nella spesa rispettivamente in misura pari alla metà del costo unitario del pasto risultante dalle singole convenzioni, se questo viene consumato presso le refezioni scolastiche, ovvero in misura corrispondente a quella prevista per i dipendenti regionali sulla base delle convenzioni stipulate con le mense gestite da terzi. Il fruitore del servizio è tenuto a corrispondere la differenza tra il costo unitario del pasto ed il contributo regionale.

3. Può usufruire del servizio di mensa il personale tenuto ad effettuare il rientro pomeridiano per l'espletamento degli obblighi di servizio, con l'esclusione del pasto serale.

4. Le modalità per l'organizzazione del servizio e l'effettuazione dei relativi controlli sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 90.000.000 per l'anno 1995 e in annue lire 170.000.000 a decorrere dal 1996, graverà sul capitolo che si istituisce nella parte spesa del bilancio regionale con la denominazione "Spese per la gestione mensa del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado".

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per l'anno 1995, mediante prelievo di corrispondente importo al capitolo 54701 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi) del bilancio di previsione della Regione;

b) per gli anni successivi, mediante utilizzo di lire 170.000.000 annui, disponibili sul capitolo 54701 (Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995/1997.

3. Alla determinazione dell'onere per gli anni successivi si provvederà, a norma dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), con la legge di bilancio.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 54701 "Personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni educative della Regione - Contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi"

lire 90.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.4.01

codificazione 01.01.1.4.1.01.06.04.7.26

cap. 54710 (di nuova istituzione) "Spese per la gestione mensa del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado"

lire 90.000.000.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.